determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 293 DEL 20/02/2019
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN
RISERVA (R13), SELEZIONE E CERNITA (R12) E RECUPERO (R4), DI RIFIUTI
SPECIALI A BASE METALLICA.
DITTA: D.G.R.M. S.R.L. (P.IVA 01975880244)
SEDE LEGALE E STABILIMENTO: VIA DELLA TECNICA, 20 – COMUNE DI
MONTECCHIO MAGGIORE
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• la ditta D.G.R.M. s.r. - con sede legale e stabilimento nel comune di Montecchio Maggiore
in via della Tecnica, 20 – ha presentato domanda di autorizzazione all’esercizio del
progetto di attivazione di un impianto di messa in riserva (R13), selezione e cernita (R12) e
recupero (R4), di rifiuti speciali a base metallica già operante in regime semplificato,
approvato con provvedimento n° 461 del 23/05/2018;
• non è stata intrapresa una procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A, in quanto la
ditta in oggetto confina direttamente con la ditta Danieli Metalli s.r.l. che ha attivato una
procedura di screening nella quale sono stati valutati gli effetti della modifica anche con
riferimento alle attività produttive limitrofe esistenti, compresa la società D.R.G.M. Metalli
s.r.l. concluso con la determinazione n. 266 del 28/03/2018 di esclusione da tale procedura.
• per l’attività esercitata dalla ditta D.R.G.M. Metalli s.r.l. con passaggio dalla procedura
semplificata alla procedura ordinaria non è comunque risultato necessario procedere con la
verifica di assoggettabilità alla VIA in quanto la potenzialità massima dell’attività di
recupero rimane invariata e risulta inferiore alla soglia della 10 t/giorno prevista
dall’allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Considerato che
• la ditta con nota prot. 44370 del 04/07/2018 ha comunicato l’avvio dell’esercizio
provvisorio e la nomina del tecnico responsabile, allegando altresì le garanzie finanziarie;
• la ditta con nota prot. 83454 del 18/12/2018 ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio e trasmesso la documentazione tecnica relativa al collaudo funzionale,
conforme con il progetto approvato, firmato in data 12/12/2018 cura dell’Ing Gianluca
Antonio Rigoni.
Tenuto conto che
• l’avvio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in
questione è stato comunicato con nota n. 84530 del 21/12/2018.
copia informatica per consultazione
• in data 06/02/2019, prot. n. 7504 sono state chieste integrazioni per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio che la ditta ha inviato con nota del 14/02/2019, prot. n.
9118.
Considerato che:
• non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di collaudo
trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio;
Dato atto che dalla documentazione di collaudo non emerge alcuna modifica al progetto approvato.
Tenuto conto del sopralluogo di verifica effettuato da personale della Provincia e dell’Arpav in data
18/02/2019 nel corso del quale è stata verificata la conformità alla documentazione di progetto e di
collaudo presentata.
Visti:
• il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i..”;
• lla D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
modificandone le modalità di prestazione.
Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.
Visti l’art. 19 (sulle competenze della provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000,
n° 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.
Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della
Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 ID PROC 478.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021.
Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021.
DETERMINA
1. Che la ditta D.R.G.M. Metalli s.r.l. è autorizzata all’esercizio dell’impianto di di messa in
riserva (R13), selezione e cernita (R12) e recupero (R4), di rifiuti speciali a base metallica.,
con sede Legale e stabilimento in via della Tecnica, 20 nel comune di Montecchio Maggiore
2. Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., autorizzazione all’esercizio per la gestione dei rifiuti,con validità fino al 19/02/2029.
copia informatica per consultazione
FA OBBLIGO
Alla ditta D.R.G.M. Metalli s.r.l. di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel rispetto
delle seguenti prescrizioni:
Aspetti generali
1. La ditta dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le condizioni
organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella
relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, allegato alle integrazioni presentate
in data 14/02/2019, prot. n. 9118.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono
ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa
preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel
presente provvedimento.
3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio corrente
dell’attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a
quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al
presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le
norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza e
igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, le
MPS/EoW generate ed i rifiuti prodotti, da tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
Gestione delle aree
7. La ditta dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, con
riferimento alla procedura presentata, agli atti con 14/02/2019, prot. n. 9118.
8. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso, rimuovendo
tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con frequenza periodica
alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
9. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
all’azienda che quelli prodotti dall’azienda..
10. Non possono essere effettuate operazioni di recupero e/o depositi di rifiuti e di altri materiali in
area scoperta.
Gestione dei rifiuti
11. Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici
C.E.R., con le relative operazioni e quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
12. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall’impianto sono così sudpisi:
a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 2.060 tonnellate
b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 170 tonnellate
c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall’attività): 30 tonnellate
d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento: 10 tonnellate
e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: 2.060 tonnellate
13. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
copia informatica per consultazione
a) Messa in riserva (R13) finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e/o di recupero con
produzione di EoW;
b) Messa in riserva (R13) e successiva selezione/cernita (per separazione di componenti
recuperabili) (R12) di rifiuti: l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al
relativo codice del capitolo 19.xx.xx dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo
quanto persamente indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita
dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a
R13, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate
a smaltimento;
c) attività di recupero operazioni R4 di produzione di EoW, così come indicato nell'allegato 1 al
presente provvedimento.
14. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia del progressivo rinnovo/aggiornamento delle
certificazioni EoW in conformità ai Regolamenti n.333/2011 e 715/2013
15. Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così
pregiudicare l’efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque,
non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell’art. 187 del D.Lgs n.
152/2006.
16. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
17. La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del 29.12.2014 e
andranno riviste a seguito di modifica/integrazione del presente provvedimento.
AVVERTE CHE
In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:
a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.
In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della
ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista
congiuntamente alla richiesta di variazione dell’autorizzazione in essere, trasmettendo
tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell’atto notarile attestante l’avvenuta
variazione sociale della Società.
In caso di cambio del legale rappresentante:
a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la
dichiarazione di conformità dell’attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti
soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.
Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta
impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività
di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica,
conformità degli impianti, ecc.
copia informatica per consultazione
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
modificato dalla Legge 213/2012).
Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco pro tempore del Comune di
Montecchio Maggiore, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V.,
all’ULSS n. 8 Berica.
Vicenza, 20/02/2019
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
copia informatica per consultazione
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 293 DEL 20/02/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN
RISERVA (R13), SELEZIONE E CERNITA (R12) E RECUPERO (R4), DI RIFIUTI
SPECIALI A BASE METALLICA.
DITTA: D.G.R.M. S.R.L. (P.IVA 01975880244)
SEDE LEGALE E STABILIMENTO: VIA DELLA TECNICA, 20 – COMUNE DI
MONTECCHIO MAGGIORE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 21/02/2019.
Vicenza, 21/02/2019
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BALASSO MARIA)
con firma digitale
copia informatica per consultazione
Ditta D.R.G.M. METALLI S.R.L. – Via della Tecnica, n. 20 – Montecchio Maggiore (VI) Allegato 1
ELENCO RIFIUTI PER CODICE CER
CODICE C.E.R. DESCRIZIONE OPERAZIONE NOTE CODIFICA E GESTIONE DEL
(eventuale) MATERIALE IN USCITA
10 10 03 Scorie di fusione
\\\ R13 Messa in riserva
Scorie di fusione (10 10 03)
Limatura e trucioli di materiali ferrosi
R13 Messa in riserva
(C.E.R. 12.01.01)
Limatura e trucioli di materiali ferrosi
(C.E.R. 12.01.01)
Messa in riserva con selezione e Metalli ferrosi
12 01 01 R13/R12
cernita manuale (CER 19.12.02)
Limatura e trucioli di \\\
materiali ferrosi Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
( C.E.R. 19.12.xx)
EoW conforme al Regolamento UE
n.333/2011
R13/R4 Selezione e cernita manuale
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
Polveri e particolato di materiali ferrosi
R13 Messa in riserva
(C.E.R. 12.01.02)
Polveri e particolato di materiali ferrosi
(C.E.R. 12.01.02)
Messa in riserva con selezione e Metalli ferrosi
12 01 02 R13/R12
cernita manuale (CER 19.12.02)
Polveri e particolato di \\\
materiali ferrosi Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
EoW conforme al Regolamento UE
n.333/2011
R13/R4 Selezione e cernita manuale
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
R13 Messa in riserva
(C.E.R. 12.01.03)
Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
(C.E.R. 12.01.03)
Messa in riserva con selezione e Metalli non ferrosi
R13/R12
12 01 03 cernita manuale (CER 19.12.03)
Limatura e trucioli di \\\ Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
materiali non ferrosi (CER 19.12.xx)
EoW conforme al Regolamento UE
n.333/2011 e n.715/2013
R13/R4 Selezione e cernita manuale
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
Polveri e particolato di materiali non ferrosi
R13 Messa in riserva
C.E.R. 12.01.04
Polveri e particolato di materiali non ferrosi
C.E.R. 12.01.04
Metalli non ferrosi
Messa in riserva con selezione e (CER 19.12.03)
R13/R12
cernita manuale Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
12 01 04 (CER 19.12.xx)
Polveri e particolato di \\\
materiali non ferrosi
EoW conforme al Regolamento UE
n.333/2011 e n.715/2013
R13/R4 Selezione e cernita manuale
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
copia informatica per consultazione
Lamierino
R13 Messa in riserva
(C.E.R. 12.01.99)
Sfridi di lamierino
(C.E.R. 12.01.99)
Sfridi di lamierino di metalli Messa in riserva con selezione e Metalli ferrosi
12 01 99 R13/R12
ferrosi residuati da attività di cernita manuale (CER 19.12.02)
Rifiuti non specificati
tranciatura, taglio, Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
altrimenti
carpenteria (CER 19.12.xx)
EoW conforme al Regolamento UE
n.333/2011
R13/R4 Selezione e cernita manuale
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
15 01 03 Imballaggi in legno
\\\ R13 Messa in riserva
Imballaggi in legno (15 01 04)
15 01 04 Imballaggi metallici
\\\ R13 Messa in riserva
Imballaggi metallici (15 01 04)
16 02 14
Apparecchiature fuori Apparecchiature fuori uso Apparecchiature fuori uso, perse da quelle
uso, perse da quelle di costituite da motori elettrici R13 Messa in riserva di cui alle voci da 160219 a 160213
cui alle voci da 160219 a e/o loro parti (C.E.R. 16.02.14)
160213
16 02 16
Componenti rimossi da Apparecchiature fuori uso Componenti rimossi da apparecchiature fuori
apparecchiature fuori uso, costituite da motori elettrici R13 Messa in riserva uso, perse da quelle di cui alla voce 160215
perse da quelle di cui e/o loro parti (C.E.R. 16.02.16)
alla voce 160215
Rame, bronzo, ottone
R13 Messa in riserva
(17 04 01)
Rame, bronzo, ottone
(C.E.R. 17.04.01)
Messa in riserva con selezione e Metalli non ferrosi
R13/R12
cernita manuale (CER 19.12.03)
17 04 01 Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
\\\
Rame, bronzo, ottone (CER 19.12.xx)
EoW conforme al Regolamento UE
n.715/2013
R13/R4 Selezione e cernita manuale
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
Alluminio
R13 Messa in riserva
(17 04 02)
Alluminio
(C.E.R. 17.04.02)
Messa in riserva con selezione e Metalli non ferrosi
R13/R12
cernita manuale (CER 19.12.03)
17 04 02
\\\ Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
Alluminio
(CER 19.12.xx)
EoW conforme al Regolamento UE
n.333/2013
R13/R4 Selezione e cernita manuale
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
Ferro e acciaio
R13 Messa in riserva
(17 04 05)
Ferro e acciaio
(C.E.R. 17.04.05)
Messa in riserva con selezione e Metalli ferrosi
R13/R12
17 04 05 cernita manuale (CER 19.12.02)
\\\
Ferro e acciaio Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
R13/R4 Selezione e cernita manuale EoW conforme al Regolamento UE
n.333/2013
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
copia informatica per consultazione
17 04 07
R13 Messa in riserva
Metalli misti
Metalli misti
(C.E.R. 17.04.07)
Metalli ferrosi
Messa in riserva con selezione e (CER 19.12.02)
R13/R12
17 04 07 cernita manuale Metalli non ferrosi
\\\
Metalli misti (CER 19.12.03)
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
EoW conforme al Regolamento UE
n.333/2011 e n.715/2013
R13/R4 Selezione e cernita manuale
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
Con l’indicazione “Altri rifiuti – CER 19.12.XX” si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso
all’impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile inpiduare un codice C.E.R. ricompreso all’interno delle
voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. perso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.
copia informatica per consultazione