determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




               DETERMINAZIONE N° 1164 DEL 10/10/2018

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO
     RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CON MESSA IN RISERVA E SELEZIONE DI
     RIFIUTO DI CUOIO.
     DITTA: WHITE S.R.L. (P.IVA 01141610319)
     SEDE LEGALE: VIA N. TOMMASEO – COMUNE DI PADOVA
     STABILIMENTO: VIA COZZA PILLON, 10/B – COMUNE DI CASTELGOMBERTO.

                            IL DIRIGENTE


     Premesso che:
        • la ditta White s.r.l. - con sede legale nel comune di Padova in via N. Tommaseo ed
          operativa in via Cozza Pillon, 10/B nel comune di Castelgomberto – ha presentato in data
          16/03/2017, prot. n. 19824 il collaudo dell’impianto del progetto di trasferimento
          approvato con provvedimento n. 147 del 10/11/2015.
        • è stata precedentemente intrapresa una procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA,
          a seguito della domanda presentata, agli atti con nota prot. 89025 del 89025, che si è
          conclusa con parere n. 05/2015 di non assoggettabilità alla VIA allegato alla
          determinazione n. 228 del 21/04/2015.
     Considerato che
        •  la ditta con nota prot. 62828 del 20/09/2016 ha comunicato la cessazione dell’attività di
          recupero rifiuti svolta in via Conca, 34 nel comune di Castelgomberto e il contestuale
          avvio dell’esercizio provvisorio e la nomina del tecnico responsabile, allegando altresì le
          garanzie finanziarie.
        • la ditta ha trasmesso la documentazione tecnica relativa al collaudo funzionale, firmato in
          data 14/03/2018 cura del dott. Mariano Farina.
     Tenuto conto che l’avvio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto
     in questione è stato comunicato con nota n. 50772 del 31/07/2018.
     Considerato che entro i termini fissati nella citata comunicazione, non sono pervenute ulteriori
     osservazioni e/o indicazioni da parte degli enti coinvolti nel procedimento
     Dato atto che dalla documentazione di collaudo emerge la modifica del lay out interno che si ritiene
     non sostanziale in quanto non comporta variazioni all’assetto impiantistico nel suo complesso, alla
     potenzialità di trattamento, alle operazioni di recupero).
     Tenuto conto del sopralluogo di verifica effettuato da personale della Provincia e dell’Arpav in data
     18/09/2018 nel corso del quale è stata verificata la conformità alla documentazione di progetto e di
     collaudo presentata.
     Dato atto che le operazioni R12 di selezione e cernita venendo effettuate manualmente senza




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     utilizzo di attrezzature e/o macchinari, non danno atto ad attività operativa tale da ritenere
     applicabili i criteri di localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti all’Allegato A
     della DCR n.30 del 29 Apr 2015 – Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali.
     Rilevato che per le operazioni di recupero R3 richieste, stante gli orientamenti normativi e le attuali
     disposizioni regionali, non posso, essere autorizzate.
     Ritenuto quindi di procedere con il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le sole operazioni di
     messa in riserva (R13) e di selezione/cernita manuale .
     Visti:
      •  il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
        vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
        province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
        rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
        ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
        acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i..”;
      •  la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
        materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
        modificandone le modalità di prestazione.
     Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
     Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.
     Visti l’art. 19 (sulle competenze della provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
     dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000,
     n° 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.
     Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
     succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della
     Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 ID PROC 478.
     Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
     Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato
     approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020.
     Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
     Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019.

                          DETERMINA

       1. Che la ditta White s.r.l. è autorizzata all’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti speciali
         non pericolosi con messa in riserva e selezione , nel sito in via Cozza Pilon, n. 10/B, in
         comune di Castelgomberto.
       2. Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e
         s.m.i., autorizzazione all’esercizio, con validità fino al 02/10/2028.
       3. la revoca dell’autorizzazione all’esercizio n. 37/2013 del 18/04/2013 del precedente
         impianto di recupero rifiuti di via Conca, 34 nel comune di Castelgomberto.

                          FA OBBLIGO
     Alla ditta White s.r.l.di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti
     prescrizioni:
     Aspetti generali
     1. La ditta dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le condizioni
      organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella
      relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, allegato al collaudo funzionale.
     2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
      tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono



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        ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa
        preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel
        presente provvedimento.
      3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
        intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
        l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio corrente
        dell’attività.
      4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a
        quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al
        presente provvedimento.
      5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le
        norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza e
        igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
      6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
        effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto e i rifiuti
        prodotti, da tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
      Gestione delle aree
      7. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso, rimuovendo
        tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con frequenza periodica
        alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
      8. Lungo l’area esterna dell’ingresso dello stabilimento potranno essere stoccati temporaneamente
        i rifiuti in uscita dall’impianto accumulati in big bags su pallets.
      9. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
        apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
        all’azienda che quelli prodotti dall’azienda.
      Gestione dei rifiuti
      10.  Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici
         C.E.R., con le relative operazioni e quantità consentite, riportate si seguito:

     CODICE C.E.R.            DESCRIZIONE          OPERAZIONE        NOTE            CODIFICA E GESTIONE DEL
                         (eventuale)                                     MATERIALE IN USCITA

                                         R13        Messa in riserva              CER 04.01.08

        04.01.08                                                            CER 04.01.08 
    Cuoio conciato (scarti, Riferito a rifiuti di rasatura,                                (in caso di accorpamento tra rifiuti aventi 
   cascami, ritagli, polveri di smerigliatura, rifilatura su pelli “wet         Messa in riserva con selezione, 
                                                                   il medesimo CER in ingresso)
    lucidatura), contenenti blue”                      R13/R12     cernita,accorpamento
                                                                        CER 19.12.xx 
        cromo.
                                                                (per i rifiuti prodotti dalle operazioni di 
                                                                      selezione e cernita)
                                         R13        Messa in riserva      CER 04.01.09

        04.01.09      Riferito a rifiuti di rifilatura su pelli                                  CER 04.01.09 
   Rifiuti delle operazioni di rifinite e/o in “crust”                  Messa in riserva con selezione,   (in caso di accorpamento tra rifiuti aventi 
     confezionamento e                           R13/R12     cernita,accorpamento         il medesimo CER in ingresso)
        finitura.
                                                                        CER 19.12.xx 
                                                                (per i rifiuti prodotti dalle operazioni di 
                                                                      selezione e cernita)
     Con l’indicazione “Altri rifiuti – CER 19.12.XX” si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso
     all’impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile inpiduare un codice C.E.R. ricompreso all’interno delle voci
     19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. perso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.


      11.  I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall’impianto sono così sudpisi:
         a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso):2.100 t
         b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 12 t (compresi i rifiuti
         prodotti dall’attività)




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       c) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento: 9,5 t
       d) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: 2.090 t
     12. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
       s.m.i., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
       a) Messa in riserva, per singolo codice CER senza alcuna operazione di miscelazione : i rifiuti
         in uscita dovranno mantenere il medesimo codice di ingresso e dovranno essere destinati ad
         impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R12.
       b) Cernita (per eliminazione sostanze estranee), senza alcuna operazione di miscelazione: i
         rifiuti in uscita dovranno mantenere il medesimo codice di ingresso e dovranno essere
         destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R11, con
         esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a
         smaltimento.
     13. Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così
       pregiudicare l’efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque,
       non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell’art. 187 del D.Lgs n.
       152/2006.
     14. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
       indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
     15. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla
       DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà far pervenire al
       Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di
       rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva
       restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere
       inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni
       di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata
       presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.

                          AVVERTE CHE
        In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:
        a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
          provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
        b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
          s.m.i.
        In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della
        ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista
        congiuntamente alla richiesta di variazione dell’autorizzazione in essere, trasmettendo
        tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell’atto notarile attestante l’avvenuta
        variazione sociale della Società.
        In caso di cambio del legale rappresentante:
        a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
        b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la
        dichiarazione di conformità dell’attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti
        soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
        L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
        condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
        l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
        nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
        Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
        seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.
        Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
        comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta
        impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività




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        di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica,
        conformità degli impianti, ecc.
                         INFORMA CHE
     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
     giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
     Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
     situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
     modificato dalla Legge 213/2012).
     Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
     Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta White s.r.l., al Sindaco pro tempore del
     Comune di Castelgomberto, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V.,
     all’Ulss 8 Berica.

     Vicenza, 10/10/2018



                                     Sottoscritta dal Dirigente
                                      (MACCHIA ANGELO)
                                       con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 1164 DEL 10/10/2018


     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO
     RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CON MESSA IN RISERVA [R13] E SELEZIONE
     [R12]     DI      RIFIUTO      DI     CUOIO.
     DITTA:    WHITE     S.R.L.   (P.IVA    01141610319)
     SEDE  LEGALE:  VIA  N.  TOMMASEO   –  COMUNE  DI  PADOVA
     STABILIMENTO: VIA COZZA PILLON, 10/B – COMUNE DI CASTELGOMBERTO.




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 11/10/2018.


     Vicenza, 11/10/2018




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                        (BERTACCHE CRISTINA)
                                           con firma digitale




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