determina

               PROVINCIA DI VICENZA
              Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




           DETERMINAZIONE N° 151 DEL 28/01/2019

                 Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI N. 2 R13 MESSA IN RISERVA
RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI ALLA PK 17+880-18+040 E ALLA PK 18+400
LUNGO LA COSTRUENDA SPV IN COMUNE DI MALO.
DITTA: CONSORZIO STABILE SIS SCPA (P.IVA 08679430010)
SEDE LEGALE: VIA INVORIO, 24/A TORINO.

                        IL DIRIGENTE
Premesso che:
  • la ditta Consorzio Stabile SIS scpa - con sede legale nel comune di Torino in via Invorio,
   24/A ed operativa in via Monte Verena, 46 nel comune di Cassola, – ha presentato domanda
   di autorizzazione all’esercizio del progetto approvato con provvedimento n° 780 del
   10/07/2018;
  • non è stata precedentemente intrapresa una procedura di verifica di assoggettabilità alla
   V.I.A., in quanto non prevista per la messa in riserva (R13) di rifiuti.
   Considerato che
  •  con nota del 17/12/2018, prot. n. 82785 è stato presentato il collaudo degli impianti e chiesto
     il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, come previsto dal comma 6 della L.R. 3/2000.
  • l’avvio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in
     questione è stato comunicato con nota n. 09/01/2019, prot. n. 1469, integrata con la richiesta
     del nominativo del tecnico responsabile dell’impianto con nota del 14/01/2019 prot. n. 2310.
Dato atto che dalla documentazione di collaudo viene dichiarato che la messa in riserva prevista
nel progetto tra la pk 18+075 e pk 18+100 è stata realizzata alla pk 18+400 che si ritiene modifica
non sostanziale in quanto non comporta variazioni all’assetto impiantistico nel suo complesso, alla
potenzialità di trattamento, alle operazioni di recupero.
Visti:
 • il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
    vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
    province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
    rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
    ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
    acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i..”;
 •   la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
    materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
    modificandone le modalità di prestazione.
    Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
    Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.
   Visti l’art. 19 (sulle competenze della provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità
della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs.
18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e
integrazioni.
Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della
Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 ID PROC 478.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021.

                      DETERMINA

   1. Che la ditta Consorzio Stabile SIS scpa - con sede legale nel comune di Torino in via
    Invorio, 24/A ed operativa in via Monte Verena, 46 nel comune di Cassola, – è autorizzata
    all’esercizio dell’impianto di n. 2 R13 messa in riserva rifiuti inerti non pericolosi alla pk
    17+880-18+040 e alla pk 18+400 lungo la costruenda SPV in comune di Malo.
   2. Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e
    s.m.i., autorizzazione all’esercizio per la gestione dei rifiuti, con validità fino al 22/01/2022
    sulla base di quanto previsto dal comma 1. art. 2 del d.lgs. n. 36/2003 lettera g).

                      FA OBBLIGO
Alla ditta Consorzio Stabile SIS scpa di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel rispetto
delle seguenti prescrizioni:
Aspetti generali
1. La ditta dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le condizioni
  organizzative di stoccaggio dei rifiuti, con le modalità indicate nella relazione tecnica e come
  precisato nel lay-out dell'impianto, allegato al collaudo funzionale.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
  tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono
  ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa
  preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel
  presente provvedimento.
3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
  intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
  l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio corrente
  dell’attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a
  quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al
  presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le
  norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza e
  igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
  effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, le
  MPS/EoW generate ed i rifiuti prodotti, da tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
Gestione delle aree
7.  La ditta dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
   caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, in modo da evitare possibili
   inquinamenti al terreno sottostante, come previsto dal progetto approvato e dal collaudo
   funzionale presentato.
Gestione dei rifiuti
8.  Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici
   C.E.R., con le relative operazioni e quantità consentite, come di seguito riportato:
        CER             OPERAZIONI               Quantità
       170101               R13             2.300 mc – 5.000 t
       Cemento             Messa in riserva
       170904               R13            29.000 mc – 49.300 t
  rifiuti misti dell’attività di      Messa in riserva
  costruzione e demolizione,
persi da quelli di cui alle voci
  170901, 170902 e 170903

9. In ottemperanza alle condizioni di esercizio in conformità con quanto previsto dagli allegati B e
  C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le
  seguenti attività di gestione rifiuti:
  • Messa in riserva, senza alcuna operazione di miscelazione: i rifiuti in uscita dovranno
    mantenere il medesimo codice di ingresso e dovranno essere destinati ad impianti che
    effettuino una delle operazioni da R1 a R12.
10. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
  indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
11. La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
  termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del 29.12.2014 e
  andranno riviste a seguito di modifica/integrazione del presente provvedimento.

                     AVVERTE CHE
   In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata ad
   adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
   In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della
   ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista
   congiuntamente alla richiesta di variazione dell’autorizzazione in essere, trasmettendo
   tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell’atto notarile attestante l’avvenuta
   variazione sociale della Società.
   In caso di cambio del legale rappresentante:
   a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
   b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la
   dichiarazione di conformità dell’attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti
   soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
   L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
   condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
   l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
   nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
   Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
   seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.
   Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
   comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta
   impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività
   di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica,
   conformità degli impianti, ecc.
                   INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
modificato dalla Legge 213/2012).
Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco pro tempore del Comune di Malo,
al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., all’ULSS 7 Pedemontana.

Vicenza, 28/01/2019



                               Sottoscritta dal Dirigente
                                (MACCHIA ANGELO)
                                 con firma digitale



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Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI