determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 162 DEL 31/01/2019
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN
RISERVA (R13), CERNITA (R12) E RECUPERO (R5), DI RIFIUTI SPECIALI INERTI
NON PERICOLOSI.
DITTA: DAL MAISTRO ALBERTO (P.IVA 00013600242)
SEDE LEGALE: VIA MAISTRI, N. 2 – COMUNE DI MONTE DI MALO
STABILIMENTO: VIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI - COMUNE DI SAN VITO DI
LEGUZZANO
IL DIRIGENTE
Premesso che
• la ditta Dal Maistro Alberto - con sede legale nel comune di Monte di Malo in via Maistri, n.
2 ed operativa in via delle Arti e dei Mestieri nel comune di San Vito di Leguzzano – in data
30/10/2018, prot. n. 71552, ha presentato domanda di autorizzazione all’esercizio del
progetto approvato con provvedimento n. 351 del 02/05/2017, integrato con
provvedimento n. 975 del 04/09/2018 a seguito di modifica sostanziale;
• è stata precedentemente intrapresa una procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A, a
seguito della domanda presentata, agli atti con nota prot. 53197 del 04/08/2016, che si è
conclusa con parere 18/2016 di non assoggettabilità alla VIA allegato alla determinazione n.
869 del 12/12/2016.
Considerato che
• la ditta con nota prot. 6360 del 30/01/2018 ha comunicato l’avvio dell’esercizio provvisorio
e la nomina del tecnico responsabile;
• le garanzie finanziarie sono state presentate dalla ditta in data 26/07/2017, prot. n. 53563;
• la ditta in fase di esercizio provvisorio ha chiesto l’integrazione del progetto con
l’introduzione di un sistema di aspirazione con ciclone della frazione leggera approvato con
determinazione n. 975 del 04/09/2018 per il quale è stata comunicata con nota del
06/11/2018, prot. n. 72807 la fine dei lavori di allestimento dell’impianto e con nota del
07/11/2018, prot. n. 72835, la messa in esercizio a partire dal 26/11/2018;
• la ditta ha comunicato la chiusura dell’esercizio provvisorio con nota prot. 71552 del
30/10/2018 con contestuale richiesta di rilascio autorizzazione all’esercizio;
• con la medesima nota di cui al punto precedente è stata trasmessa la documentazione tecnica
relativa al collaudo funzionale, firmato in data 30/10/2018 cura dell’Ing Massimiliano
Soprana;
• in data 18/01/2019, prot. n. 3570 è stato presentato il collaudo funzionale dell’impianto di
aspirazione approvato con determinazione n. 975 del 04/09/2018 e la procedura per il
mantenimento di un’adeguata impermeabilizzazione delle aree soggette a dilavamento.
Tenuto conto che
• risultano ottemperate le prescrizioni dettate dal parere del Comitato tecnico provinciale VIA
n. 18/2016;
• l’avvio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in
questione è stato comunicato con nota n. 76715 del 22/11/2018 con richiesta integrazioni.
Considerato che
• A.V.S. S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato (ora Viacqua S.p.A.) con
nota agli atti con prot. n. 19623 del 16/03/2017, ha comunicato l’autorizzazione
all’esecuzione delle opere in pubblica fognatura con prescrizioni;
• Per tale scarico non è ancora pervenuto il contratto stipulato con Vi.Acqua S.p.A. quale
Gestore del servizio idrico integrato.
• Il presente provvedimento, essendo autorizzazione a titolo unico, secondo quanto disposto
dall’art. 208 del d.lgs. n. 152/06, costituisce anche autorizzazione allo scarico, in base alle
prescrizioni e indicazioni fornite dal Gestore e pertanto, con conseguente necessità di
presentazione di tale contratto.
• non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di collaudo
trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio.
Dato atto che dalla documentazione di collaudo emergono alcune modifiche di seguito dettagliate
che si ritengono non sostanziali in quanto non comportano variazioni all’assetto impiantistico nel
suo complesso, alla potenzialità di trattamento e/o alle operazioni di recupero.
1. la vasca è stata leggermente spostata verso sud più limitrofa all’impianto di trattamento ed è
stata costruita con la parete inclinata (invece che verticale). Le dimensioni in pianta sono quindi
12 x 18,5 (invece che 19 x 12) alla base e 14 x 20,5 nella parte superiore per una superficie
superiore di 276 mq.
2. È stata realizzata una platea per lo stoccaggio dell’asfalto con regime idraulico collegata alla
vasca di arrivo rifiuti.
3. Non è stato realizzato il capannone previsto in progetto.
4. Gli spruzzini della linea di bagnatura non sono posizionati in punti fissi ma vengono spostati in
funzione della specifica esigenza e della posizione dei cumuli presenti e/o oggetto di intervento.
Nei punti fissi sono posizionati le prese dell’acqua per l’alimentazione degli spruzzini.
5. Sono state inpiduate aree per il deposito del materiale trattato identificabili in “materiale in
attesa di analisi” o “MPS” in funzione dello stato di qualifica (prima e dopo analisi) senza
spostamento dei cumuli ottenuti.
6. Lo stoccaggio del ferro ottenuto dal trattamento di triturazione viene posizionato in due
posizioni (cassoni lettera D).
7. A seguito edificazione a confine di uno stabile, è stata modificata la barriera fono isolante posta
ad est le cui funzioni sono state assunte dal capannone edificato a confine.
8. La cassa del rifiuto cartongesso 170802 è stata sostituita con un cassone e la quantità viene
proposta da 3 a 20 ton mantenendo lo stoccaggio massimo di rifiuti in ingresso di 1500 ton.
9. L’impianto di aspirazione è stato spostato e posizionato a fianco alla vasca di arrivo dei rifiuti da
trattare lasciando lo spazio per il cassone D della raccolta del ferro CER 191202.
Considerato che dalla documentazione di collaudo emerge altresì che l’attività produttiva
dell’azienda si sostanzia nella messa in riserva dei rifiuti e nella lavorazione finalizzata al recupero
mediante operazioni di selezione, cernita, frantumazione e vagliatura, senza soluzioni di continuità
(R5), eccezion fatta per il CER 17 08 02 “Materiali da costruzione e demolizione a base di gesso,
persi da quelli di cui alla voce 17 08 01” per i quali la ditta effettua la sola messa in riserva (R13).
Tenuto conto del sopralluogo di verifica effettuato da personale della Provincia e dell’Arpav in data
29/11/2018 nel corso del quale è stata verificata la conformità alla documentazione di progetto e di
collaudo presentata e richiesta una modifica di lay out relativo alle aree di deposito del
conglomerato bituminoso.
Tenuto conto dell’aggiornamento del collaudo funzionale pervenuto in data 18/01/2019, prot. n.
3570 sulla base di quanto richiesto in sede di avvio del procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio e in sede di sopralluogo con allegato il nuovo lay out dell’impianto.
Dato atto che per il recupero rifiuti con produzione di EoW per il rifiuto con codice CER 17 03 02
“Miscele bituminose perse da quelle di cui alla voce 17 03 01”, la ditta con nota del 20/12/2018,
prot. n. 83976 ha presentato la procedura richiesta dalla Provincia con nota del 20/04/2018, prot. n.
76173.
Visti:
• il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i..”;
• la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e s.m.i. con cui è
stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
• la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
modificandone le modalità di prestazione.
Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.
Visti l’art. 19 (sulle competenze della provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000,
n° 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.
Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della
Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 ID PROC 478.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021.
DETERMINA
1. Che la ditta Dal Maistro Alberto è autorizzata all’esercizio dell’impianto di messa in riserva
(R13), cernita (R12) e recupero (R5), di rifiuti speciali inerti non pericolosi sito in via delle
Arti e dei Mestieri, in comune di San Vito di Leguzzano.
2. Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., autorizzazione all’esercizio per la gestione dei rifiuti, allo scarico di acque reflue e
alle emissioni in atmosfera con validità fino al 31/01/2029.
FA OBBLIGO
Alla ditta Dal Maistro Alberto di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
Aspetti generali
1. La ditta dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le condizioni
organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella
relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, allegati al collaudo funzionale e alle
integrazioni del 18/01/2019.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono
ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa
preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel
presente provvedimento.
3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio corrente
dell’attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a
quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al
presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le
norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza e
igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, le
MPS/EoW generate ed i rifiuti prodotti, da tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
7. La ditta dovrà effettuare un controllo periodico dell’impatto acustico, con cadenza triennale, al
fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e del Piano di
Classificazione Acustica comunale.
Gestione delle aree
8. La ditta dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, con
riferimento alla procedura presentata, agli atti con prot. n. 3570 del 18/01/2019.
9. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso, rimuovendo
tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con frequenza periodica
alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
10. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
all’azienda che quelli prodotti dall’azienda..
Gestione dei rifiuti
11. Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici
C.E.R., con le relative operazioni e quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
12. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall’impianto sono così sudpisi:
a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 70.000 tonnellate.
b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 1.500 tonnellate
c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall’attività): 25 tonnellate
d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento: 550 tonnellate
e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: 70.000 tonnellate
13. In ottemperanza alle condizioni di esercizio nonché in conformità con quanto previsto dagli
allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all’interno dell’impianto potranno
essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
a) Messa in riserva (R13) finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e/o di recupero con
produzione di (M.P.S./EoW);
b) attività di recupero (operazioni R5) di produzione di M.P.S./EoW, così come indicato
nell'allegato 1 al presente provvedimento.
14. Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così
pregiudicare l’efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque,
non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell’art. 187 del D.Lgs n.
152/2006.
15. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
16. La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del 29.12.2014 e
andranno riviste a seguito di modifica/integrazione del presente provvedimento.
Gestione degli scarichi idrici
17.Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti indicati
dal Gestore della fognatura nell’apposito contratto, che dovrà essere presentato entro 90 giorni
dal ricevimento della presente. In caso di inottemperanza, l’autorizzazione allo scarico delle
acqua meteoriche in fognatura sarà oggetto di revoca.
Gestione delle emissioni in atmosfera
18. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:
Camino Portata
n. Quota (m) Parametri Limiti (mg/Nm3)
(Nm3/h)*
1 10 4.000 Polveri 15
* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di ± 20%. A fronte di riscontri analitici
con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata
nell’art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.
19. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono
previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito
registro (registro controlli analitici) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione
dell’autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in
appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati
nelle più gravose condizioni di esercizio dell’impianto produttivo e dovranno essere determinate
sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti
di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto
attiene ai contenuti, allo schema allegato.
20. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di
Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico
www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-
atmosfera-controlli-analitici-1/; tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di
contraddittorio. L’azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche perse, previa
comunicazione ad ARPAV, la quale si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo dei
punti per la misura dei persi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato
nella norma UNI 10169 e smi.
21. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato 6 alla
parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la
presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di
tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e
di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di
impossibilità tecnica l’azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i
criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e riportati nel sito specifico
www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-
atmosfera-controlli-analitici-1. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza
da parte delle autorità competenti al controllo.
22. In caso di verifica di un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di
competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono
essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore
dall'accertamento.
23. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento
autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione
dell’autorità di controllo. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di
abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un
apposito registro (registro manutenzioni impianti di abbattimento) da tenersi a disposizione
dell’autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in
appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.
24. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed
al dipartimento provinciale dell’ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di
funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà
procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in
efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere
comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
25. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante
diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).
26. Prescrizione sulla gestione delle polveri diffuse nel caso di trattamento meccanico dei rifiuti
inerti:
a) la ditta deve dotarsi di dispositivi - quali ugelli spruzzatori - atti a prevenire l’insorgere di
problematiche relative alle emissioni di sostanze polverulente.
b) In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia
e al dipartimento provinciale dell’ARPAV entro le otto ore successive
27. Il presente provvedimento annulla e sostituisce l’autorizzazione di carattere generale alle
emissioni in atmosfera n. Registro 14/Aria del 16/02/2011, prot. n. 11222/Amb.
AVVERTE CHE
In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:
a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.
In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della
ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista
congiuntamente alla richiesta di variazione dell’autorizzazione in essere, trasmettendo
tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell’atto notarile attestante l’avvenuta
variazione sociale della Società.
In caso di cambio del legale rappresentante:
a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la
dichiarazione di conformità dell’attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti
soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.
Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì
autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in fognatura ed alle emissioni in
atmosfera.
Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta
impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività
di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica,
conformità degli impianti, ecc.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
modificato dalla Legge 213/2012).
Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco pro tempore del Comune di San
Vito di Leguzzano, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., alla
società Viacqua S.p.A., all’Ulss n. 7 Pedemontana.
Vicenza, 31/01/2019
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI