determina

              PROVINCIA DI VICENZA
             Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




           DETERMINAZIONE N° 232 DEL 08/02/2019

                Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (INERTI) CON MESSA IN RISERVA , CERNITA
E RECUPERO .
DITTA: BARBIERI S.R.L. (P.IVA 03133650246)
SEDE LEGALE: VIA SAN MARCO, 18/A – COMUNE DI ISOLA VICENTINA
STABILIMENTO: EX VIA LEOGRA – COMUNE DI ISOLA VICENTINA

                       IL DIRIGENTE

Premesso che:
  •  la ditta Barbieri s.r.l. - con sede legale nel comune di Isola Vicentina in via San Marco, 18/A
    ed operativa in via Leogra, nel comune di Isola Vicentina – ha presentato domanda di
    autorizzazione all’esercizio del progetto di ampliamento superfici e capacità impianto
    approvato con provvedimento n. 135 del 22/10/2015;
  • è stata precedentemente intrapresa una procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.
   per l’ampliamento dell’attività, a seguito della domanda presentata, agli atti con nota prot.
   75713 del 30/10/2014, che si è conclusa con parere n. 02/2015 di non assoggettabilità alla
   VIA allegato alla determinazione n. 230 del 21/04/2015, come modificata dalla
   determinazione n. 313 del 01/06/2015.
Considerato che
  •  la ditta con nota prot. 54322 del 28/07/2017 ha comunicato l’avvio dell’esercizio
    provvisorio e la nomina del tecnico responsabile, allegando altresì le garanzie finanziarie;
  • la ditta in data 27/12/2017, prot. n. 87024 ha presentato il collaudo funzionale dell’impianto
    con richiesta di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio comprensivo delle modifiche non
    sostanziale di cui al nulla osta del 27/07/2017, prot. n. 53665;
  • con la medesima nota di cui al punto precedente è stata trasmessa la documentazione tecnica
    relativa al collaudo funzionale, conforme con il progetto approvato, firmato in data
    21/12/2017 a cura dell’Ing. Tognali Daniele.
Dato atto che
  • in fase di esercizio provvisorio è stato rilasciato il nulla osta n. 53665 del 27/07/2017 alla
    modifica della strada di accesso all’impianto di recupero rifiuti, all’aumento della superficie
    pavimentata per lo stoccaggio del materiale lavorato per un totale di 6.000 mq, e
    all’ampliamento del bacino di raccolta della acque meteoriche;
  • la ditta con nota del 07/08/2018, prot. n. 52530, come modificata e integrata in data
    11/07/2018 prot. n. 59292 e in data 17/09/2018, prot. n. 60505, ha richiesto una ulteriore
    modifica non sostanziale, non accolta in quanto dall’istruttoria è emerso che si trattava di
    modifica sostanziale, come comunicato dalla Provincia il 21/08/2018, prot. n. 54983 con
    richiesta di integrazioni per le valutazioni delle modifiche richieste correlate al
    procedimento di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.
Tenuto conto che
  • risultano ottemperate le prescrizioni dettate dal parere della Commissione Tecnica per
    l’Ambiente n. 03/1015 che ricomprende le prescrizioni della determinazione VIA n. 230 del
    21/14/2015;
  • l’avvio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in
    questione è stato comunicato con nota n. 6169 del 30/01/2018.
Visto l’esito del sopralluogo effettuato in data 04/10/2018, da parte di personale della Provincia e di
ARPAV come da rapporto tecnico prot. n. 67192 del 12/10/2018 a seguito del quale sono state
richieste integrazioni con nota provinciale prot. n. 66485 del 10/10/2018.
Tenuto conto
  • delle integrazioni presentate dalla ditta in data 05/12/2018 prot. n. 79772 e con mail del
    20/12/2018 come richiesto nella citata nota del 10/10/2018;
  • delle ulteriori integrazioni presentate in data 29/01/2019, prot. n. 5906 relative al lay out
    dell’impianto e al calcolo della polizza fideiussoria.
Considerato che
   • la ditta è titolare dell’autorizzazione all’esercizio n. 68/2009 del 02/04/2009 in scadenza il
     02/04/2019;
  •  al fine di adpenire ad un unico provvedimento autorizzativo finale è stato avviato il
    procedimento istruttorio per il rinnovo della citata autorizzazione con nota del 29/01/2019,
    prot. n. 5755;
  •  entro i termini indicati non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla
    documentazione di collaudo trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento
    per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.
Visti:
  • il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
    vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
    province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
    rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
    s.m.i., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque
    di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i..”;
  • la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e s.m.i. con cui è
    stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (eventuale);
  • la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
    materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
    modificandone le modalità di prestazione.
Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.
Visti l’art. 19 (sulle competenze della provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000,
n° 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.
Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della
Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 75 ID PROC 478.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021.
Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021.

                      DETERMINA

  1. Che la ditta Barbieri s.r.l. è autorizzata all’esercizio dell’impianto di messa in riserva
   cernita e recupero di rifiuti speciali inerti, non pericolosi sito in via Leogra, n. 12 in
   comune di Isola Vicentina.
  2. Che il presente provvedimento costituisce ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
   autorizzazione all’esercizio e allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali in
   bacino di laminazione.
  3. Per le motivazioni in premessa, la revoca del provvedimento di autorizzazione n. 68/2009
   del 02/04/2009 in quanto disciplina e modifica il contenuto dello stesso.

                      FA OBBLIGO
Alla ditta Barbieri s.r.l. di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
Aspetti generali
1. La ditta dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le condizioni
  organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella
  relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto allegato alle integrazioni presentate
  in data 29/01/2019, prot. n. 5906.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
  tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono
  ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa
  preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel
  presente provvedimento.
3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
  intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
  l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio corrente
  dell’attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a
  quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al
  presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le
  norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza e
  igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
  effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, le MPS
  generate ed i rifiuti prodotti, da tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
Gestione delle aree
7. La ditta dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
  caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
  perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, con
  riferimento alla procedura presentata, agli atti con prot. n. 79772 del 05/12/2018.
8. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
  apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
  all’azienda che quelli prodotti dall’azienda.
9. l’impianto di gestione rifiuti deve essere separato dall’attività di gestione delle materie prime
  non ricompresa nell’ambito del recupero rifiuti.
Gestione dei rifiuti
10. Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici
  C.E.R., con le relative operazioni e quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
11. L’area in cui sarà accumulato il materiale di scavo proveniente da manutenzioni di infrastrutture
  ex art. 230 del d.lgs. 152/06, dovrà essere separata dagli altri rifiuti in ingresso impianto. Il
  quantitativo stoccato non dovrà essere superiore alle 350 tonnellate.
12. L’area ove viene stoccato il materiale lavorato dovrà essere sudpisa in modo da delimitare i
  cumuli di rifiuti da caratterizzare e quelli già caraterizzati.
13. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall’impianto sono così sudpisi:
    a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso):      29.500 t
    b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso):     2.540 t
    c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall’attività):      20,8 t
    d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento:       108 t
    e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento:        29.500 t
14. In conformità con quanto previsto in fase di approvazione progetto e sulla base degli allegati B e
  C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le
  seguenti attività di gestione rifiuti:
  a) Messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e/o di recupero con
    produzione di M.P.S.;
  b) Messa in riserva e successiva cernita con eventuale riduzione volumetrica di rifiuti senza
    alcuna operazione di miscelazione: i rifiuti in uscita dovranno mantenere il medesimo codice
    di ingresso e dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle
    operazioni da R1 a R11, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che
    potranno essere avviate a smaltimento.
  c) attività di recupero (operazioni R5) di produzione di M.P.S. così come indicato nell'allegato
    1 al presente provvedimento.
15. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
  indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
16. Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la ditta dovrà adeguare le garanzie
  finanziarie attualmente in essere sulla base dei nuovi quantitativi massimi di stoccaggio di rifiuti
  autorizzati secondo la nuova configurazione dell’impianto.
17. La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
  termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del 29.12.2014 e
  andranno riviste a seguito di modifica/integrazione del presente provvedimento.
Gestione degli scarichi idrici
18. Le acque di dilavamento dei piazzali impermeabilizzati vengono raccolte e riutilizzate nel
  sistema di lavorazione materiali inerti e di aspersione. Lo scarico nel bacino di laminazione è
  rappresentato dal troppo pieno della vasca di seconda pioggia.
19. Devono essere mantenuti attivi e funzionati i sistemi di allarme acustico/visivi per lo
  svuotamento della vasca di prima pioggia.
20. Il pozzetto fiscale posto a valle dell’impianto di depurazione deve essere idoneo per i prelievi e
  le misure di portata dei reflui provenienti dal trattamento depurativo e indipendente da altri
  eventuali apporti di acque reflue;
21. In considerazione delle caratteristiche del corpo recettore, lo scarico delle acque di dilavamento
  dovrà rispettare i limiti di cui alla Tabella 4 dell’allegato 5 della parte III del D.Lgs. n.152/2006.
22. Relativamente allo scarico sul suolo, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di
  legge, la ditta dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico, con campionamento da
  effettuarsi nell’arco delle prime di tre ore dall’inizio dell’evento meteorico, indicando il metodo
  di campionamento e le metodiche analitiche. La cadenza delle analisi dovrà essere almeno
  annuale e almeno per i seguenti parametri: pH, COD, conduttività, solidi sospesi totali, ferro,
  nichel, rame, zinco, cromo totale, cromo VI, idrocarburi totali.
  Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche
  un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova.
  I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi
  a disposizione delle autorità competenti al controllo.
23. La ditta dovrà inoltre registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni di
  manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all’impianto di trattamento acque meteoriche.
  Il citato quaderno dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti al controllo.
24. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
  acque prelevate esclusivamente allo scopo.
25. La ditta dovrà evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell’impatto nel corpo
   recettore dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia, all’A.R.P.A.V. di Vicenza
   eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo scarico e all’impianto di trattamento.
26. Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere
   periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
Gestione delle emissioni in atmosfera.
27. Relativamente al funzionamento degli impianti, si richiama la Ditta al rispetto della normativa
  ambientale in materia di emissioni in atmosfera, con particolare riferimento alle emissioni di
  carattere diffuso. La ditta deve dotarsi di dispositivi - quali ugelli spruzzatori - atti a prevenire
  l’insorgere di problematiche relative alle emissioni di sostanze polverulente.
28. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia e
  al dipartimento provinciale dell’ARPAV entro le otto ore successive.
29. Qualsiasi variazione sulle emissioni in atmosfera e sui relativi sistemi di abbattimento dovrà
  essere preventivamente comunicata alla provincia per le valutazioni di competenza.
30. L’esercizio dell’attività dovrà essere condotto nel rispetto delle condizioni vigenti per il rispetto
  delle normativa sull’inquinamento acustico e comunque dovranno essere evitati i rumori
  molesti.

                     AVVERTE CHE
  In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:
  a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
    provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
  b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
    s.m.i.
  In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della
  ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista
  congiuntamente alla richiesta di variazione dell’autorizzazione in essere, trasmettendo
  tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell’atto notarile attestante l’avvenuta
  variazione sociale della Società.
  In caso di cambio del legale rappresentante:
  a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
   b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la
   dichiarazione di conformità dell’attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti
   soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
   L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
   condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
   l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
   nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
   Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
   seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.
   Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì
   autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento.
   Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
   comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta
   impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività
   di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica,
   conformità degli impianti, ecc.

                     INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
modificato dalla Legge 213/2012).
Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta Barbieri s.r.l., al Sindaco pro tempore del
Comune di Isola Vicentina, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V.,
all’ULSS n. 8 Berica.


Vicenza, 08/02/2019



                                  Sottoscritta dal Dirigente
                                  (MACCHIA ANGELO)
                                    con firma digitale



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Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI