determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 163 DEL 31/01/2019
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: SOCIETA' ZAFFAINA MIRKO GIOVANNI - PROGETTO DI IMPIANTO DI
MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI METALLICI NON PERICOLOSI, NEL SITO IN
VIA MOLINETTO, 78, IN COMUNE DI CALDOGNO
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• la società ZAFFAINA MIRKO GIOVANNI, con sede legale e produttiva in Via Molinetto,
78/80 in Comune di Caldogno, ha presentato istanza - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.
152/2006 e dell'art. 24 della L.R. 3/2000 e loro ss.mm.ii. - al Protocollo Provinciale con
n.78978 del 30/11/2018, con successive integrazione di cui al prot.n. 83960 del 20/12/2018,
per l’approvazione dell’impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti metallici non pericolosi;
• il Comune di Caldogno ha fatto pervenire il proprio parere non ostativo, con nota agli atti
con prot.n.2646 del 15/01/2019.
Considerato che:
• l’attività prevista è riguarda il solo stoccaggio in R13 di rifiuti metallici previsti alle
Tipologia 3.1 (ferrosi), 3.2 (non ferrosi) e 5.7-5.8 (Cavi elettrici in rame e alluminio
ricoperti) dell’Allegato 1 – Suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii., per i quali è previsto
unicamente lo stoccaggio di rifiuti, con destinazione successiva alle definitive operazioni di
recupero presso impianti terzi autorizzati;
• i quantitativi di rifiuti in gestione sono così definiti:
- quantità massima in ingresso ammonta a 75 tonnellate);
- quantità annua massima di rifiuti accettabili all’impianto è di 900 ton/anno.
- quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio in ingresso è pari a 75 tonnellate.
Visto che il progetto presentato dalla ZAFFAINA MIRKO GIOVANNI è stato esaminato in data 31
gennaio 2019 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, con espressione unanime del
parere favorevole all’approvazione del progetto come descritte nel parere n.01/0119.
Visto, altresì, il parere favorevole espresso dalla Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 208 del
D.Lgs. 152/06, espresso in data 31 gennaio 2019, a seguito di regolare convocazione, che recepisce
il predetto parere n.01/0119, allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e
sostanziale.
Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dell'intervento proposto nel rispetto delle
condizioni inpiduate dal citato parere n°01/0119.
Rilevato che il presente provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, qualora
richiesto, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e
dell’art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni;
Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino
all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la
Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000, n. 3 e s.m.i.,
nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli
articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/04/1985, n. 33 e s.m.i.”;
Visti:
• il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
• la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente”;
• la Legge Regionale 21/01/2000, n. 3 “Norme in materia di gestione dei rifiuti”.
Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimento amministrativi di competenza della
Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 165 ID PROC 35;
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
DETERMINA
1. Di approvare il progetto presentato dalla società ZAFFAINA MIRKO GIOVANNI, con sede
legale e produttiva in Via Molinetto, 78/80 in Comune di Caldogno, per l’attività di messa in
riserva (R13) di rifiuti metallici non pericolosi, come descritto nel parere n. 01/0119
espresso in data 31 gennaio 2019 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente
(C.T.P.A.), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali e provinciali, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 24, comma 2, della L.R. 3/2000,
limitatamente allo svolgimento e alla permanenza, nel sito in questione, dell’attività oggetto
del presente provvedimento.
3. Di evidenziare al proponente che ai sensi dell’art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000, l’inizio
dei lavori, nella configurazione così come approvata dalla C.T.P.A., dovranno iniziare entro
12 mesi e l’impianto dovrà essere messo in esercizio entro 36 mesi dalla data del presente
provvedimento, pena la decadenza dello stesso.
4. Di dare atto che l’avvio dell’impianto ed il suo esercizio provvisorio nella nuova
configurazione, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 3/2000, restano subordinati alla presentazione
della dichiarazione scritta del direttore lavori attestante la realizzazione delle opere di
allestimento del sito in conformità al progetto approvato, della comunicazione della data di
inizio attività, del nominativo del tecnico responsabile dell’impianto e della prestazione
delle garanzie finanziarie, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. 2721/2014.
Le garanzie finanziarie dovranno essere conformi allo schema di calcolo presentato con nota
agli atti con prot.n.83960 del 20 dicembre 2018.
5. Di richiamare l’obbligo di trasmettere alla Provincia il documento di collaudo statico e
funzionale dell'impianto nella nuova configurazione, nei termini di cui all’art. 25 della L.R.
3/2000.
6. L’approvazione del presente progetto non costituisce variante allo strumento urbanistico, ai
sensi dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 24 della L.R. 3/2000 e loro
successive modifiche e integrazioni; gli atti di assenso in tema edilizio-urbanistico dovranno
essere rilasciati dal Comune nell’ambito della procedura SUAP di competenza.
7. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
8. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
AVVERTE CHE
Il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse nel presente decreto e
nell’allegato parere della C.T.P.A. comporta l’applicazione dei provvedimenti previsti
dall’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle sanzioni di cui all’art. 256 del
medesimo decreto;
Ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna
durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla
Provincia di Vicenza per le valutazioni di competenza.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto
entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni.
Copia del presente provvedimento viene inviata alla società ZAFFAINA MIRKO
GIOVANNI, al Sindaco del Comune di Caldogno, al Dirigente del Dipartimento Provinciale
di Vicenza dell’A.R.P.A.V., al Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss n.8 Berica, al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Vicenza, 31/01/2019
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
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Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI