determina

               PROVINCIA DI VICENZA
              Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




           DETERMINAZIONE N° 164 DEL 31/01/2019

                 Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: SOCIETA' CONSORZIO ECO PV - PROGETTO DI IMPIANTO DI MESSA
IN RISERVA (R13) DI APPARECCHIATURE FUORI USO COSTITUITE DA PANNELLI
FOTOVOLTAICI DISMESSI, NEL SITO IN VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 66, IN
COMUNE DI CASSOLA.

                        IL DIRIGENTE

Premesso che:
  •  la società CONSORZIO ECO PV, con sede legale in Piazza Carlo Mirabello, 2, in Comune
    di Milano e produttiva in Via Papa Giovanni Paolo II, 66 – Cassola, ha presentato istanza -
    ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. 3/2000 e loro ss.mm.ii. - al
    Protocollo Provinciale con n.69073 del 19/10/2018, con successive integrazioni in data in
    data 01/10/2018 con prot.n.63974 e data 20/12/2018 con prot.n.84069, per l’approvazione
    dell’impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti denominati apparecchiature fuori uso e
    costituiti da pannelli fotovoltaici dismessi;
  •  il Comune di Cassola ha espresso parere favorevole in sede di conferenza di servizi.
Considerato che:
  • l’attività prevista è riguarda il solo stoccaggio in R13 di rifiuti costituti apparecchiature fuori
   uso e costituiti da pannelli fotovoltaici dismessi, CER 160214, ritirandoli dagli installatori
   per verificare il possibile recupero e procedere poi al conferimento, per le operazioni di
   recupero, ad impianti autorizzati per lo specifico recupero;
  • i quantitativi di rifiuti in gestione sono così definiti:
   - quantità massima in ingresso ammonta a 10 tonnellate;
   - quantità annua massima di rifiuti accettabili all’impianto è di 2.200 ton/anno.
   - quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio in ingresso è pari a 10 tonnellate.
Visto che il progetto presentato dalla CONSORZIO ECO PV è stato esaminato in data 31 gennaio
2019 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, con espressione unanime del parere
favorevole all’approvazione del progetto come descritte nel parere n.03/0119.

Visto, altresì, il parere favorevole espresso dalla Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 208 del
D.Lgs. 152/06, espresso in data 31 gennaio 2019, a seguito di regolare convocazione, che recepisce
il predetto parere n.03/0119, allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e
sostanziale.
Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dell'intervento proposto nel rispetto delle
condizioni inpiduate dal citato parere n°03/0119.
Rilevato che il presente provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, qualora
richiesto, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e
dell’art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni;
Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino
all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la
Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000, n. 3 e s.m.i.,
nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli
articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/04/1985, n. 33 e s.m.i.”;
Visti:
  • il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
  • la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente”;
  • la Legge Regionale 21/01/2000, n. 3 “Norme in materia di gestione dei rifiuti”.
Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimento amministrativi di competenza della
Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 165 ID PROC 35;
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

                      DETERMINA

  1. Di approvare il progetto presentato dalla società CONSORZIO ECO PV, con sede legale in
    Piazza Carlo Mirabello, 2, in Comune di Milano e produttiva in Via Papa Giovanni Paolo II,
    66 – Cassola, per l’attività di messa in riserva (R13) di rifiuti denominati apparecchiature
    fuori uso e costituiti da pannelli fotovoltaici dismessi, come descritto nel parere n.03/0119
    espresso in data 31 gennaio 2019 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente
    (C.T.P.A.), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
  2. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
    autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ai sensi e per gli
    effetti dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 24, comma 2, della L.R.
    3/2000, limitatamente allo svolgimento e alla permanenza, nel sito in questione, dell’attività
    oggetto del presente provvedimento.
  3. Di evidenziare al proponente che ai sensi dell’art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000, l’inizio
    dei lavori, nella configurazione così come approvata dalla C.T.P.A., dovranno iniziare entro
    12 mesi e l’impianto dovrà essere messo in esercizio entro 36 mesi dalla data del presente
    provvedimento, pena la decadenza dello stesso.
  4. Di dare atto che l’avvio dell’impianto ed il suo esercizio provvisorio nella nuova
    configurazione, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 3/2000, restano subordinati alla presentazione
    della dichiarazione scritta del direttore lavori attestante la realizzazione delle opere di
    allestimento del sito in conformità al progetto approvato, della comunicazione della data di
    inizio attività, del nominativo del tecnico responsabile dell’impianto e della prestazione
    delle garanzie finanziarie, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. 2721/2014.
  5. Di richiamare l’obbligo di trasmettere alla Provincia il documento di collaudo statico e
    funzionale dell'impianto nella nuova configurazione, nei termini di cui all’art. 25 della L.R.
    3/2000.
   6. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
     diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
     sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

   7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
     all'albo pretorio on line.

                      AVVERTE CHE
     Il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse nel presente decreto e
     nell’allegato parere della C.T.P.A. comporta l’applicazione dei provvedimenti previsti
     dall’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle sanzioni di cui all’art. 256 del
     medesimo decreto;
     Ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna
     durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla
     Provincia di Vicenza per le valutazioni di competenza.

                        INFORMA CHE
     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto
     entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
     giorni.
     Copia del presente provvedimento viene inviata alla società CONSORZIO ECO PV, al
     Sindaco del Comune di Cassola, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza
     dell’A.R.P.A.V., al Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss n.7 Pedemontana, al Comando
     Provinciale dei Vigili del Fuoco.


Vicenza, 31/01/2019

                                 Sottoscritta dal Dirigente
                                  (MACCHIA ANGELO)
                                   con firma digitale



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Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI