determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




     DETERMINAZIONE N° 1181 DEL 12/10/2018

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA


     OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.
     DITTA ZANETTI MARCO & C. S.N.C. (P.I.: 03040030243 ) – STABILIMENTO DI VIA
     ENRICO FERMI N. 23 IN COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA (VI).

                            IL DIRIGENTE

     Premesso che la Ditta Zanetti Marco & C. S.n.c. (p.i.: 03040030243) per lo stabilimento di via
     Enrico Fermi n. 23 in Comune di Tezze sul Brenta (VI), risulta iscritta al n. 3/2009 del Registro
     Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con
     provvedimento n. 42/Acqua Suolo Rifiuti/15 prot n. 23770 del 11/04/2018, per le tipologie di cui ai
     punti 1.1 (R13), 3.1 (R13-R4), 3.2 (R13-R4), 5.8 (R13) e 6.1 (R13) dell’Allegato 1 sub allegato 1
     del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 12/10/2018 compreso;
     2) La Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 23770 del 11/04/2018, ha inviato la
     comunicazione per il rinnovo dell’iscrizione,dichiarando che “nulla è cambiato rispetto alla
     comunicazione precedente per l’iscrizione n. 3/2009”.
     3) la Provincia di Vicenza, con nota prot. n. 54268 del 14/08/2018, ha comunicato l’avvio del
     procedimento per il rinnovo dell’iscrizione e sospensione dei termini per richiesta integrazioni.
     4) la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 66679 del 10/10/2018, ha comunicato di
     rinunciare alla gestione dei rifiuti con codici EER 100299, 100899, 120199 ed ha inviato le copie
     dell’accertamento da parte di un organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al
     regolamento (CE) n.765/2008 secondo le disposizioni dell’articolo 6 dei regolamenti UE.
     5) la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 67149 del 12/10/2018, ha comunicato che:
     “1. La Ditta non possiede la certificazione di cui al Regolamento UE n 715/2013per il recupero dei
     rottami di rame;
     2.Relativamente al codice CER 170411(cavi persi da quelli di cui al CER 170410), la ditta
     effettua solo attività di messa in riserva R13;
     3.Relativamente al codice CER 170401 (rame bronzo ottone), la ditta non effettua attività di
     recupero R4 e pertanto si chiede di stralciarlo dalla comunicazione”.
     Rilevato che la ditta effettua operazioni di recupero (R13 e R4) soggette ai Regolamenti UE n.
     333/2011 e n. 715/2013 che comportano l’ottenimento di materiali “End of Waste” ed, in parte,


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     soggette al D.M. 05/02/1998.
     Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui le tipologie di cui ai punti 1.1 (R13), 3.1 (R13-R4), 3.2
     (R13-R4), 5.8 (R13) e 6.1 (R13) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto
     di comunicazione, l’attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla normativa
     tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per il rinnovo dell’iscrizione al Registro
     Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
     Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2018 come determinati dal
     decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
     Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014.
     Visti:
     Regolamento UE n. 333/2011 del 31/03/2011 - “rottami metallici – ferro – acciaio – alluminio”;
     Regolamento UE n. 715/2013 del 25/07/2013 - “rottami di rame”;
     D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
     D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
     recupero” e s.m.i.;
     D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione
     in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti,
     ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
     D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
     regionale”;
     L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
     L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e
     di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
     Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla
     corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi
     degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio
     dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
     Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti
     urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e
     s.m.i.”;
     Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di
     “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n.
     152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
     Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
     dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
     EE.LL.);
     Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi
     dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;
                          DETERMINA
     1) di rinnovare alla Ditta Zanetti Marco & C. S.n.c. (p.i.: 03040030243), per lo stabilimento di via
     Enrico Fermi n. 23 in Comune di Tezze sul Brenta (VI), l’iscrizione al Registro Provinciale delle
     Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le
     seguenti tipologie, attività ed operazioni:




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        Tipologia                   1.1 rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi
        D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
        Codice C.E.R.                 150101
       Attività di recupero              Messa in riserva (R13)
     1) (D.M. 05/02/98)
        Q.tà max di messa in riserva istantanea    10 t
        (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  100 t/anno
        tonnellate/anno)


        Tipologia di rifiuti             rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
        Regolamento UE n. 333/2011
       Codici C.E.R.                  100210 120101 120102 150104 160117 170405 191202 200140
     2)
     b Q.tà max di messa in riserva istantanea     50 t (operazioni: R13 - R4)
      i (espressa in tonnellate)
     s
       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in   2180 t/anno (operazioni: R13 - R4)
       tonnellate/anno)
        Note                     Si applica il Regolamento UE n. 333/2011 per rottami di FERRO


        Tipologia di rifiuti             rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe
        D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)
        Codici C.E.R.                 110501 120103 120104 150104 170402 170403 170404 170406 170407
                               191002 191203 200140
        Q.tà max di messa in riserva istantanea    30 t (operazioni: R13 - R4) *
     3)
        (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  480 t/anno (operazioni: R13 - R4) *
        tonnellate/anno)
        Note                     Si applica il punto 3.2 dell’ allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in
                               riserva R13 e per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)


        Tipologia di rifiuti             rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe
        Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013
        Codici C.E.R.                 110501 120103 120104 150104 170402 170403 170404 170406 170407
     3)                         191002 191203 200140
      b Q.tà max di messa in riserva istantanea
                               * vedere tabella precedente (operazioni: R13 - R4)
      i (espressa in tonnellate)
      s
       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in   * vedere tabella precedente (operazioni: R13 - R4)
       tonnellate/anno)
        Note                     Si applica il Regolamento UE n. 333/2011 per rottami di ALLUMINIO e n. 715/2013 per rottami
                               di RAME


        Tipologia di rifiuti             5.8 spezzoni di cavo di rame ricoperto
        D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)
        Codici C.E.R.                 170411
       Q.tà max di messa in riserva istantanea     6 t (operazioni: R13)
     4) (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  21 t/anno (operazioni: R13)
        tonnellate/anno)
        Note                     Si applica il punto 5.8 dell’ allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in
                               riserva R13 e per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)




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       Tipologia                   6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione
       D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1      dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici
       Codice C.E.R.                 150102
       Attività di recupero              Messa in riserva (R13)
     5) (D.M. 05/02/98)

       Q.tà max di messa in riserva istantanea    10 t
       (espressa in tonnellate)
       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  100 t/anno
       tonnellate/anno)


     con le seguenti prescrizioni:
       a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto è pari a 105 tonnellate.
       b) Trattandosi di attività di recupero (R4) soggetta a persi tipi di regolamento (Regolamenti UE
       in materia di End of Waste e D.M. 05/02/1998), le quantità di rifiuti indicate nelle suddette
       tabelle devono intendersi come quantitativo cumulato per l’intera attività.
       c) La capacità massima di rifiuti prodotti dall'attività e gestiti in “deposito temporaneo” ai sensi
       dell'art. 183 lett. bb) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 45 tonnellate di rifiuti non pericolosi.
       d) La quantità massima di trattamento (operazione R4) dell’impianto deve essere inferiore a 10
       t/giorno.
       c) Il presente provvedimento ha validità fino al 12/10/2023 compreso.
     2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o
     indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del
     TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
     3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
     all'albo pretorio on line.
                                   INFORMA CHE
     1) Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dai Regolamenti
     Europei in materia di “End of Waste” ove previsto, dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal
     D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla ditta.
     2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla
     DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore
     Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle
     polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del
     rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta
     elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale”
     dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non
     consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
     3) In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
     a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M.
     350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta non è
     legittimata ad esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
     b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle
     operazioni di recupero;
     4) L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella
     comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
     5)La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
     movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.


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     6) Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19,
     cioè come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in
     riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee
     contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di
     appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la
     dispersione di aerosol e di polveri.
     7) Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di
     messa in riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel
     caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere
     mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.
     8) I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere
     mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
     9) L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del
     provvedimento di approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che
     sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e
     comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in
     possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla
     legge vigente ai fini dell’attività.
     10) Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente n. 42/Acqua Suolo Rifiuti/15 prot
     n. 23770 del 11/04/2018.
     11) La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al
     Comune, al Dipartimento Provinciale Arpav e all’Azienda Ulss n. 7 Pedemontana.
     Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in
     alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
     notifica.
     Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti
     amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013)
     che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).

     Vicenza, 12/10/2018
                                       Sottoscritta dal Dirigente
                                       (MACCHIA ANGELO)
                                         con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 1181 DEL 12/10/2018


     OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA     ART.    214     D.LGS.     152/2006.
     DITTA ZANETTI MARCO & C. S.N.C. (P.I.: 03040030243 ) – STABILIMENTO DI VIA
     ENRICO FERMI N. 23 IN COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA (VI).




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 12/10/2018.


     Vicenza, 12/10/2018




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




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