determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




               DETERMINAZIONE N° 1035 DEL 20/09/2018

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.
     EXPOL DI FANTIN ELIO & C. SNC (P.I.: 03315460240) – STABILIMENTO DI VIA
     VERONA N. 80/82 IN COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA (VI).

                            IL DIRIGENTE

     Premesso che la Ditta Expol di Fantin Elio & C. Snc (p.i.: 03315460240) per lo stabilimento di via
     Verona n. 80/82 in Comune di Altavilla Vicentina (VI), risulta iscritta al n. 199 del Registro
     Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con
     provvedimento n. 163/Servizio Suolo Rifiuti/13 del 11/10/2013 prot. n. 74251, per le tipologie di
     cui al punto 6.1 (R13, R3) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità
     fino al 21/10/2018 compreso;
     - con nota acquisita agli atti con prot. n. 26365 del 20/04/2018, la Ditta ha inviato la comunicazione
     per il rinnovo dell’iscrizione;
     - la Provincia di Vicenza, con nota prot. n. 55188 del 21/08/2018, ha comunicato l’avvio di
     procedimento per il rinnovo dell’iscrizione.
     Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui le tipologie di cui al punto 6.1 (R13, R3) dell’Allegato
     1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l’attività di recupero rifiuti
     è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti
     per il rinnovo dell’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di
     recupero rifiuti in procedura semplificata.
     Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2018 come determinati dal
     decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
     Viste le garanzie finanziarie (deposito cauzionale) ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014.
     Visti:
     D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
     D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
     recupero” e s.m.i.;
     D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione
     in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti,
     ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”

                               pag.1di4




copia informatica per consultazione
     D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
     regionale”;
     L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
     L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e
     di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
     Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla
     corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi
     degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio
     dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
     Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti
     urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e
     s.m.i.”;
     Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di
     “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n.
     152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
     Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
     dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
     EE.LL.);
     Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi
     dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;
                                     DETERMINA
     1) di rinnovare alla Ditta Expol di Fantin Elio & C. Snc (p.i.: 03315460240), per lo stabilimento di
     via Verona n. 80/82 in Comune di Altavilla Vicentina (VI), l’iscrizione n. 199 al Registro
     Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura
     semplificata per le seguenti tipologie, attività ed operazioni:
       Tipologia                       6.1  rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con
       D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
                                   esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici
       Codice C.E.R.                     020104 150102 170203 191204 200139
       Attività di recupero                  (R13-R3) - 6.1.3
     1) (D.M. 05/02/98)

       Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in  4t
       tonnellate)
       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in      1350 t/anno
       tonnellate/anno)
     con le seguenti prescrizioni:
       a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto è pari a 4 tonnellate.
       b) La capacità massima di rifiuti prodotti dall'attività e gestiti in “deposito temporaneo” ai sensi
       dell'art. 183 lett. bb) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 0,2 tonnellate di rifiuti non pericolosi.
       c) La quantità massima di trattamento dell’impianto deve essere inferiore a 10 t/giorno.
       d) Il presente provvedimento ha validità fino al 21/10/2023 compreso.
     2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o
     indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del
     TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
     3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
     all'albo pretorio on line.




                                        pag.2di4




copia informatica per consultazione
                          INFORMA CHE
     Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto
     Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di
     quanto comunicato dalla Ditta.
     Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n.
     2721 del 29/12/2014; in particolare la Ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente
     della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai
     fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della
     polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata.
     Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla
     D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio
     dell'attività o la sua prosecuzione.
     In adempimento alle norme richiamate la Ditta è obbligata:
     a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M.
     350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la Ditta non è
     legittimata ad esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
     b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle
     operazioni di recupero;
     L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella comunicazione
     nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
     La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
     movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
     Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19,
     cioè come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in
     riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee
     contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di
     appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la
     dispersione di aerosol e di polveri.
     Nel caso in cui la Ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di
     messa in riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel
     caso in cui la Ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere
     mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.
     I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere
     mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
     L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento
     di approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni
     effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non
     costituisce variante allo strumento urbanistico. La Ditta deve, quindi, essere in possesso delle
     autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai
     fini dell’attività.
     Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente n. 163/Servizio Suolo Rifiuti/13 del
     11/10/2013 prot. n. 74251.
     La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al
     Comune, al Dipartimento Provinciale Arpav ed all’Azienda Ulss n. 8 Berica.
     Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in
     alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
     notifica.

                             pag.3di4




copia informatica per consultazione
     Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti
     amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013)
     che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).

     Vicenza, 20/09/2018
                                  Sottoscritta dal Dirigente
                                   (MACCHIA ANGELO)
                                    con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




                           pag.4di4




copia informatica per consultazione
                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 1035 DEL 20/09/2018


     OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA     ART.    214    D.LGS.     152/2006.
     EXPOL DI FANTIN ELIO & C. SNC (P.I.: 03315460240) – STABILIMENTO DI VIA
     VERONA N. 80/82 IN COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA (VI).




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 20/09/2018.


     Vicenza, 20/09/2018




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




copia informatica per consultazione