determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




               DETERMINAZIONE N° 1036 DEL 20/09/2018

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.
     S.E.F. S.R.L.(P.I.:02608540247) – STABILIMENTO DI VIA BORELLI N. 8 IN COMUNE DI
     MONTECCHIO MAGGIORE (VI).

                            IL DIRIGENTE

     Premesso che la Ditta S.E.F. S.r.l. (p.i.: 02608540247) per lo stabilimento di via Borelli n. 8 in
     Comune di Montecchio Maggiore (VI), risulta iscritta al n. 4/2014 del Registro Provinciale delle
     imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n.
     32/Acqua Suolo Rifiuti/15 del 20/02/2015 (prot n. 17239 del 12/03/2015), per le tipologie di cui ai
     punti 3.1 (R13), 3.2 (R13) e 5.8 (R13)dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.,
     con validità fino al Error: Reference source not found;
     - la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 42064 del 25/06/2018, ha presentato la
     comunicazione per il rinnovo dell’iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano
     attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi dell’art. 214 del D.Lgs. 152/2006.
     - la Provincia di Vicenza, con nota prot. n. 55600 del 23/08/2018, ha comunicato l’avvio del
     procedimento per il rinnovo dell’iscrizione con richiesta di integrazioni,
     Ritenuto che,per le operazioni di cui di cui le tipologie di cui ai punti 3.1 (R13), 3.2 (R13) e 5.8
     (R13) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione,
     l’attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e
     pertanto sussistono i presupposti per il rinnovo dell’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese
     che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
     Preso atto che la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 59719 del 12/09/2018, ha dato
     riscontro a quanto richiesto, precisando, altresì, che non intende gestire i rifiuti con codice EER
     100299, 110599, 100899 e che:
     i rifiuti indicati con codice EER 120199 sono intesi come “lamierino e profilati di lamiere”,
     i rifiuti indicati con codice EER 160122 e 160216 sono intesi come “spezzoni di cavo di rame
     ricoperto”,
     Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2018 come determinati dal
     decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
     Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014 valida fino al 02/01/2019.
     Visti:
     D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;


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     D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
     recupero” e s.m.i.;
     D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione
     in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti,
     ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
     D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
     regionale”;
     L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
     L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e
     di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
     Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla
     corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi
     degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio
     dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
     Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti
     urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e
     s.m.i.”;
     Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di
     “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n.
     152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
     Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
     dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
     EE.LL.);
                                     DETERMINA
     1) di rinnovare alla Ditta S.E.F. S.r.l. (p.i.: 02608540247), per lo stabilimento di via Borelli n. 8 in
     Comune di Montecchio Maggiore (VI), l’iscrizione n. 4/2014 al Registro Provinciale delle Imprese
     che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti
     tipologie, attività ed operazioni:
        Tipologia di rifiuti             3.1 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
        D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)
        Codici C.E.R.                 120101 120102 120199 150104 160117 170405 190102 190118 191202
                               200140
     1) Q.tà max di messa in riserva istantanea     25 t (operazioni: R13)
       (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  350 t/anno
        tonnellate/anno)
        Note                     Si applica il punto 3.1 dell’ allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in
                               riserva R13 e per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)


        Tipologia di rifiuti             3.2 rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe
        D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)
        Codici C.E.R.                 110501 120103 120104 150104 170401 170402 170403 170404 170406
                               170407 191002 191203 200140
        Q.tà max di messa in riserva istantanea    45 t (operazioni: R13)
     2)
        (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  900 t/anno
        tonnellate/anno)
        Note                     Si applica il punto 3.2 dell’ allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in
                               riserva R13 e per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)



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       Tipologia di rifiuti             5.8 spezzoni di cavo di rame ricoperto
       D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)
       Codici C.E.R.                 160118 160122 160216 170401 170411
       Q.tà max di messa in riserva istantanea    9,9 t (operazioni: R13)
     3) (espressa in tonnellate)
       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  1500 t/anno
       tonnellate/anno)
       Note                     Si applica il punto 5.8 dell’ allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in
                              riserva R13 e per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)
     con le seguenti prescrizioni:
       a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto è pari a 70 tonnellate per le tipologie
       3.1 e 3.2 e 9,9 tonnellate per la tipologia 5.8.
       b) La quantità massima di rifiuti prodotti dall'attività e gestiti in “deposito temporaneo” ai sensi
       dell'art. 183 lett. bb) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 0,2 tonnellate di rifiuti non pericolosi
       con codice EER 150103.
       c) Come dichiarato dalla Ditta, i rifiuti indicati con codice EER 120199 sono intesi come
       “lamierino e profilati di lamiere”, i rifiuti indicati con codice EER 160122 e 160216 sono intesi
       come “spezzoni di cavo di rame ricoperto”,
       d) Il presente provvedimento ha validità fino al 30/12/2023 compreso.
     2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o
     indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del
     TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
     3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
     all'albo pretorio on line.
                                  INFORMA CHE
     Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto
     Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di
     quanto comunicato dalla Ditta.
     Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n.
     2721 del 29/12/2014; in particolare la Ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente
     della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai
     fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della
     polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata.
     Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla
     D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio
     dell'attività o la sua prosecuzione.
     In adempimento alle norme richiamate la Ditta è obbligata:
     a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M.
     350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la Ditta non è
     legittimata ad esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
     b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle
     operazioni di recupero;
     L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella comunicazione
     nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
     La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
     movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
     Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19,

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     cioè come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in
     riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee
     contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di
     appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la
     dispersione di aerosol e di polveri.
     Nel caso in cui la Ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di
     messa in riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel
     caso in cui la Ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere
     mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.
     I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere
     mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
     L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento
     di approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni
     effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non
     costituisce variante allo strumento urbanistico. La Ditta deve, quindi, essere in possesso delle
     autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai
     fini dell’attività.
     Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente n. 32/Acqua Suolo Rifiuti/15 del
     20/02/2015 prot n. 17239 del 12/03/2015.
     La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al
     Comune, all’Arpav - Dipartimento Provinciale di Vicenza ed all’Azienda Ulss n. 8 Berica .
     Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in
     alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
     notifica.
     Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti
     amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013)
     che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).

     Vicenza, 20/09/2018
                                      Sottoscritta dal Dirigente
                                      (MACCHIA ANGELO)
                                        con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 1036 DEL 20/09/2018


     OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA        ART.     214    D.LGS.    152/2006.
     S.E.F. S.R.L.(P.I.:02608540247) – STABILIMENTO DI VIA BORELLI N. 8 IN COMUNE DI
     MONTECCHIO MAGGIORE (VI).




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 20/09/2018.


     Vicenza, 20/09/2018




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




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