determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 968 DEL 03/09/2018

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA



     OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.
     DITTA MOTTERLE GIUSEPPE ANTONIO (P.I.: 03511860243) – STABILIMENTO DI VIA
     EDISON N.7 IN COMUNE DI VALDAGNO (VI).


                             DIRIGENTE
     Premesso che la Ditta Motterle Giuseppe Antonio (p.i.: 03511860243) per lo stabilimento di via
     Edison n.7 in Comune di Valdagno (VI), risulta iscritta al n. 111 del Registro Provinciale delle
     imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n.
     71/SuoloRifiuti/2013 del 27/05/2013, per le tipologie di cui al punto 1.1 (R13, R3), 3.1 (R13), 3.2
     (R13), 6.1 (R13), 6.2 (R13), 8.4 (R13), 9.1 (R13) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M.
     05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 09/08/2018 compreso.
     Visti:
       1. la nota trasmessa al SUAP, acquisita agli atti con prot. n. 9222 del 12/02/2018 la ditta ha
         presentato domanda per il rinnovo dell’iscrizione al registro delle attività di recupero in
         procedura semplificata alla posizione n. 111 (pratica SUAP n. MTTGPP70P05L551H-
         05092017-1451-SUAP 6379);
       2. la nota trasmessa alla ditta con prot. 43286 del 29/06/2018 con la quale si è provveduto ad
         avviare il procedimento per il rinnovo della succitata iscrizione chiedendo contestualmente
         della documentazione integrativa;
       3. con nota prot. 49677 del 26/07/2018 la ditta ha trasmesso tramite il SUAP le integrazioni
         richieste con precedente nota prot. 43286 del 29/06/2018 ed in particolare:
         a) rinnovo delle garanzie finanziarie costituite dalla polizza RC inquinamento e da un
           versamento in conto cauzioni presso la tesoreria dell’Ente in luogo della polizza
           fideiussoria;
         b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 sulle
           variazioni apportate ai quantitativi dei rifiuti gestiti;
         c) le informazioni aggiuntive richieste sui codici CER riconducibili a tipologie “generiche”
           ritirati dalla ditta.
         d) La rinuncia al ritiro del codice 030199.
     Considerato che la ditta risulta in regola con il versamento dei diritti d’iscrizione annuali per l’anno
     2018 e per i precedenti, come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.




copia informatica per consultazione
     Considerato che non sono pervenute osservazioni o elementi ostativi dal comune sede dell’impianto
     o da altri Enti interessati.
     Considerato che nella Determinazione Dirigenziale n. 888 del 09/08/2018, per mero errore
     materiale, non è stata riportata l’attività di recupero (R3) relativa al punto 1.1 D.M. 05/02/1998
     allegato 1, suball. 1 già svolta e riconfermata dalla ditta in fase richiesta di rinnovo e risulta pertanto
     opportuno rilasciare un nuovo provvedimento di modifica e sostituzione del precedente per
     correggere i dati non corretti.
     Visti altresì:
     - il Regolamento UE n. 333/2011 del 31/03/2011 - “rottami metallici – ferro – acciaio – alluminio”;
     - il Regolamento UE n. 1179/2012 del 10/12/2012 - “rottami di vetro”;
     - il Regolamento UE n. 715/2013 del 25/07/2013 - “rottami di rame”;
     - il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
     - il D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate
     di recupero” e s.m.i.;
     - il D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di
     iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento
     di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
     - il D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di
     competenza regionale”;
     - la L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
     - la L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto
     ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
     - la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine
     alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi
     degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio
     dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
     - la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei
     rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000
     e s.m.i.”;
     - la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di
     “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n.
     152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
     - l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
     dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
     EE.LL.);
     - la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il
     Bilancio di Previsione 2016;
     - il Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
     2018/2020 e del Piano Performance anni 2018/2019;
     - il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi
     dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;


                          DETERMINA

      1. di rinnovare alla Ditta Motterle Giuseppe Antonio (p.i.: 03511860243) per lo stabilimento di
        via Edison n.7 in Comune di Valdagno (VI), l’iscrizione n. 111 al Registro Provinciale delle
        imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata
        per le seguenti tipologie ed attività:




copia informatica per consultazione
        Tipologia                   1.1 rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi
        D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
        Codice C.E.R.                 150101 150105 150106 200101
        Attività di recupero             R13 - R3 (1.1.3 b)     messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria per
        (D.M. 05/02/98)                l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati,
                               compattamento in conformità alle seguenti specifiche : impurezze quali metalli, sabbie e materiali
     1)                         da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche,
                               tessili, legno, pergamena vegetale e pergamino nonché altri materiali estranei, max 1% come
                               somma totale; carta carbone, formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore
                               allo 0,1% in peso; PCB + PCT < 25 ppm
        Q.tà max di messa in riserva istantanea    0,5 t
        (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  1850 t/anno
        tonnellate/anno)




        Tipologia                   3.1 rifiuti  di ferro, acciaio e ghisa
        D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
        Codice C.E.R.                 120102 120101 100210 160117 150104 170405
                               200140 191202 120199
     2) Attività di recupero              Messa in riserva (R13)
       (D.M. 05/02/98)
        Q.tà max di messa in riserva istantanea    5t
        (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  300 t/anno
        tonnellate/anno)




        Tipologia                   3.2 rifiuti  di metalli non ferrosi o loro leghe
        D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
        Codice C.E.R.                 150104 200140 191203 120103 120104 170401 170402 170403 170404
                               170406 191002 170407 120199
     3) Attività di recupero              Messa in riserva (R13)
       (D.M. 05/02/98)
        Q.tà max di messa in riserva istantanea    5t
        (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  100 t/anno
        tonnellate/anno)




        Tipologia                   6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione
        D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1      dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici
        Codice C.E.R.                 020104 150102 170203 191204 200139
       Attività di recupero              Messa in riserva (R13)
     4) (D.M. 05/02/98)

        Q.tà max di messa in riserva istantanea    1,8 t
        (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  350 t/anno
        tonnellate/anno)




copia informatica per consultazione
       Tipologia                   6.2 sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche
       D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
       Codice C.E.R.                 070213 120105 160216
       Attività di recupero              Messa in riserva (R13)
     5) (D.M. 05/02/98)
       Q.tà max di messa in riserva istantanea    1t
       (espressa in tonnellate)
       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  100 t/anno
       tonnellate/anno)




       Tipologia                   8.4 rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali
       D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
       Codice C.E.R.                 040222
       Attività di recupero              Messa in riserva (R13)
     6) (D.M. 05/02/98)

       Q.tà max di messa in riserva istantanea    0,8 t
       (espressa in tonnellate)
       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  100 t/anno
       tonnellate/anno)




       Tipologia                   9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno
       D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
       Codice C.E.R.                 030101 030105 150103 170201 191207 200138 200301
       Attività di recupero              Messa in riserva (R13)
     7) (D.M. 05/02/98)

       Q.tà max di messa in riserva istantanea    0,4 t
       (espressa in tonnellate)
       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  50 t/anno
       tonnellate/anno)


     con le seguenti prescrizioni:
       a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell’impianto è pari a 14,5 ton di cui:
           - 14,0 ton. per la sola operazione di messa in riserva (R13);
           - 0,5 ton. sottoposti a successivo recupero (R3).
       b) Il quantitativo massimo annuo dei rifiuti ritirabili nell’impianto è pari a 2.850 ton. pari a
       24.100 mc.
       c) La capacità massima di rifiuti prodotti dall'attività di recupero e gestiti in “deposito
       temporaneo” ai sensi dell'art. 183 lett. bb) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 2,5 ton. di rifiuti
       non pericolosi.
       d) La quantità massima di trattamento (operazione R3) dell’impianto deve essere inferiore a 10
       t/giorno.
       e) Il presente provvedimento ha validità fino al 09/08/2023 compreso.
     2) Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente Determinazione Dirigenziale n. 888
     del 09/08/2018.
     3) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o
     indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del
     TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
     4) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
     all'albo pretorio on line.




copia informatica per consultazione
                          INFORMA CHE
     Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto
     Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di
     quanto comunicato dalla ditta.
     Nel caso la Ditta intendesse procedere con l’effettuazione di operazioni di recupero di rifiuti
     contemplati dai Regolamenti Europei in materia di “End of Waste”, nella richiesta di modifica della
     presente iscrizione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dovrà dare conto di quanto espressamente
     previsto dagli stessi Regolamenti Europei.
     Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n.
     2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, dovrà fare pervenire tramite posta elettronica certificata
     (PEC) al Settore Ambiente della Provincia le ricevute dei pagamenti dei premi comprovanti il
     rinnovo/proroga della copertura assicurativa relativa alla polizza RC inquinamento. Si ricorda che,
     come previsto dalla lett. D) “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n.
     2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione o rinnovo delle garanzie non consente l'avvio
     dell'attività o la sua prosecuzione.
     Il deposito cauzionale versato in conto Tesoreria della Provincia in luogo della presentazione della
     polizza fideiussoria, sarà restituito su specifica istanza della ditta qualora dichiari la cessazione
     dell’attività legittimata dal presente provvedimento, previa verifica dello sgombero ed il ripristino
     delle aree. La Provincia potrà chiedere successive integrazioni del deposito per l’adeguamento
     all’indice ISTAT.
     In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
     al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M.
     350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta non è
     legittimata ad esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
     a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle
     operazioni di recupero;
     L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella comunicazione
     nonché con i sistemi, gli impianti e nel rispetto del lay-out indicati nella stessa.
     La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
     movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
     Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19,
     cioè come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in
     riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee
     contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di
     appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la
     dispersione di aerosol e di polveri.
     Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di
     messa in riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel
     caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere
     mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.
     I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere
     mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
     L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento
     di approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni
     effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non
     costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle
     autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai
     fini dell’attività.
     La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al




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     Comune ed al Dipartimento Provinciale Arpav.
     Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in
     alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
     notifica.
     Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti
     amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013)
     che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).


     Vicenza, 03/09/2018



                                    Sottoscritta dal Dirigente
                                    (MACCHIA ANGELO)
                                      con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 968 DEL 03/09/2018


     OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA    ART.   214    D.LGS.     152/2006.
     DITTA MOTTERLE GIUSEPPE ANTONIO (P.I.: 03511860243) – STABILIMENTO DI VIA
     EDISON N.7 IN COMUNE DI VALDAGNO (VI).




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 04/09/2018.


     Vicenza, 04/09/2018




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




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