determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




               DETERMINAZIONE N° 942 DEL 29/08/2018

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006. DITTA GRC SOLIDARIETÀ (P.I.:
     02303120246) – SEDE LEGALE IN VIA PIEVE N.50 IN COMUNE DI BREGANZE E
     STABILIMENTO DI VIA DELLA FILANDA N. 5/7 IN COMUNE DI BREGANZE (VI).

                            IL DIRIGENTE
     Premesso che la Ditta GRC Solidarietà (p.i.: 02303120246) per lo stabilimento di via della Filanda
     n. 5/7 in Comune di Breganze (VI), risulta iscritta al n.147 del Registro Provinciale delle imprese
     che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n. 113/suolo
     del 24/07/2013, n. 97/Acqua Suolo Rifiuti/15 del 04/06/2015 e proroga n. 801 del 25/07/2018, per
     la tipologia di cui al punto 1.1 (R13, R3), 2.1 (R13), 3.1 (R13), 3.2 (R13), 5.8 (R13), 6.1 (R13), 8.9
     (R13, R3), 9.1 (R13) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino
     al 30/09/2018 compreso;
     Visti:
       1. la nota trasmessa al SUAP, acquisita agli atti con prot. n. 10938 del 19/02/2018 la ditta ha
         presentato domanda per il rinnovo dell’iscrizione al registro delle attività di recupero in
         procedura semplificata alla posizione n. 147 (pratica SUAP n. 02303120246-12022018-
         1447);
       2. la nota trasmessa alla ditta con prot. 48990 del 24/07/2018 con la quale si è provveduto ad
         avviare il procedimento per il rinnovo della succitata iscrizione chiedendo contestualmente
         della documentazione integrativa;
       3. la nota acquisita al prot. 50176 del 30/07/2018 la ditta ha trasmesso tramite il SUAP le
         integrazioni richieste con nota di cui al precedente punto 2 ed in particolare:
         a) rinnovo delle garanzie finanziarie costituite dalla polizza RC inquinamento e da un
           versamento in conto cauzioni presso la tesoreria dell’Ente in luogo della polizza
           fideiussoria;
         b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 sul
           mantenimento delle modalità operative e gestionali dell’impianto di recupero rifiuti;
         c) le informazioni aggiuntive richieste sui codici CER riconducibili a tipologie “generiche”
           ritirati dalla ditta.
       4. La successiva nota acquisita con prot. n. 51930 del 03/08/2018 con la quale la ditta fornisce
         ulteriori specifiche sui codici CER appartenenti alle tipologie “generiche” dichiarando di
         rinunciare al ritiro dei rifiuti di cui ai codici CER 110599 e 100899 appartenenti alla
         tipologia 3.2 in quanto non vengono gestiti.



copia informatica per consultazione
     Considerato che la ditta risulta in regola con il versamento dei diritti d’iscrizione annuali per l’anno
     2018 e per i precedenti, come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
     Considerato che non sono pervenute osservazioni o elementi ostativi dal comune sede dell’impianto
     o da altri Enti interessati;
     Visti altresì:
       • il Regolamento UE n. 333/2011 del 31/03/2011 - “rottami metallici – ferro – acciaio –
         alluminio”;
       • il Regolamento UE n. 1179/2012 del 10/12/2012 - “rottami di vetro”;
       • il Regolamento UE n. 715/2013 del 25/07/2013 - “rottami di rame”;
       • il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
       • il D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
         semplificate di recupero” e s.m.i.;
       • il D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di
         iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e
         smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio
         1997, n. 22”
       • il D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di
         competenza regionale”;
       • la L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
       • la L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto
         ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
       • la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in
         ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di
         recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la
         Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura
         semplificata”;
       • la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione
         dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n.
         3 del 2000 e s.m.i.”;
       • la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione
         schema di “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di
         rifiuti”. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in
         materia”;
       • l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
         dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento
         degli EE.LL.);
       • la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato
         approvato il Bilancio di Previsione 2016;
       • il Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di
         Gestione 2018/2020 e del Piano Performance anni 2018/2019;
       • il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi
         dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;

                          DETERMINA
      1. di rinnovare alla Ditta GRC Solidarietà (p.i.: 02303120246) per lo stabilimento di via della
        Filanda n. 5/7 in Comune di Breganze (VI), l’iscrizione n. 147 al Registro Provinciale delle
        imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata
        per le seguenti tipologie ed attività:




copia informatica per consultazione
        Tipologia                   1.1 rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi
        D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
        Codice C.E.R.                 150101 150105 150106 200101
        Attività di recupero             R13 - R5 (1.1.3 b)     messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria per
        (D.M. 05/02/98)                l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati,
                               compattamento in conformità alle seguenti specifiche : impurezze quali metalli, sabbie e materiali
     1)                         da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche,
                               tessili, legno, pergamena vegetale e pergamino nonché altri materiali estranei, max 1% come
                               somma totale; carta carbone, formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore
                               allo 0,1% in peso; PCB + PCT <25 ppm
        Q.tà max di messa in riserva istantanea    5t
        (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  1300 t/anno
        tonnellate/anno)



        Tipologia                   2.1 imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro
        D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
        Codice C.E.R.                 101112 150107 160120 170202 191205 200102
        Attività di recupero             Messa in riserva (R13)
        (D.M. 05/02/98)
     2)
        Q.tà max di messa in riserva istantanea    5t
        (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  400 t/anno
        tonnellate/anno)
        Note                     Si applica il punto 2.1 dell’ allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in
                               riserva R13 e per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)



        Tipologia                   3.1 rifiuti  di ferro, acciaio e ghisa
        D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
        Codice C.E.R.                 120102 120101 100210 160117 150104 170405 190118 190102
                               200140 100299 191202 120199
     3) Attività di recupero              Messa in riserva (R13)
       (D.M. 05/02/98)
        Q.tà max di messa in riserva istantanea    1,5 t
        (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  200 t/anno
        tonnellate/anno)



        Tipologia                   3.2 rifiuti  di metalli non ferrosi o loro leghe
        D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
        Codice C.E.R.                 150104 200140 191203 120103 120104 170401 170402 170403 170404
                               170406 191002 170407 120199 110501
     4) Attività di recupero              Messa in riserva (R13)
       (D.M. 05/02/98)
        Q.tà max di messa in riserva istantanea    2t
        (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  100 t/anno
        tonnellate/anno)




copia informatica per consultazione
        Tipologia                   5.8 spezzoni di cavo di rame ricoperto
        D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
        Codice C.E.R.                 170401 170411 160118 160122 160216
       Attività di recupero              Messa in riserva (R13)
     5) (D.M. 05/02/98)

        Q.tà max di messa in riserva istantanea    0,5 t
        (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  10 t/anno
        tonnellate/anno)


        Tipologia                   6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione
        D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1      dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici
        Codice C.E.R.                 020104 150102 170203 191204 200139
       Attività di recupero              Messa in riserva (R13)
     6) (D.M. 05/02/98)

        Q.tà max di messa in riserva istantanea    12 t
        (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  250 t/anno
        tonnellate/anno)


        Tipologia                   8.9 indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo
        D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
        Codice C.E.R.                 200110 200111 191208
        Attività di recupero             R13 – R3 (8.9.3a) messa in riserva    per la destinazione in cicli di consumo mediante selezione
        (D.M. 05/02/98)                e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche :
     7)                         - carica aerobica mesofila <106 /g
                               - streptococchi fecali <102 /g
                               - salmonelle assenti su 20 g
        Q.tà max di messa in riserva istantanea    0,2 t
        (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  40 t/anno
        tonnellate/anno)


        Tipologia                   9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno
        D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
        Codice C.E.R.                 030101 030105 150103 030199 170201 191207 200138 200301
       Attività di recupero              Messa in riserva (R13)
     8) (D.M. 05/02/98)

        Q.tà max di messa in riserva istantanea    1,2 t
        (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  100 t/anno
        tonnellate/anno)




     con le seguenti prescrizioni:
      a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell’impianto è pari a 27,4 ton di cui:
          - 22,2 ton. per la sola operazione di messa in riserva (R13);
          - 5,2 ton. sottoposti a successivo recupero (R3).
      b) Il quantitativo massimo annuo dei rifiuti ritirabili nell’impianto è pari a 2.400 ton. pari a 7880
      mc.
      c) La capacità massima di rifiuti prodotti dall'attività di recupero e gestiti in “deposito
      temporaneo” ai sensi dell'art. 183 lett. bb) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 0,5 ton. di rifiuti
      non pericolosi.




copia informatica per consultazione
      d) La quantità massima di trattamento (operazione R3) dell’impianto deve essere inferiore a 10
      t/giorno.
      e) Il presente provvedimento ha validità fino al 14/08/2023 compreso.

      2. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
        diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
        sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
      3. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
        all'albo pretorio on line.


                          INFORMA CHE
     Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto
     Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di
     quanto comunicato dalla ditta.
     Nel caso la Ditta intendesse procedere con l’effettuazione di operazioni di recupero di rifiuti
     contemplati dai Regolamenti Europei in materia di “End of Waste”, nella richiesta di modifica della
     presente iscrizione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dovrà dare conto di quanto espressamente
     previsto dagli stessi Regolamenti Europei.
     Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n.
     2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, dovrà fare pervenire tramite posta elettronica certificata
     (PEC) al Settore Ambiente della Provincia le ricevute dei pagamenti dei premi comprovanti il
     rinnovo/proroga della copertura assicurativa relativa alla polizza RC inquinamento. Si ricorda che,
     come previsto dalla lett. D) “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n.
     2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione o rinnovo delle garanzie non consente l'avvio
     dell'attività o la sua prosecuzione.
     Il deposito cauzionale versato in conto Tesoreria della Provincia in luogo della presentazione della
     polizza fideiussoria, sarà restituito su specifica istanza della ditta qualora dichiari tramite
     dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 DPR 445 del 2/12/2000) la
     cessazione dell’attività legittimata dal presente provvedimento, l’assenza di rifiuti ed il ripristino
     delle aree. La Provincia potrà chiedere successive integrazioni del deposito per l’adeguamento
     all’indice ISTAT.
     In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
         a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3
           del D.M. 350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende
           sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad
           avvenuto versamento;
         b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale
           delle operazioni di recupero;
     L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella comunicazione
     nonché con i sistemi, gli impianti e nel rispetto del lay-out indicati nella stessa.
     La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
     movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
     Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19,
     cioè come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in
     riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee
     contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di
     appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la
     dispersione di aerosol e di polveri.




copia informatica per consultazione
     Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di
     messa in riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel
     caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere
     mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.
     I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere
     mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
     L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento
     di approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni
     effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non
     costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle
     autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai
     fini dell’attività.
     La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al
     Comune ed al Dipartimento Provinciale Arpav.
     Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in
     alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
     notifica.
     Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti
     amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013)
     che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).

     Vicenza, 29/08/2018



                                      Sottoscritta dal Dirigente
                                      (MACCHIA ANGELO)
                                        con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 942 DEL 29/08/2018


     OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006. DITTA GRC SOLIDARIETÀ (P.I.:
     02303120246) – SEDE LEGALE IN VIA PIEVE N.50 IN COMUNE DI BREGANZE E
     STABILIMENTO DI VIA DELLA FILANDA N. 5/7 IN COMUNE DI BREGANZE (VI).




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 30/08/2018.


     Vicenza, 30/08/2018




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




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