determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




               DETERMINAZIONE N° 471 DEL 26/03/2019

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.
     PRIMAVERA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.I.: 00870010246) -
     STABILIMENTO DI VIA LAGO DI TOVEL N. 16 IN COMUNE DI SCHIO (VI).



                            IL DIRIGENTE

     Premesso che:
       1) la Ditta Primavera Nuova Cooperativa Sociale Onlus (p.i.: 00870010246) per lo stabilimento
     di Via Lago di Tovel n. 16 in Comune di Schio (VI), risulta iscritta al n. 9/2009 del Registro
     Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con
     provvedimento n. Reg. 36/Servizio Suolo Rifiuti/14 prot. n. 12783 del 19/02/2014, per le tipologie
     di cui al punto 7.1, 7.31-bis, 8.9, 16.1 l (R13) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e
     s.m.i., con validità fino al 05/03/2019 compreso;
       2) la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 4062 del 21/01/2019, ha presentato la
     comunicazione per il rinnovo dell’iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano
     attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi dell’art. 214 del D.Lgs. 152/2006.
       3) la Provincia, con nota prot. n. 7200 del 05/02/2019, ha comunicato l’avvio del procedimento
     di rinnovo dell’iscrizione e ha chiesto integrazioni;
       4) La Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 10057 del 19/02/2019, ha inviato le
     integrazioni richieste;
       5) il Comune di Schio, con nota acquisita agli atti con prot. n. 10478 del 21/02/2019, ha
     comunicato il proprio nulla osta alla continuazione dell’attività della Ditta;
       6) La Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 13904 del 08/03/2019, ha comunicato la
     variazione della disposizione logistica dello stabilimento ed ha inviato il lay out aggiornato.
     Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui le tipologie di cui al punto 7.1, 7.31-bis, 8.9, 16.1 l
     (R13) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione,
     l’attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e
     pertanto sussistono i presupposti per il rinnovo dell’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese
     che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
     Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2019 come determinati dal
     D.M. n. 350 del 21/07/1998.

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copia informatica per consultazione
     Viste la polizza fideiussoria n. 876031 valida fino al 05/03/2024 e la Polizza RCI n. 745062039
     valida fino al 31/03/2020, ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014.
     Visti:
     D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
     D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
     recupero” e s.m.i.;
     D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione
     in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti,
     ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
     L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
     Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla
     corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi
     degli articoli 214 – 216 del D.Lgs 152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio
     dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
     Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti
     urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge Regionale n. 3 del 2000 e
     s.m.i.”;
     Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di
     “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n.
     152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
     Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1773 del 28/08/2012 “Modalità operative per la
     gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i. n. 152 , L.R.
     3/2000”;
     Delibera di Giunta Provinciale n. 270 di registro e n. 49409 di protocollo del 08/07/2008 “Impianti
     di recupero rifiuti non pericolosi nuovi ed esistenti legittimati ad operare in procedura semplificata
     (ex. art. 216 D.Lgs. 152/2006 e D.M. 05/02/1998) o autorizzati in procedura ordinaria (ex. art. 208
     D.Lgs. 152/2006) – indirizzi operativi per la realizzazione delle aree su cui effettuare la messa in
     riserva di rifiuti inerti”;
     Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
     dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
     EE.LL.);

                                   DETERMINA

      1) di rinnovare alla Ditta Primavera Nuova Cooperativa Sociale Onlus (p.i.: 00870010246), per
     lo stabilimento di Via Lago di Tovel n. 16 in Comune di Schio (VI), l’iscrizione al Registro
     Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura
     semplificata al n. 9/2009 per le seguenti tipologie, attività ed operazioni:

        Tipologia                 7.1  rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le
        (D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1)   traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie,
                             telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.
        Codice C.E.R.               17 01 07
     1)  Attività di recupero           Messa in riserva (R13)
        (D.M. 05/02/98)
        Q.tà max di messa in riserva istantanea  15 t
        (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto      500 t/anno
        (espressa in tonnellate/anno)



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copia informatica per consultazione
        Tipologia                 7.31-bis terre e rocce di scavo.
        (D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1)
        Codice C.E.R.               17 05 04
        Attività di recupero           Messa in riserva (R13)
     2)  (D.M. 05/02/98)
        Q.tà max di messa in riserva istantanea  15 t
        (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto      1500 t/anno
        (espressa in tonnellate/anno)



        Tipologia                 8.9 indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo.
        (D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1)
        Codice C.E.R.               19 12 08 - 20 01 10 - 20 01 11
       Attività di recupero            Messa in riserva (R13)
     3) (D.M. 05/02/98)

        Q.tà max di messa in riserva istantanea  20 t
        (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto      500 t/anno
        (espressa in tonnellate/anno)




        Tipologia                 16.1.l rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da:
        (D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1)   l) rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale.
        Codice C.E.R.               20 02 01
        Attività di recupero           Messa in riserva (R13)
     4)  (D.M. 05/02/98)
        Q.tà max di messa in riserva istantanea  10 t
        (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto      3000 t/anno
        (espressa in tonnellate/anno)



     con le seguenti prescrizioni:
         a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili, in messa in riserva istantanea R13,
         nell'impianto è pari a 30 tonnellate per le tipologie 7.1 e 7.31 bis e 30 tonnellate per le
         tipologie 8.9 e 16.1 L.
         b) Il presente provvedimento ha validità fino al 05/03/2024 compreso.
       2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
     diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi
     art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
       3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
     all'albo pretorio on line.

                                   INFORMA CHE

     Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e
     s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla
     Ditta.
     Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla D.G.R.V.
     n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la Ditta, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della


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copia informatica per consultazione
     Provincia copia del rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e
     successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può
     essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D)
     “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la
     mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
     In adempimento alle norme richiamate la Ditta è obbligata:
      al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M.
     350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la Ditta non è
     legittimata ad esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
      a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle
     operazioni di recupero.
     L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella
     comunicazione, nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
     I rifiuti per cui la ditta effettua unicamente l’operazione R13 non potranno provenire da altri
     impianti legittimati ad effettuare a loro volta la sola operazione R13 in quanto non è ammissibile il
     passaggio di rifiuti tra più siti che effettuano unicamente l’operazione di messa in riserva R13. La
     ditta è inoltre tenuta a destinare i rifiuti per cui effettua solo l’attività R13 ad impianti che effettuano
     l’attività di recupero da R1 a R12. I titoli legittimanti l’attività di recupero degli impianti a cui la
     ditta invia i rifiuti per i quali effettua esclusivamente l’attività di messa in riserva, dovranno essere
     tenuti a disposizione delle autorità di controllo.
     Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo
     stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa
     in riserva.
     La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
     movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
     Le zone di deposito (messa in riserva) dei rifiuti devono essere distinte per tipologie omogenee
     contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il/i codice/i CER di
     appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la
     dispersione di aerosol e di polveri.
     Nel caso in cui la Ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di
     messa in riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti.
     L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento
     di approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, che sostituisce ad ogni effetto
     visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non
     costituisce variante allo strumento urbanistico. La Ditta deve, quindi, essere in possesso delle
     autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai
     fini dell’attività.
     Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente n. Reg. 36/Servizio Suolo Rifiuti/14
     prot. n. 12783 del 19/02/2014.
     Si precisa che sulla base dell’art. 35, comma 3 della L.R. n. 3 del 21.01.2000 resta di competenza
     comunale la vigilanza sull’attività edilizia connessa all’esecuzione delle opere relative agli impianti
     di smaltimento e recupero di rifiuti e l’adozione di ogni provvedimento connesso.
     La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al
     Comune di Schio (VI), all’ARPAV - Dipartimento Provinciale di Vicenza ed all’Azienda Ulss n. 7
     Pedemontana.
     Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in
     alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
     notifica.

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copia informatica per consultazione
     Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti
     amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013)
     che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).


     Vicenza, 26/03/2019

                                  Sottoscritta dal Dirigente
                                   (MACCHIA ANGELO)
                                    con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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copia informatica per consultazione
                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 471 DEL 26/03/2019


     OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA     ART.   214     D.LGS.   152/2006.
     PRIMAVERA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.I.: 00870010246) -
     STABILIMENTO DI VIA LAGO DI TOVEL N. 16 IN COMUNE DI SCHIO (VI).




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 26/03/2019.


     Vicenza, 26/03/2019




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




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