determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 1543 DEL 17/12/2018

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

   OGGETTO: PROROGA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE
   EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA ART.
   214 D.LGS. 152/2006.
   GOBBO STEFANO & C. S.R.L. (P.I.: 03114330248) – STABILIMENTO DI VIA STRADA
   STATALE UNDICI SIGNOLO N. 24/26 IN COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO (VI).

                            IL DIRIGENTE

   Premesso che:
   1) la Ditta Gobbo Stefano & C. S.r.l. (p.i.: 03114330248) per lo stabilimento di via Strada Statale Undici
   Signolo n. 24/26 in Comune di Montebello Vicentino (VI), risulta iscritta al n. 25 del Registro
   Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con
   provvedimento n. 3/AcquaSuoloRifiuti/2017 prot. n. 907 del 05/01/2017, per la tipologia di cui ai punti
   1.1 (R13), 3.1 (R13), 3.2 (R13), 6.1 (R13-R3), 6.2 (R13-R3), 9.1 (R13-R3) dell’Allegato 1 sub allegato 1
   del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
   2) con nota trasmessa dal SUAP, acquisita agli atti con prot. n. 12886 e 12888 in data 26/02/2018, la ditta
   ha presentato la domanda per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), comunicando
   alcune variazioni nell'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata;
   3) la Provincia, con nota prot. 28661 del 02/05/2018, ha comunicato la necessità di presentare domanda di
   verifica o di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), come stabilito dall’art. 13 della Legge Regionale
   n. 4/2016 per impianti che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità
   complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni da R1 a R9;
   4) la Provincia, con determinazione n. 499/2018 prot. 35924 del 30/05/2018, ha prorogato l’iscrizione
   fino al 31/12/2018 compreso;
   5) la Ditta ha presentato la documentazione per la Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., acquisita agli atti
   con prot. nn. 61992, 61995 e 61997 del 21/09/2018;
   6) la Provincia sentita la Commissione V.I.A. del 07/11/2018, con nota prot. n. 74787 del 15/11/2018, ha
   chiesto integrazioni alla documentazione presentata;
   7) la Ditta, con nota acquisita gli atti con prot. n. 74787 del 15/11/2018, ha chiesto la proroga
   dell’iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura
   semplificata;
   Ritenuto di non interrompere l’attività della Ditta in attesa dell’espletamento delle procedure di VIA e del
   rilascio dell’AUA;
   Considerato che, per le operazioni di cui di cui le tipologie di cui ai punti 1.1 (R13), 3.1 (R13), 3.2
   (R13), 6.1 (R13, R3), 6.2 (R13, R3) e 9.1 (R13, R3) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e
   s.m.i. oggetto di comunicazione, l’attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla
   normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per la proroga dell’iscrizione al Registro
   Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
   Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2018 come determinati dal decreto

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   ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
   Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014 valida fino al 19/08/2020.
   Visti:
   D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
   D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
   recupero” e s.m.i.;
   D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in
   appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi
   degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
   D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
   regionale”;
   L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
   L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
   competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
   Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta
   applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214
   – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero
   rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
   Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani
   e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.”;
   Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di “Garanzie
   finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed
   integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
   Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
   dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.);
                                       DETERMINA
   1) di prorogare alla Ditta Gobbo Stefano & C. S.r.l. (p.i.: 03114330248), per lo stabilimento di via Strada
   Statale Undici Signolo n. 24/26 in Comune di Montebello Vicentino (VI), l’iscrizione n. 25 al Registro
   Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura
   semplificata per le seguenti tipologie, attività ed operazioni:
      Tipologia                 1.1 rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi
      D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
      Codice C.E.R.               150101 150105 150106 200101
      Attività di recupero            Messa in riserva (R13)
    1)  (D.M. 05/02/98)
      Q.tà max di messa in riserva istantanea  10 t
      (espressa in tonnellate)
      Q.tà max trattata all’impianto (espressa  90 t/anno
      in tonnellate/anno)


      Tipologia di rifiuti            3.1 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
      D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)
      Codici C.E.R.               100299 120101 120102 120199
      Attività di recupero            Messa in riserva (R13)
      (D.M. 05/02/98)
    2)  Q.tà max di messa in riserva istantanea  1,5 t
      (espressa in tonnellate)
      Q.tà max trattata all’impianto (espressa  5 t/anno
      in tonnellate/anno)
      Note                    Si applica il punto 3.1 dell’ allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in riserva R13 e
                            per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)




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      Tipologia di rifiuti            3.2 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
      D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)
      Codici C.E.R.               100899 120103 120104 120199 150104
      Attività di recupero            Messa in riserva (R13)
      (D.M. 05/02/98)
    3)  Q.tà max di messa in riserva istantanea  1,5 t
      (espressa in tonnellate)
      Q.tà max trattata all’impianto (espressa  5 t/anno
      in tonnellate/anno)
      Note                    Si applica il punto 3.1 dell’ allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in riserva R13 e
                            per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)


      Tipologia                 6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei
      D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1     contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici
      Codice C.E.R.               020104 150102 170203 191204 200139
      Attività di recupero            R13: Messa in riserva
      (D.M. 05/02/98)
                            R13-R3 (6.1.3): messa in riserva     per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie
                            plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di
    4)
                            materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle
                            forme usualmente commercializzate[R3]
      Q.tà max di messa in riserva istantanea  136 t – R13
      (espressa in tonnellate)
                            16 t - R13-R3 (6.1.3)
      Q.tà max trattata all’impianto (espressa  350 t/anno – R13
      in tonnellate/anno)
                            1239 t/anno - R13-R3 (6.1.3)

      Tipologia                 6.2 sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche
      D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
      Codice C.E.R.               070213 120105 160119 160216 160306 170203
      Attività di recupero            R13: Messa in riserva
      (D.M. 05/02/98)
                            R13-R3 (6.2.3): messa in riserva     per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie
                            plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di
    5)                       materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle
                            forme usualmente commercializzate .
      Q.tà max di messa in riserva istantanea  44,6 t - R13
      (espressa in tonnellate)
                            205,4 t - R13-R3 (6.2.3)
      Q.tà max trattata all’impianto (espressa  610 t/anno - R13
      in tonnellate/anno)
                            3640 t/anno - R13-R3 (6.2.3)

      Tipologia                 9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno
      D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
      Codice C.E.R.               150103
      Attività di recupero            R13-R3 (9.1.3.a): messa in riserva di rifiuti di legno   con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento
      (D.M. 05/02/98)              volumetrico o cippatura per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero : a) recupero nell'industria della
    6)
                            falegnameria e carpenteria .
      Q.tà max di messa in riserva istantanea  10 t
      (espressa in tonnellate)
      Q.tà max trattata all’impianto (espressa  60 t/anno
      in tonnellate/anno)
   con le seguenti prescrizioni:
     a) La quantità massima di rifiuti in messa in riserva istantanea (R13) stoccabili nell'impianto è pari a
     425 tonnellate.
     b) La quantità massima di rifiuti prodotti dall'attività e gestiti in “deposito temporaneo” ai sensi
     dell'art. 183 lett. bb) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 31,5 tonnellate.
     c) Il presente provvedimento ha validità fino al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale
     (A.U.A.) e comunque non oltre il 30/06/2019 compreso.
   2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o
   indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL

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   come modificato dalla Legge 213/2012).
   3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo
   pretorio on line.
                           INFORMA CHE
   Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n.
   152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato
   dalla ditta.
   Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721
   del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della
   Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della
   sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC
   inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che,
   come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del
   29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua
   prosecuzione.
   In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
   a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M.
   350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta non è
   legittimata ad esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
   b) a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
   L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella comunicazione
   nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
   La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
   movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
   Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè
   come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in riserva e
   deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con
   apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere
   adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
   Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in
   riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la
   ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti
   soggetti a recupero.
   I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere
   mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
   L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di
   approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti,
   pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante
   allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni,
   nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell’attività.
   La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al Comune,
   al Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza e all’Azienda ULSS 8 Berica.
   Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa,
   ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
   Vicenza, 17/12/2018
                                       Sottoscritta dal Dirigente
                                        (MACCHIA ANGELO)
                                         con firma digitale
   ---
   Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI


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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 1543 DEL 17/12/2018


     OGGETTO: PROROGA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA    ART.      214     D.LGS.   152/2006.
     GOBBO STEFANO & C. S.R.L. (P.I.: 03114330248) – STABILIMENTO DI VIA STRADA
     STATALE UNDICI SIGNOLO N. 24/26 IN COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
     (VI).




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 17/12/2018.


     Vicenza, 17/12/2018




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




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