determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 1544 DEL 17/12/2018
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: PROROGA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.
DALLA RIVA ANTONIO S.R.L. (P.I.: 02171830249 ) – STABILIMENTO DI VIA MASO N.
43 IN COMUNE DI ZUGLIANO (VI).
IL DIRIGENTE
Premesso che
1) la Ditta Dalla Riva Antonio S.r.l. (p.i.: 02171830249 ) per lo stabilimento di via Maso n. 43 in
Comune di Zugliano (VI), risulta iscritta al n. 335 del Registro Provinciale delle imprese che
effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata per le tipologie di cui al punto 7.1
(R13, R5) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.,
2) la Ditta, in occasione del rinnovo dell’iscrizione la cui scadenza era prevista il 17/12/2016 e a
seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 4/2016 (cfr. art. 13), ha presentato la
richiesta per il passaggio dell’attività di recupero rifiuti in regime ordinario di cui all’art. 208 del
D.Lgs. 152/2006 e la relativa pratica di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.),
3) la Provincia, con determinazione n. 1063 del 27/11/2017 (prot n. 80456 del 27/11/2017) ha
prorogato l’iscrizione fino al 17/06/2018 compreso,
4) la Provincia, a seguito della riunione di mercoledì 30 maggio 2018 della Commissione V.I.A.,
con nota prot. n. 37233 del 05/06/2018 ha richiesto ulteriori integrazioni alla documentazione
presentata,
4) la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 35994 del 31/05/2018, ha chiesto una ulteriore
proroga dell’iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero
rifiuti in procedura semplificata,
5) la Provincia, con determinazione n. 559 del 08/06/2018 (prot. n. 38337 del 08/06/2018) ha
prorogato l’iscrizione fino al 31/12/2018 compreso,
6) il Comitato Tecnico Provinciale nella seduta del 07/11/2018 ha espresso parere favorevole
all’approvazione del progetto in regime ordinario di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
(parere n. 28/2018).
Considerata la necessità di non interrompere la continuità dell’attività della Ditta in attesa
dell’espletamento delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di recupero rifiuti
in regime ordinario;
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Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui le tipologie di cui al punto 7.1 (R13, R5) dell’Allegato
1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l’attività di recupero rifiuti
è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti
per prorogare l’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero
rifiuti in procedura semplificata.
Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2018 come determinati dal
decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
Viste le garanzie finanziarie previste dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014 valide fino al 01/12/2021.
Visti:
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero” e s.m.i.;
D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione
in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti,
ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
regionale”;
L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e
di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla
corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi
degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio
dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1773 del 28/08/2012 “Modalità operative per la
gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i. n. 152 , L.R.
3/2000”;
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e
s.m.i.”;
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di
“Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
Delibera di Giunta Provinciale n. 270 di registro e n. 49409 di protocollo del 08/07/2008 “Impianti
di recupero rifiuti non pericolosi nuovi ed esistenti legittimati ad operare in procedura semplificata
(ex. art. 216 D.Lgs. 152/2006 e D.M. 05/02/1998) o autorizzati in procedura ordinaria (ex. art. 208
D.Lgs. 152/2006).– indirizzi operativi per la realizzazione delle aree su cui effettuare la messa in
riserva di rifiuti inerti“;
Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.);
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2016;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi
dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;
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DETERMINA
1) di prorogare alla Ditta Dalla Riva Antonio S.r.l. (p.i.: 02171830249 ) per lo stabilimento di via
Maso n. 43 in Comune di Zugliano (VI), l’iscrizione n. 335 al Registro Provinciale delle imprese
che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata con le seguenti prescrizioni:
a) il presente provvedimento ha validità fino alla comunicazione di inizio lavori relativa al
progetto dell’attività di recupero rifiuti in regime ordinario di cui all’art. 208 del D.Lgs.
152/2006 e comunque non oltre il 30/06/2019 compreso;
b) il presente provvedimento deve essere conservato ed esibito assieme alla determinazione n.
1063 del 27/11/2017 (prot n. 80456 del 27/11/2017) di cui sono fatte salve le ulteriori
disposizioni.
2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del
TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
INFORMA CHE
Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto
Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di
quanto comunicato dalla ditta.
Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n.
2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente
della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai
fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della
polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata.
Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla
D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio
dell'attività o la sua prosecuzione.
In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M.
350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta non è
legittimata ad esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di recupero;
L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella comunicazione
nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19,
cioè come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in
riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee
contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di
appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la
dispersione di aerosol e di polveri.
Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di
messa in riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel
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caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere
mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.
I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere
mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento
di approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni
effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non
costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle
autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai
fini dell’attività.
Il presente provvedimento deve essere esibito unitamente alla precedente determinazione di proroga
n. 1063 del 27/11/2017 di cui sono fatte salve le restanti disposizioni.
La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territorialmente competente per la trasmissione alla Ditta, al
Comune, al Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza e all’Azienda Ulss n. 7 Pedemontana.
Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
notifica.
Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti
amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013)
che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).
Vicenza, 17/12/2018
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
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Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
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PROVINCIA DI VICENZA
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OGGETTO: PROROGA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.
DITTA DALLA RIVA ANTONIO S.R.L. (P.I.: 02171830249 ) – STABILIMENTO DI VIA
MASO N. 43 IN COMUNE DI ZUGLIANO (VI).
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 17/12/2018.
Vicenza, 17/12/2018
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
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