determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 1559 DEL 18/12/2018
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: PROROGA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
SEMPLIFICATA.
CO.MA.C. S.R.L. (P.IVA: 02150110241) – STABILIMENTO DI VIA NARDI, SNC IN
COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO (VI).
IL DIRIGENTE
Premesso che:
1) la Ditta Co.Ma.C. S.r.l. (p.i.: 02150110241) per lo stabilimento di via Nardi, snc in Comune di
Romano d’Ezzelino (VI), risulta iscritta al n. 19/2011 del Registro Provinciale delle imprese che
effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n. 153 / Servizio
Suolo Rifiuti / 11 del 02/11/2011 prot. n. 75606, per la tipologia di cui al punto 7.1 (R13-R5)
dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
2) con nota trasmessa dal SUAP (acquisita agli atti con prot. n. 84136 e n. 84145 del 14/12/2015), la
Ditta ha presentato la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;
3) con nota prot. n. 38985 del 07/06/2016 la Provincia ha richiesto la presentazione della domanda
di verifica o di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) come previsto dalla Legge Regionale del
Veneto n. 4/2016 e la sospensione dei termini per il rilascio del provvedimento di A.U.A.;
4) con nota acquisita agli atti con prot. 43505 del 24/06/2016 la Ditta ha chiesto il rinnovo
dell’iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in
regime semplificato, fino all’espletamento delle procedure di V.I.A. e al rilascio del provvedimento
di A.U.A.;
5) con nota prot. 47082 del 11/07/2016 la Provincia ha prorogato l’iscrizione al Registro
Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato fino al
31/01/2017;
6) con nota acquisita agli atti con prot. 3574 del 18/01/2017 la Ditta ha chiesto una proroga fino
28/01/2017 dell’iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero
rifiuti in regime semplificato, in attesa del completamento delle procedure di V.I.A. già attivate;
7) con nota prot. 6178 del 27/01/2017 la Provincia ha prorogato l’iscrizione al Registro Provinciale
delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato fino al 25/07/2017;
8) con nota prot. 5323 del 25/01/2017 il Servizio V.I.A. della Provincia, a seguito richiesta
integrazioni alla documentazione presentata dalla Ditta, ha concesso una proroga dei termini di
presentazione della documentazione integrativa fino al 07/08/2017;
9) con determina n. 562 del 30/06/2017 (prot. 49812/2017) la Provincia ha prorogato l’iscrizione al
Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato
fino al 31/12/2017;
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10) con nota acquisita agli atti con prot. 81247 del 29/11/2017 la Ditta ha richiesto una proroga
dell’iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in
regime semplificato, in attesa delle valutazioni del Comune in merito alla situazione di conformità
dell’area agli strumenti urbanistici alla luce della variante al Piano degli Interventi;
11) con determina n. 1196 del 28/12/2017 (prot. 87687/2017) la Provincia ha prorogato l’iscrizione
al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime
semplificato fino al 31/12/2018;
12) la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. 81258 del 11/12/2018, ha chiesto una proroga
dell’iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in
regime semplificato, in attesa della conclusione della procedura per la redazione di una nuova
variante del P.I. da parte del Comune di Romano d’Ezzelino per “l’inserimento dell’attività fuori
zona”.
Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui al punto 7.1 (R13-R5) dell’Allegato 1 sub allegato 1
del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l’attività di recupero rifiuti è rispondente a
quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per la proroga
dell’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in
procedura semplificata.
Considerata la necessità di non interrompere la continuità dell’attività della Ditta in attesa
dell’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. e successivamente per il
rilascio dell’autorizzazione A.U.A..
Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2018 come determinati dal
decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
Viste le garanzie finanziarie (deposito cauzionale) previste dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014.
Visti:
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero” e s.m.i.;
D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione
in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti,
ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
regionale”;
L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e
di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”
Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla
corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi
degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio
dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1773 del 28/08/2012 “Modalità operative per la
gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i. n. 152 , L.R.
3/2000”;
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e
s.m.i.”;
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di
“Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
Delibera di Giunta Provinciale n. 270 di registro e n. 49409 di protocollo del 08/07/2008 “Impianti
di recupero rifiuti non pericolosi nuovi ed esistenti legittimati ad operare in procedura semplificata
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(ex. art. 216 D.Lgs. 152/2006 e D.M. 05/02/1998) o autorizzati in procedura ordinaria (ex. art. 208
D.Lgs. 152/2006).– indirizzi operativi per la realizzazione delle aree su cui effettuare la messa in
riserva di rifiuti inerti“;
Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.);
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi
dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;
DETERMINA
1) di prorogare alla Ditta Co.Ma.C. S.r.l. (p.i.: 02150110241) per lo stabilimento di via Nardi, snc
in Comune di Romano d’Ezzelino (VI), l’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che
effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti
tipologie, attività ed operazioni:
Tipologia 7.1
D.M. 05/02/98 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le
allegato 1, suball. 1 traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee
ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di
amianto
Codice C.E.R. 170101 170107 170904
Attività di recupero 7.1.3.a
(D.M. 05/02/98) 7.1.3.c
Q.tà max di messa in 160 t (operazioni: R13 - R5)
riserva istantanea (espressa
in tonnellate)
Q.tà max trattata 2990 t/anno (operazioni: R13 - R5)
all’impianto (espressa in
tonnellate/anno)
con le seguenti prescrizioni:
a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto per le tipologie per le quali viene
effettuata la messa in riserva istantanea funzionale all’attività di recupero è pari a 160 tonnellate.
b) Il presente provvedimento ha validità fino al 30/06/2019 compreso.
2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del
TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
INFORMA CHE
Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto
Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di
quanto comunicato dalla ditta.
Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n.
2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia
almeno n. 3 copie originali dei rinnovi delle polizze, per la firma del beneficiario e successiva
restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere
inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di
carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione
delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M.
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350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta non è
legittimata ad esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di recupero;
L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella comunicazione
nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19,
cioè come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in
riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee
contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di
appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la
dispersione di aerosol e di polveri.
Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di
messa in riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel
caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere
mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.
I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione) devono essere mantenuti distinti
dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento
di approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni
effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non
costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle
autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai
fini dell’attività.
La presente iscrizione viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla
Ditta, al Comune, al Dipartimento Provinciale Arpav e all’Azienda Ulss n. 7 Pedemontana.
Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
notifica.
Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti
amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013)
che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).
Vicenza, 18/12/2018
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 1559 DEL 18/12/2018
OGGETTO: PROROGA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
SEMPLIFICATA.
CO.MA.C. S.R.L. (P.IVA: 02150110241) – STABILIMENTO DI VIA NARDI, SNC IN
COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO (VI).
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 18/12/2018.
Vicenza, 18/12/2018
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
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