determina

                     PROVINCIA DI VICENZA
                    Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                 DETERMINAZIONE N° 1366 DEL 19/11/2018

                       Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: MODIFICA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.
     DP DI DAL PONTE GIUSEPPE (P.I.: 04070170248) – STABILIMENTO DI VIA
     TERRENATO N. 25 IN COMUNE DI CARRÈ (VI).

                              IL DIRIGENTE

     Premesso che:
     1) la Ditta DP di Dal Ponte Giuseppe (p.iva: 04070170248) per lo stabilimento di via Terrenato n. 25 in
     Comune di Carrè (VI), con nota trasmessa dal SUAP di Carrè ed acquisita agli atti con prot. n. 76806 del
     10/11/2017, ha chiesto l’iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero
     rifiuti in procedura semplificata per le tipologie di cui ai punti 1.1, 3.1, 3.2, 6.1, 9.1 (solo R13) dell’Allegato
     1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.,
     2) con nota agli atti con prot. n. 79089 del 21/11/2017, la Provincia ha comunicato l’avvio del procedimento
     di iscrizione e contemporanea sospensione con richiesta integrazioni,
     3) il Comune di Carrè con nota acquisita agli atti con prot. n. 87226 del 28/12/2017 ha comunicato parere
     favorevole in merito all’attività di recupero rifiuti,
     4) la Ditta con nota acquisita agli atti con prot. n. 859 del 08/01/2018 ha inviato le integrazioni richieste
     (deposito cauzionale e versamento diritti iscrizione),
     5) la Provincia di Vicenza con determinazione n. 23 del 15/01/2018 (prot n. 3354 del 17/01/2018) ha iscritto
     la Ditta al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura
     semplificata al n. 1/2018,
     6) la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 51050 del 01/08/2019, ha chiesto una modifica sostanziale
     dell’iscrizione per gestire anche i rifiuti di cui alla tipologia 7.1 dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M.
     05/02/1998 e s.m.i. ed ha adeguato le garanzie finanziarie alle nuove quantità istantanee di rifiuti gestiti.
     7) con nota agli atti con prot. n. 54162 del 14/08/20187, la Provincia ha comunicato l’avvio del
     procedimento di modifica dell’iscrizione e contemporanea sospensione con richiesta integrazioni,
     8) il Comune di Carrè con nota acquisita agli atti con prot. n. 570406 del 30/08/2018 ha comunicato parere
     favorevole in merito all’attività di recupero rifiuti,
     9) la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 58092 del 05/09/2018 e prot. n. 71504 del 30/10/2018, ha
     comunicato di rinunciare alla gestione dei rifiuti con codici EER 030199, 100299, 100899, 110599 e ha
     fornito la seguente descrizione del rifiuto con codice EER 120199: parte di putrelle, parti di lamiera, parti di
     tubi, ecc., derivanti dalla lavorazione superficiale di metalli.
     Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui ai punti 1.1, 3.1, 3.2, 6.1, 7.1, 9.1 (solo R13) dell’Allegato 1 sub

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     allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l’attività di recupero rifiuti è rispondente a
     quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per l’iscrizione al
     Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
     Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2018 come determinati dal decreto
     ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
     Vista la garanzia finanziaria (deposito cauzionale) ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014.
     Visti:
     D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
     D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero” e
     s.m.i.;
     D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in
     appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi
     degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
     D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
     regionale”;
     L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
     L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
     competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”
     Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta
     applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 –
     216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero
     rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
     Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e
     speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.”;
     Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di “Garanzie
     finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed
     integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
     Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) e
     art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.);
     Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il
     Bilancio di Previsione 2016;
     Visto che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG provvisorio dell'anno
     2017;
     Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi dirigenziali
     già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;
                                     DETERMINA
     1) di modificare l’iscrizione della Ditta DP di Dal Ponte Giuseppe (p.iva: 04070170248), per lo
     stabilimento di via Terrenato n. 25 in Comune di Carrè (VI), al Registro Provinciale delle Imprese che
     effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti tipologie,
     attività ed operazioni:
       Tipologia                   1.1 rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi
       D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
       Codice C.E.R.                 150101 150105 150106 200101
       Attività di recupero              Messa in riserva (R13)
     1) (D.M. 05/02/98)
       Q.tà max di messa in riserva istantanea    5t
       (espressa in tonnellate)
       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  1000 t/anno
       tonnellate/anno)




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       Tipologia di rifiuti             3.1 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
       D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)
       Codici C.E.R.                 100210 120101 120102 120199 150104 160117 170405 190102 190118
                              191202 200140
     2) Q.tà max di messa in riserva istantanea    12 t (operazioni: R13)
       (espressa in tonnellate)
       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  2200 t/anno (operazioni: R13)
       tonnellate/anno)
       Note                     Si applica il punto 3.1 dell’ allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in
                              riserva R13 e per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)


       Tipologia di rifiuti             3.2 rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe
       D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)
       Codici C.E.R.                 110501 120103 120104 120199 150104 170401 170402 170403 170404
                              170406 170407 191002 191203 200140
       Q.tà max di messa in riserva istantanea    12 t (operazioni: R13)
     3) (espressa in tonnellate)

       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  700 t/anno (operazioni: R13)
       tonnellate/anno)
       Note                     Si applica il punto 3.2 dell’ allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in
                              riserva R13 e per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)


       Tipologia                   6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione
       D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1      dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici
       Codice C.E.R.                 020104 150102 170203 191204 200139
       Attività di recupero              Messa in riserva (R13)
     4) (D.M. 05/02/98)

       Q.tà max di messa in riserva istantanea    5t
       (espressa in tonnellate)
       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  500 t/anno
       tonnellate/anno)


       Tipologia                   7.1  rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le
       D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1      traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie,
                              telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto
       Codice C.E.R.                 170101 170102 170103 170107 170802 170904
     5) Attività di recupero              Messa in riserva (R13)
       (D.M. 05/02/98)

       Q.tà max di messa in riserva istantanea    10 t
       (espressa in tonnellate)
       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  99 t/anno
       tonnellate/anno)


       Tipologia                   9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno
       D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
       Codice C.E.R.                 030101 030105 150103 170201 191207 200138 200301
       Attività di recupero              Messa in riserva (R13)
     6) (D.M. 05/02/98)

       Q.tà max di messa in riserva istantanea    5t
       (espressa in tonnellate)
       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  1500 t/anno
       tonnellate/anno)




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     con le seguenti prescrizioni:
      a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto è pari a 49 tonnellate.
      b) Come dichiarato dalla Ditta, i rifiuti con codice EER 120199 sono così specificati: parte di putrelle,
      parti di lamiera, parti di tubi, ecc., derivanti dalla lavorazione superficiale di metalli.
      b) Il presente provvedimento ha validità fino al 15/01/2023 compreso.
     2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti
     sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come
     modificato dalla Legge 213/2012).
     3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo
     pretorio on line.
                             INFORMA CHE
     Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n.
     152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla
     ditta.
     Nel caso la Ditta intendesse procedere con l’effettuazione di operazioni di recupero di rifiuti contemplati dai
     Regolamenti Europei in materia di “End of Waste”, nella richiesta di modifica della presente iscrizione ai
     sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dovrà dare conto di quanto espressamente previsto dagli stessi
     Regolamenti Europei.
     Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721
     del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della
     Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della
     sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC
     inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come
     previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la
     mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
     In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
     a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M. 350/98.
     In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad
     esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
     b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
     recupero;
     L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella comunicazione nonché
     con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
     La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione
     dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
     Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè come
     “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in riserva e deposito
     temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita
     segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le
     cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
     Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in
     riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la ditta
     utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti
     a recupero.
     I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere mantenuti
     distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
     L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di
     approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti,
     pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo
     strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta
     ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell’attività.

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copia informatica per consultazione
     Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente determinazione n. 23 del 15/01/2018 (prot. n.
     3354 del 17/01/2018).
     La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al Comune ed
     al Dipartimento Provinciale Arpav.
     Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa,
     ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
     Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di
     competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC.
     N° 391).

     Vicenza, 19/11/2018

                                       Sottoscritta dal Dirigente
                                       (MACCHIA ANGELO)
                                         con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 1366 DEL 19/11/2018


     OGGETTO: MODIFICA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA     ART.    214   D.LGS.    152/2006.
     DP DI DAL PONTE GIUSEPPE (P.I.: 04070170248) – STABILIMENTO DI VIA
     TERRENATO N. 25 IN COMUNE DI CARRÈ (VI).




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 19/11/2018.


     Vicenza, 19/11/2018




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                        (BERTACCHE CRISTINA)
                                           con firma digitale




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