determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 308 DEL 22/02/2019
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: T&M PLAST SRL - STABILIMENTO DI VIA CHIODO 55/H IN COMUNE DI
BOLZANO VICENTINO.
DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN
PROCEDURA SEMPLIFICATA.
IL DIRIGENTE
Premesso che
la Ditta T&M Plast S.r.l. (p. iva: 03815070242) per lo stabilimento di via Chiodo n. 55/H in
Comune di Bolzano Vicentino (VI), ha l’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 3 del
28/05/2015 rilasciata dal Suap del Comune di Bolzano Vicentino; i titoli abilitativi sostituiti
dall'Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
• Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
la Ditta risulta, quindi, iscritta al n. 292 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano
attività di recupero rifiuti, in procedura semplificata, di cui alle tipologie 1.1 (R13, R3), 6.1 (R13,
R3) e 6.2 (R13, R3) (carta e plastica) dell’Allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05/02/98 e s.m.i..
Evidenziato che la Provincia di Vicenza aveva emesso la diffida n. 129/Acqua Suolo Rifiuti/15
(prot n. 51968 del 31/07/2015), intimando alla Ditta di conformare l’attività a quanto legittimato
dall’Autorizzazione Unica Ambientale, a seguito di un sopralluogo congiunto effettuato presso
l'impianto della Ditta in data 23/07/2015 da parte di personale della Polizia Provinciale di Vicenza e
del Consorzio Polizia Locale NEVI in cui è stata rilevata una situazione di criticità gestionale
dell’attività di recupero rifiuti e di non rispetto di quanto autorizzato.
Visto il rapporto tecnico del controllo effettuato preso l’impianto in data 30/10/2018 da ARPAV –
Dipartimento Provinciale di Vicenza (prot. n. 76517 del 20/11/2018) da cui risulta che:
“Per quanto riguarda la gestione complessiva dell’attività si segnala come siano completamente
disattese le condizioni imposte dall’Autorizzazione Unica Ambientale in particolare:
vengono segnalate non conformità nella gestione dell’attività di recupero rifiuti, consistenti in:
1 - l’accumulo dei rifiuti in area esterna aziendale non corrisponde al lay out presentato in fase di
domanda AUA;
2 - non sono rispettate le disposizioni dei rifiuti e delle materie prime prodotte;
pag.1di3
copia informatica per consultazione
3 - le varie aree di stoccaggio non sono contrassegnate con l’apposita cartellonistica.
Alcune aree aziendali risultavano inaccessibili per gli accumuli caotici dei rifiuti, lo stesso dicasi
per le aree di lavorazione delle materie plastiche che risultavano inaccessibili per le medesime
ragioni. Si segna inoltre, persamente dal lay-out, come presso la ditta siano stoccate materie prime
che il titolare dichiara di acquistare e commercializzare non essendo qualificate come rifiuti.”.
Rilevato che dalla documentazione fotografica allegata al predetto rapporto risulta come la
situazione sia analoga a quella che ha condotto all’emissione della diffida provinciale n. 129/2015 e
si nota, inoltre, come la copertura non sia in grado di impedire il dilavamento degli stessi dalle
acque meteoriche ed il trascinamento di sostanze pregiudizievoli per l’ambiente, e che tra i rifiuti di
carta e plastica, oggetto di autorizzazione, sono presenti rifiuti non autorizzati quali computer,
video, stampanti.
Evidenziato, inoltre, che l’attività esercitata dalla Ditta rientra nell’elenco delle tipologie di
insediamenti compresi nell’Allegato F delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle
Acque (P.T.A.), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009 e preso
atto che la Ditta aveva presentato un piano di adeguamento al P.T.A. (acquisito agli atti con prot.
14992 del 02/03/2016) che prevedeva la sua realizzazione entro fine giugno 2018.
Rilevato che alla data del presente provvedimento al Ditta non ha comunicato l’avvenuta
realizzazione dell’impianto per la raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento
dei piazzali entro la data del 31/12/2018 stabilita nel P.T.A. e non è in possesso di autorizzazione
allo scarico delle medesime.
Ritenuto che le difformità di cui sopra comportino la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 216
comma 4 del D.Lgs. 152/2006, ove si prevede il pieto di prosecuzione dell’attività nei casi di
mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di esercizio, salvo che
l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente l’attività e i suoi effetti entro un
termine prefissato dall’Amministrazione.
Visti:
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero” e s.m.i.;
L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla
corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi
degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio
dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e
s.m.i.”;
Delibera di Giunta Provinciale n. 19 di registro e n. 3296 di protocollo del 25/01/2006 “Recupero
rifiuti in regime di procedura semplificata ex artt. 31 e 33 del D. Lgs. n. 22/97 e D.M. 05.02.98 -
Indirizzi operativi per l’effettuazione di attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata”;
Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza) del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.);
Premesso quanto sopra, che costituisce anche parte motiva del presente atto,
VIETA
la prosecuzione dell’attività di gestione rifiuti alla Ditta T&M Plast S.r.l. (p. iva: 03815070242)
nello stabilimento di via Chiodo n. 55/H in Comune di Bolzano Vicentino (VI) dalla data di
ricevimento del presente provvedimento, salvo che la Ditta non provveda a conformare alla
pag.2di3
copia informatica per consultazione
normativa vigente l’attività di recupero rifiuti e i suoi effetti, fino al ripristino della conformità
dell’impianto alle prescrizioni previste dall’autorizzazione rilasciata.
A tal fine
FA OBBLIGO
1) di presentare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, di un piano di
ripristino dell’attività e di allontanamento rifiuti, completo di cronoprogramma, da inviare a
Provincia di Vicenza, Comune di Bolzano Vicentino, ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza;
2) di dare effettiva attuazione al piano di ripristino dell’attività ed all’allontanamento dei rifiuti non
autorizzati nei termini nello stesso previsti, previo nulla osta da parte della Provincia di Vicenza, e
comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento del predetto nulla osta;
3) di presentare una relazione, ricorrendone i presupposti, corredata da documentazione fotografica
e di autocertificazione ai sensi dell’art. art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 attestante l’avvenuto
ripristino dell’attività;
4) di non ritirare ulteriori rifiuti all’interno dello stabilimento e sue pertinenze esterne fino
all’avvenuto ripristino dell’attività.
INFORMA CHE
Nel caso di inosservanza a quanto disposto nel presente provvedimento si intenderà cancellata
l’iscrizione n. 292 al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in
procedura semplificata in attuazione dell’art. 216, comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
Nel caso di inosservanza a quanto disposto nel presente provvedimento si avvierà il procedimento
per l’escussione della polizza fideiussoria n. 558154 del 24/2/2014 emessa da Elba Assicurazioni e
riferita all’unità locale di via Chiodo n. 55/H in Comune di Bolzano Vicentino.
Nel caso in cui l’attività di recupero rifiuti in oggetto e/o le aree di competenza siano sottoposte a
provvedimento di sequestro, per svolgere le operazioni necessarie per adempiere al presente
provvedimento la Ditta dovrà richiedere preventivo nullaosta all’Autorità Giudiziaria.
Il presente provvedimento viene notificato via posta elettronica certificata alla Ditta T&M Plast
S.r.l. e inviato per conoscenza al Sindaco pro tempore del Comune di Bolzano Vicentino, al
Direttore Provinciale dell'A.R.P.A.V. di Vicenza, all’Azienda Ulss n. 8 Berica (Spisal), al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60
giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Vicenza, 22/02/2019
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
pag.3di3
copia informatica per consultazione
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 308 DEL 22/02/2019
OGGETTO: T&M PLAST SRL - STABILIMENTO DI VIA CHIODO 55/H IN COMUNE DI
BOLZANO VICENTINO.
DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN
PROCEDURA SEMPLIFICATA.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 26/02/2019.
Vicenza, 26/02/2019
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
copia informatica per consultazione