determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 482 DEL 28/03/2019
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN
RISERVA CON EVENTUALE SELEZIONE, DISASSEMBLAGGIO E RECUPERO
(R3/R4) DI IMBALLAGGI IN MATERIALE PLASTICO E METALLICO ED IN
MATERIALI MISTI.
DITTA: REPACK SRL (P.IVA 02574910036)
SEDE LEGALE: VIALE AZARI N.72 – COMUNE DI VERBANIA.
STABILIMENTO: VIA QUARTA STRADA NN.46/48 – COMUNE DI ARZIGNANO.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• la ditta Repack srl, con sede legale in Viale Azari n.72 – Comune di Verbania e stabilimento
in Via Quarta Strada nn.46/48, in Comune di Arzignano, ha presentato domanda di
autorizzazione all’esercizio del progetto approvato con provvedimento n.179 del
02/03/2018, in capo alla società Frasson Gerardo snc, successivamente oggetto di
volturazione con provvedimento n.1236 del 23/10/2018 a nome della Repack srl;
• il procedimento di approvazione progetto è stata intrapreso al termine della procedura di
verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto ambientale, a seguito della domanda
presentata e agli atti con prot.n.47347 del 10 agosto 2017, con successive integrazioni, che si
è conclusa con parere di non assoggettabilità alla V.I.A. n.01/2018 del 31/01/2018, allegato
alla determinazione n.71 del 02/02/2018.
Considerato che
• la ditta con nota agli atti prot.n.42910 del 28/06/2018 ha comunicato l’avvio dell’esercizio
provvisorio, corredata dalla dichiarazione del direttore dei lavori attestante la opere in
conformità al progetto approvato, la nomina del tecnico responsabile, le garanzie finanziarie
ai sensi della DGRV 2721/2014;
• la ditta ha comunicato la chiusura dell’esercizio provvisorio, con nota agli atti con
prot.84787 del 24/12/2018, richiedendo il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
presentando il collaudo funzionale dell’impianto, firmato in data 21/12/2018 a cura dell’Ing.
Walther Fogheraiter.
Tenuto conto che
• risultano ottemperate le prescrizioni dettate dal parere del Comitato tecnico provinciale VIA
n. 01/2018;
• l’avvio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in
questione è stato comunicato con nota n.3588 del 18/01/2019;
copia informatica per consultazione
• in data 26/03/2019, con nota agli atti prot.n.17287, sono state fornite ulteriori integrazioni
riguardanti l’aggiornamento/verifica delle garanzie finanziarie.
Considerato che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di
collaudo trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio.
Dato atto che dalla documentazione di collaudo non emergono modifiche e variazioni rispetto al
lay out approvato.
Tenuto conto del sopralluogo di verifica effettuato da personale della Provincia e dell’Arpav in data
11/02/2019 nel corso del quale è stata verificata la conformità alla documentazione di progetto e di
collaudo presentata
Visti:
• il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i..”;
• la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
modificandone le modalità di prestazione.
Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2166 del 11.07.2006.
Visti l’art. 19 (sulle competenze della provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000,
n° 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.
Visto che il presente provvedimento rispetta la tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e
dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza
(Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 ID PROC 478.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;
DETERMINA
Che la ditta Repack srl, con sede legale in Viale Azari n.72 – Comune di Verbania, è autorizzata
all’esercizio dell’impianto di messa in riserva con eventuale selezione, disasemblaggio e recupero
recupero (R3/R4) di imballaggi in materiale plastico e metallico ed in materiali misti, sito in Via
Quarta Strada nn.46/48, in Comune di Arzignano.
Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
autorizzazione all’esercizio per la gestione dei rifiuti e per le emissioni in atmosfera, con validità
fino al 31/03/2029.
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente provvedimento n.454/2016 del
29/08/2016, finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
FA OBBLIGO
Alla ditta Repack srl di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
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Aspetti generali
1. La ditta dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le condizioni
organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate
nella relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, allegato alle integrazioni
del collaudo funzionale.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
nel presente provvedimento.
3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dov essero verificarsi nell’esercizio
corrente dell’attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a
quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di
cui al presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, le
MPS/EoW generate ed i rifiuti prodotti, da tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
7. La ditta dovrà effettuare un controllo periodico dell’impatto acustico, con cadenza triennale,
al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e del Piano di
Classificazione Acustica comunale
Gestione delle aree
8. La ditta dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
Dovrà essere mantenuta ed attuata la procedura gestionale atta a mantenere lo stato di
integrità delle pavimentazioni, delle linee di trasferimento fisse dei reflui e delle vasche
interrate.
9. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con
frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
10. I settori destinati al conferimento di rifiuti dovranno essere distinti da quelli destinati alla
messa in riserva degli stessi, al deposito di M.P.S./EoW e dei rifiuti prodotti dal ciclo di
lavorazione dell’impianto.
11. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
all’azienda che quelli prodotti dall’azienda.
Gestione dei rifiuti
12. Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici
C.E.R., con le relative operazioni e quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso)
5.460 tonnellate di cui 2.350 tonnellate di rifiuti pericolosi;
b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso)
136 tonnellate di cui 42 tonnellate di rifiuti pericolosi;
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c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall’attività)
129 tonnellate di cui 40 tonnellate di rifiuti pericolosi;
d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento
23 tonnellate di cui 10 tonnellate di rifiuti pericolosi;
e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento
5.460 tonnellate di cui 2.350 tonnellate di rifiuti pericolosi.
13. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
- Messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e/o di recupero con
produzione di M.P.S.;
- Messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di
rifiuti: l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del
capitolo 19.xx.xx dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto
persamente indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno
essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con
esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a
smaltimento;
- attività di recupero R3/R4 di produzione di M.P.S./EoW, costituiti da imballaggi in
materiale plastico, metallico ed in materiali misti, così come indicato nell'allegato 1 al
presente provvedimento.
14. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione
15. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla
DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà far pervenire al
Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file
di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva
restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può
essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D)
“Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la
mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
Le garanzie finanziarie andranno riviste a seguito di modifica/integrazione del presente
provvedimento.
Gestione delle emissioni in atmosfera
16. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:
Camino Quota (m) Portata (m3/h)* Parametri Limiti (mg/Nm3)
E1 8 1.200 Polveri 15
La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di ± 20%. A fronte di riscontri analitici
con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula
indicata nell’art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.
17. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni
sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su
apposito registro (registro controlli analitici) allegando i certificati analitici e tenuti a
disposizione dell’autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale
registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli
devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell’impianto produttivo e
dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli
inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far
riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
18. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera
di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico
www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-
copia informatica per consultazione
atmosfera-controlli-analitici-1/; tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di
contraddittorio. L’azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche perse, previa
comunicazione ad ARPAV, la quale si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo
dei punti per la misura dei persi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto
indicato nella norma UNI 10169 e smi.
19. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato 6
alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la
presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito
di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori
passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in
allegato; in caso di impossibilità tecnica l’azienda dovrà procedere a formulare una proposta
alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e
riportati nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-
1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in
sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
20. In caso di verifica di un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di
competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono
essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore
dall'accertamento.
21. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di
abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e
mettere a disposizione dell’autorità di controllo. Ogni interruzione del normale
funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e
straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (registro manutenzioni impianti
di abbattimento) da tenersi a disposizione dell’autorità competente al controllo. Uno
schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del
D.Lgs 152/06.
22. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia
ed al dipartimento provinciale dell’ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie
di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si
dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla
rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore
devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
23. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante
diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).
24. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
25. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
AVVERTE CHE
In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:
- a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della
ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista
congiuntamente alla richiesta di variazione dell’autorizzazione in essere, trasmettendo
tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell’atto notarile attestante l’avvenuta
variazione sociale della Società.
In caso di cambio del legale rappresentante:
a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione
prevista;
copia informatica per consultazione
b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000,
la dichiarazione di conformità dell’attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei
requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto
delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia
ambientale.
Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di
controllo.
Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta
impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio
dell’attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica,
idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
modificato dalla Legge 213/2012).
Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco pro tempore del Comune di
Arzignano, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., all’Ulss n.8
Berica.
Vicenza, 28/03/2019
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
copia informatica per consultazione
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 482 DEL 28/03/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN
RISERVA [R13] CON EVENTUALE SELEZIONE, DISASSEMBLAGGIO [R12] E
RECUPERO (R3/R4) DI IMBALLAGGI IN MATERIALE PLASTICO E METALLICO ED
IN MATERIALI MISTI.
DITTA: REPACK SRL (P.IVA 02574910036)
SEDE LEGALE: VIALE AZARI N.72 – COMUNE DI VERBANIA.
STABILIMENTO: VIA QUARTA STRADA NN.46/48 – COMUNE DI ARZIGNANO.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 29/03/2019.
Vicenza, 29/03/2019
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
copia informatica per consultazione
Ditta Repack srl – Via Quarta Strada nn.46/48 – Arzignano
Allegato 1 - ELENCO RIFIUTI PER CODICE CER
CODICE C.E.R. DESCRIZIONE OPERAZIONE NOTE CODIFICA E GESTIONE DEL
(eventuale) MATERIALE IN USCITA
Imballaggi metallici
(C.E.R. 15.01.04)
15 01 04
R13 Messa in riserva Imballaggi contenenti residui di sostanze
Imballaggi metallici pericolose o contaminati da tali sostanze
(C.E.R. 15.01.10*)
Imballaggi metallici
(C.E.R. 15.01.04)
Messa in riserva con Imballaggi contenenti residui di sostanze
R13/R12 selezione, cernita e pericolose o contaminati da tali sostanze
Fusti metallici disassemblaggio (C.E.R. 15.01.10*)
15 01 10* Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
Imballaggi contenenti ( C.E.R. 19.12.xx)
residui di sostanze
pericolose o contaminati Fusti metallici
da tali sostanze Soluzioni acquose di scarto, contenenti
sostanze pericolose
R13/R4 Lavaggio (C.E.R. 16.10.01*)
Soluzioni acquose di scarto, perse da quelle
di alla voce 161001
(C.E.R. 16.10.02)
Imballaggi in plastica
(C.E.R. 15.01.02)
Imballaggi contenenti residui di sostanze
15 01 02 pericolose o contaminati da tali sostanze
R13 Messa in riserva
Imballaggi in plastica (C.E.R. 15.01.10*)
Plastica e gomma
(C.E.R. 19.12.04)
Imballaggi in plastica
(C.E.R. 15.01.02)
15 01 10* Imballaggi contenenti residui di sostanze
Imballaggi contenenti Messa in riserva con pericolose o contaminati da tali sostanze
residui di sostanze R13/R12 selezione, cernita e (C.E.R. 15.01.10*)
pericolose o contaminati disassemblaggio Plastica e gomma
da tali sostanze (C.E.R. 19.12.04)
Fusti e fustini in plastica
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
( C.E.R. 19.12.xx)
Fusti e fustini in plastica
Soluzioni acquose di scarto, contenenti
sostanze pericolose
Lavaggio (C.E.R. 16.10.01*)
Soluzioni acquose di scarto, perse da quelle
19 12 04 di alla voce 161001
R13/R3
Plastica e gomma (C.E.R. 16.10.02)
Lavaggio, macinazione e MPS conforme alle specifiche di cui al punto
riduzione volumetrica 6.1.4 del DM 05.02.1998
copia informatica per consultazione
Imballaggi in materiali misti
15 01 06 (C.E.R. 15.01.06)
Imballaggi in materiali R13 Messa in riserva Imballaggi contenenti residui di sostanze
misti pericolose o contaminati da tali sostanze
(C.E.R. 15.01.10*)
Imballaggi in materiali misti
(C.E.R. 15.01.06)
Messa in riserva con Imballaggi contenenti residui di sostanze
R13/R12 selezione, cernita e pericolose o contaminati da tali sostanze
dissassemblaggio (C.E.R. 15.01.10*)
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
Cisternette in plastica
15 01 10* ( C.E.R. 19.12.xx)
Imballaggi contenenti Cisternette in plastica
residui di sostanze
Soluzioni acquose di scarto, contenenti
pericolose o contaminati sostanze pericolose
da tali sostanze Lavaggio (C.E.R. 16.10.01*)
R13/R3 Soluzioni acquose di scarto, perse da quelle
di alla voce 161001
(C.E.R. 16.10.02)
Lavaggio, macinazione e MPS conforme alle specifiche di cui al punto
riduzione volumetrica 6.1.4 del DM 05.02.1998
Con l’indicazione “Altri rifiuti – CER 19.12.XX” si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso
all’impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile inpiduare un codice C.E.R. ricompreso all’interno delle
voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. perso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.
copia informatica per consultazione