determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




               DETERMINAZIONE N° 482 DEL 28/03/2019

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN
     RISERVA CON EVENTUALE SELEZIONE, DISASSEMBLAGGIO E RECUPERO
     (R3/R4) DI IMBALLAGGI IN MATERIALE PLASTICO E METALLICO ED IN
     MATERIALI MISTI.
     DITTA: REPACK SRL (P.IVA 02574910036)
     SEDE LEGALE: VIALE AZARI N.72 – COMUNE DI VERBANIA.
     STABILIMENTO: VIA QUARTA STRADA NN.46/48 – COMUNE DI ARZIGNANO.

                            IL DIRIGENTE
     Premesso che:
      • la ditta Repack srl, con sede legale in Viale Azari n.72 – Comune di Verbania e stabilimento
        in Via Quarta Strada nn.46/48, in Comune di Arzignano, ha presentato domanda di
        autorizzazione all’esercizio del progetto approvato con provvedimento n.179 del
        02/03/2018, in capo alla società Frasson Gerardo snc, successivamente oggetto di
        volturazione con provvedimento n.1236 del 23/10/2018 a nome della Repack srl;
      • il procedimento di approvazione progetto è stata intrapreso al termine della procedura di
        verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto ambientale, a seguito della domanda
        presentata e agli atti con prot.n.47347 del 10 agosto 2017, con successive integrazioni, che si
        è conclusa con parere di non assoggettabilità alla V.I.A. n.01/2018 del 31/01/2018, allegato
        alla determinazione n.71 del 02/02/2018.
     Considerato che
      • la ditta con nota agli atti prot.n.42910 del 28/06/2018 ha comunicato l’avvio dell’esercizio
        provvisorio, corredata dalla dichiarazione del direttore dei lavori attestante la opere in
        conformità al progetto approvato, la nomina del tecnico responsabile, le garanzie finanziarie
        ai sensi della DGRV 2721/2014;
      • la ditta ha comunicato la chiusura dell’esercizio provvisorio, con nota agli atti con
        prot.84787 del 24/12/2018, richiedendo il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
        presentando il collaudo funzionale dell’impianto, firmato in data 21/12/2018 a cura dell’Ing.
        Walther Fogheraiter.
     Tenuto conto che
      • risultano ottemperate le prescrizioni dettate dal parere del Comitato tecnico provinciale VIA
        n. 01/2018;
      • l’avvio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in
        questione è stato comunicato con nota n.3588 del 18/01/2019;




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       •  in data 26/03/2019, con nota agli atti prot.n.17287, sono state fornite ulteriori integrazioni
         riguardanti l’aggiornamento/verifica delle garanzie finanziarie.
     Considerato che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di
     collaudo trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio
     dell’autorizzazione all’esercizio.
     Dato atto che dalla documentazione di collaudo non emergono modifiche e variazioni rispetto al
     lay out approvato.
     Tenuto conto del sopralluogo di verifica effettuato da personale della Provincia e dell’Arpav in data
     11/02/2019 nel corso del quale è stata verificata la conformità alla documentazione di progetto e di
     collaudo presentata
     Visti:
      •  il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
        vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
        province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
        rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
        ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
        acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i..”;
      •  la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
        materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
        modificandone le modalità di prestazione.
     Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
     Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.
     Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2166 del 11.07.2006.
     Visti l’art. 19 (sulle competenze della provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
     dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000,
     n° 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.
     Visto che il presente provvedimento rispetta la tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e
     dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza
     (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 ID PROC 478.
     Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
     Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato
     approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
     Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano
     Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

                          DETERMINA

     Che la ditta Repack srl, con sede legale in Viale Azari n.72 – Comune di Verbania, è autorizzata
     all’esercizio dell’impianto di messa in riserva con eventuale selezione, disasemblaggio e recupero
     recupero (R3/R4) di imballaggi in materiale plastico e metallico ed in materiali misti, sito in Via
     Quarta Strada nn.46/48, in Comune di Arzignano.
     Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
     autorizzazione all’esercizio per la gestione dei rifiuti e per le emissioni in atmosfera, con validità
     fino al 31/03/2029.
     Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente provvedimento n.454/2016 del
     29/08/2016, finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
                          FA OBBLIGO
     Alla ditta Repack srl di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti
     prescrizioni:



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     Aspetti generali

      1. La ditta dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le condizioni
        organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate
        nella relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, allegato alle integrazioni
        del collaudo funzionale.
      2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
        tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
        sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
        previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
        nel presente provvedimento.
      3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
        intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
        l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dov essero verificarsi nell’esercizio
        corrente dell’attività.
      4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a
        quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di
        cui al presente provvedimento.
      5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
        rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
        nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
      6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
        effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, le
        MPS/EoW generate ed i rifiuti prodotti, da tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
      7. La ditta dovrà effettuare un controllo periodico dell’impatto acustico, con cadenza triennale,
        al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e del Piano di
        Classificazione Acustica comunale
       Gestione delle aree
      8. La ditta dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
        caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
        perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
        Dovrà essere mantenuta ed attuata la procedura gestionale atta a mantenere lo stato di
        integrità delle pavimentazioni, delle linee di trasferimento fisse dei reflui e delle vasche
        interrate.
      9. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
        rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con
        frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
      10. I settori destinati al conferimento di rifiuti dovranno essere distinti da quelli destinati alla
        messa in riserva degli stessi, al deposito di M.P.S./EoW e dei rifiuti prodotti dal ciclo di
        lavorazione dell’impianto.
      11. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
        apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
        all’azienda che quelli prodotti dall’azienda.
     Gestione dei rifiuti
      12. Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici
        C.E.R., con le relative operazioni e quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
        a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso)
                5.460 tonnellate di cui 2.350 tonnellate di rifiuti pericolosi;
        b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso)
                  136 tonnellate di cui 42 tonnellate di rifiuti pericolosi;




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        c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall’attività)
                   129 tonnellate di cui 40 tonnellate di rifiuti pericolosi;
        d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento
                   23 tonnellate di cui 10 tonnellate di rifiuti pericolosi;
        e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento
                  5.460 tonnellate di cui 2.350 tonnellate di rifiuti pericolosi.
      13. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
        s.m.i., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
        - Messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e/o di recupero con
        produzione di M.P.S.;
        - Messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di
        rifiuti: l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del
        capitolo 19.xx.xx dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto
        persamente indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno
        essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con
        esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a
        smaltimento;
        - attività di recupero R3/R4 di produzione di M.P.S./EoW, costituiti da imballaggi in
        materiale plastico, metallico ed in materiali misti, così come indicato nell'allegato 1 al
        presente provvedimento.
      14. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
        indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione
      15. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla
        DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà far pervenire al
        Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file
        di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva
        restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può
        essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D)
        “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la
        mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
        Le garanzie finanziarie andranno riviste a seguito di modifica/integrazione del presente
        provvedimento.
       Gestione delle emissioni in atmosfera
      16. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:
          Camino      Quota (m)    Portata (m3/h)*        Parametri         Limiti (mg/Nm3)
            E1         8        1.200           Polveri             15
        La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di ± 20%. A fronte di riscontri analitici
        con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula
        indicata nell’art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.
      17. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni
        sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su
        apposito registro (registro controlli analitici) allegando i certificati analitici e tenuti a
        disposizione dell’autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale
        registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli
        devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell’impianto produttivo e
        dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli
        inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far
        riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
      18. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera
        di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico
        www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-




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        atmosfera-controlli-analitici-1/; tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di
        contraddittorio. L’azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche perse, previa
        comunicazione ad ARPAV, la quale si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo
        dei punti per la misura dei persi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto
        indicato nella norma UNI 10169 e smi.
      19. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato 6
        alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la
        presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito
        di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori
        passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in
        allegato; in caso di impossibilità tecnica l’azienda dovrà procedere a formulare una proposta
        alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e
        riportati nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-
        1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in
        sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
      20. In caso di verifica di un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di
        competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono
        essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore
        dall'accertamento.
      21. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di
        abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e
        mettere a disposizione dell’autorità di controllo. Ogni interruzione del normale
        funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e
        straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (registro manutenzioni impianti
        di abbattimento) da tenersi a disposizione dell’autorità competente al controllo. Uno
        schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del
        D.Lgs 152/06.
      22. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia
        ed al dipartimento provinciale dell’ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie
        di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si
        dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla
        rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore
        devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
      23. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante
        diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).
      24. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
        diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
        sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
      25. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
        all'albo pretorio on line.

                           AVVERTE CHE
     In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:
     - a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
     provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
     - ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
     In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della
     ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista
     congiuntamente alla richiesta di variazione dell’autorizzazione in essere, trasmettendo
     tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell’atto notarile attestante l’avvenuta
     variazione sociale della Società.
     In caso di cambio del legale rappresentante:
         a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione
         prevista;



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        b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000,
        la dichiarazione di conformità dell’attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei
        requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
        L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto
        delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
        l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e
        ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia
        ambientale.
        Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
        seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di
        controllo.
        Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
        comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta
        impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio
        dell’attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica,
        idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.
                         INFORMA CHE
     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
     giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
     Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
     situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
     modificato dalla Legge 213/2012).
     Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
     Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco pro tempore del Comune di
     Arzignano, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., all’Ulss n.8
     Berica.

     Vicenza, 28/03/2019

                                     Sottoscritta dal Dirigente
                                     (MACCHIA ANGELO)
                                       con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




copia informatica per consultazione
                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 482 DEL 28/03/2019


     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN
     RISERVA [R13] CON EVENTUALE SELEZIONE, DISASSEMBLAGGIO [R12] E
     RECUPERO (R3/R4) DI IMBALLAGGI IN MATERIALE PLASTICO E METALLICO ED
     IN         MATERIALI         MISTI.
     DITTA:    REPACK     SRL    (P.IVA    02574910036)
     SEDE LEGALE: VIALE AZARI N.72 – COMUNE DI VERBANIA.
     STABILIMENTO: VIA QUARTA STRADA NN.46/48 – COMUNE DI ARZIGNANO.




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 29/03/2019.


     Vicenza, 29/03/2019




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




copia informatica per consultazione
   Ditta Repack srl – Via Quarta Strada nn.46/48 – Arzignano
   Allegato 1 - ELENCO RIFIUTI PER CODICE CER


      CODICE C.E.R.       DESCRIZIONE       OPERAZIONE      NOTE           CODIFICA E GESTIONE DEL
                    (eventuale)                               MATERIALE IN USCITA


                                                          Imballaggi metallici
                                                          (C.E.R. 15.01.04)
       15 01 04
                                 R13     Messa in riserva     Imballaggi contenenti residui di sostanze
    Imballaggi metallici                                      pericolose o contaminati da tali sostanze
                                                          (C.E.R. 15.01.10*)


                                                          Imballaggi metallici
                                                          (C.E.R. 15.01.04)
                                       Messa in riserva con    Imballaggi contenenti residui di sostanze
                                R13/R12   selezione, cernita e    pericolose o contaminati da tali sostanze
                   Fusti metallici             disassemblaggio            (C.E.R. 15.01.10*)
       15 01 10*                                         Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
    Imballaggi contenenti                                             ( C.E.R. 19.12.xx)
     residui di sostanze
   pericolose o contaminati                                            Fusti metallici
      da tali sostanze                                       Soluzioni acquose di scarto, contenenti
                                                          sostanze pericolose
                                 R13/R4      Lavaggio             (C.E.R. 16.10.01*)
                                                   Soluzioni acquose di scarto, perse da quelle
                                                          di alla voce 161001
                                                          (C.E.R. 16.10.02)


                                                         Imballaggi in plastica
                                                          (C.E.R. 15.01.02)
                                                    Imballaggi contenenti residui di sostanze
       15 01 02                                         pericolose o contaminati da tali sostanze
                                 R13     Messa in riserva
    Imballaggi in plastica                                           (C.E.R. 15.01.10*)
                                                          Plastica e gomma
                                                          (C.E.R. 19.12.04)


                                                         Imballaggi in plastica
                                                          (C.E.R. 15.01.02)
       15 01 10*                                         Imballaggi contenenti residui di sostanze
    Imballaggi contenenti                         Messa in riserva con    pericolose o contaminati da tali sostanze
     residui di sostanze                  R13/R12   selezione, cernita e          (C.E.R. 15.01.10*)
   pericolose o contaminati                        disassemblaggio            Plastica e gomma
      da tali sostanze                                             (C.E.R. 19.12.04)
                 Fusti e fustini in plastica
                                                     Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
                                                           ( C.E.R. 19.12.xx)


                                                        Fusti e fustini in plastica
                                                     Soluzioni acquose di scarto, contenenti
                                                          sostanze pericolose
                                          Lavaggio             (C.E.R. 16.10.01*)
                                                   Soluzioni acquose di scarto, perse da quelle
       19 12 04                                               di alla voce 161001
                                 R13/R3
     Plastica e gomma                                              (C.E.R. 16.10.02)



                                      Lavaggio, macinazione e  MPS conforme alle specifiche di cui al punto
                                       riduzione volumetrica      6.1.4 del DM 05.02.1998




copia informatica per consultazione
                                                                 Imballaggi in materiali misti
       15 01 06                                                         (C.E.R. 15.01.06)
    Imballaggi in materiali                      R13        Messa in riserva       Imballaggi contenenti residui di sostanze
        misti                                                    pericolose o contaminati da tali sostanze
                                                                    (C.E.R. 15.01.10*)
                                                                 Imballaggi in materiali misti
                                                                    (C.E.R. 15.01.06)
                                              Messa in riserva con      Imballaggi contenenti residui di sostanze
                                    R13/R12       selezione, cernita e      pericolose o contaminati da tali sostanze
                                              dissassemblaggio              (C.E.R. 15.01.10*)
                                                               Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
                   Cisternette in plastica
       15 01 10*                                                         ( C.E.R. 19.12.xx)
    Imballaggi contenenti                                                     Cisternette in plastica
     residui di sostanze
                                                              Soluzioni acquose di scarto, contenenti
   pericolose o contaminati                                                    sostanze pericolose
      da tali sostanze                                    Lavaggio               (C.E.R. 16.10.01*)
                                    R13/R3                      Soluzioni acquose di scarto, perse da quelle
                                                                   di alla voce 161001
                                                                    (C.E.R. 16.10.02)

                                             Lavaggio, macinazione e     MPS conforme alle specifiche di cui al punto
                                             riduzione volumetrica          6.1.4 del DM 05.02.1998




       Con l’indicazione “Altri rifiuti – CER 19.12.XX” si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso
       all’impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile inpiduare un codice C.E.R. ricompreso all’interno delle
       voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. perso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.




copia informatica per consultazione