determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 399 DEL 14/03/2019

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE
     IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.
     ECO BORTOLI S.R.L. (P.I.: 05151140281) – STABILIMENTO DI VIA CORNOLEO DI
     SOPRA N. 6 IN COMUNE DI CAMISANO VICENTINO (VI).


                            IL DIRIGENTE


     Premesso che
     - la Ditta Eco Bortoli S.r.l. (p.i.:05151140281) per lo stabilimento di via Cornoleo di Sopra n. 6 in
     Comune di Camisano Vicentino (VI), risulta iscritta al n. 175 del Registro Provinciale delle imprese
     che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con determinazione n. 1033 del
     20/09/2018 (prot n. 61893 del 21/09/2018), per le tipologie di cui al punto 7.1 (R13-R5), 7.2 (R13)
     e 7.6 (R13-R5) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al
     11/10/2019 compreso compreso;
     - con nota trasmessa dal SUAP, acquisita agli atti con prot. n. 36996 del 04/06/2018, la Ditta ha
     presentato la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), per rinnovo del titolo attività
     di recupero rifiuti;
     - la Provincia di Vicenza, con nota prot. n. 48906 del 24/07/2018, ha comunicato alla Ditta la
     necessità di presentare la domanda di verifica di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), come
     previsto dall’art. 13 della Legge Regionale del Veneto n. 4/2016 per “Impianti di smaltimento e
     recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante
     operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9”;
     - la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 14138 del 11/03/2019, ha chiesto un aumento della
     quantità di stoccaggio dei rifiuti in messa in riserva istantanea (R13) da 345 tonnellate a 4050
     tonnellate, e ha inviato il lay out aggiornato dello stabilimento;
     Considerato che il quantitativo annuale di rifiuti trattati e la potenzialità di trattamento
     dell’impianto rimangono invariate.
     Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui le tipologie di cui al punto 7.1 (R13-R5), 7.2 (R13) e
     7.6 (R13-R5) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione,
     l’attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e
     pertanto sussistono i presupposti per la modifica dell’iscrizione al Registro Provinciale delle
     Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
     Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2018 come determinati dal
     decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.



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copia informatica per consultazione
     Vista l’appendice di adeguamento dell’importo della polizza fideiussoria prevista dalla DGRV n.
     2721 del 29/12/2014 con scadenza al 31/08/2023.
     Visti:
     D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
     D.M. n. 69 del 28/03/2018 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di
     rifiuto di conglomerato bituminoso ex art. 184 -ter, c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006";
     D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
     recupero” e s.m.i.;
     D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione
     in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti,
     ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
     D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
     regionale”;
     L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
     L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e
     di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
     Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla
     corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi
     degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio
     dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
     Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1773 del 28/08/2012 “Modalità operative per la
     gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i. n. 152 , L.R.
     3/2000”;
     Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti
     urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e
     s.m.i.”;
     Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di
     “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n.
     152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
     Delibera di Giunta Provinciale n. 270 di registro e n. 49409 di protocollo del 08/07/2008 “Impianti
     di recupero rifiuti non pericolosi nuovi ed esistenti legittimati ad operare in procedura semplificata
     (ex. art. 216 D.Lgs. 152/2006 e D.M. 05/02/1998) o autorizzati in procedura ordinaria (ex. art. 208
     D.Lgs. 152/2006).– indirizzi operativi per la realizzazione delle aree su cui effettuare la messa in
     riserva di rifiuti inerti“;
     Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
     dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
     EE.LL.);
                          DETERMINA
     1) di aggiornare alla Ditta Eco Bortoli S.r.l. (p.i.:05151140281), per lo stabilimento di via Cornoleo
     di Sopra n. 6 in Comune di Camisano Vicentino (VI), l’iscrizione al n. 175 del Registro Provinciale
     delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per
     le seguenti tipologie, attività ed operazioni:




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copia informatica per consultazione
        Tipologia                   7.1  rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le
        D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1       traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie,
                               telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto
        Codice C.E.R.                 101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301
     1) Attività di recupero               7.1.3 a (R13 - R5)
       (D.M. 05/02/98)

        Q.tà max di messa in riserva istantanea    4˙050 t
        (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  14˙000 t/anno
        tonnellate/anno)


        Tipologia                   7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate
        D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
        Codice C.E.R.                 010408 010410 010413
       Attività di recupero               Messa in riserva R13
     2) (D.M. 05/02/98)

        Q.tà max di messa in riserva istantanea    75 t
        (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  699 t/anno
        tonnellate/anno)


        Tipologia                   rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER
        D.M. n. 69 del 28/03/2018           17.03.02 proveniente: 1) da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione
                               realizzate in conglomerato bituminoso; 2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in
                               conglomerato bituminoso;
        Codice C.E.R.                 170302
        Attività di recupero             R13-R5
        D.M. n. 69 del 28/03/2018           1) produzione di granulato di conglomerato bituminoso per le miscele bituminose prodotte con
                               un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
     3)                         2) produzione di granulato di conglomerato bituminoso per le miscele bituminose prodotte con
                               un sistema di miscelazione a freddo;
                               3) produzione di granulato di conglomerato bituminoso per la produzione di aggregati per
                               materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade, in
                               conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
        Q.tà max di messa in riserva istantanea    30 t
        (espressa in tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  300 t/anno
        tonnellate/anno)


     con le seguenti prescrizioni:
       a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili, in messa in riserva istantanea R13, nello
       stabilimento è pari a 4155 tonnellate.
       b) La quantità massima di rifiuti prodotti dall'attività è pari a 10,3 tonnellate di rifiuti non
       pericolosi.
       c) La Ditta è tenuta a presentare la documentazione relativa alla verifica di Valutazione di
       Impatto Ambientale (V.I.A.) entro il 30/06/2019.
       d) Il presente provvedimento ha validità fino al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale
       (A.U.A.) e comunque non oltre il 11/10/2019 compreso.
     2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o
     indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del
     TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
     3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
     all'albo pretorio on line.
                                   INFORMA CHE
     Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal D.M. n. 69 del
     28/03/2018 ove previsto, dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e

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copia informatica per consultazione
     s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla Ditta.
     Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n.
     2721 del 29/12/2014; in particolare la Ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente
     della Provincia, le copia di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario
     e successiva restituzione. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale”
     dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non
     consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
     In adempimento alle norme richiamate la Ditta è obbligata:
     a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M.
     350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la Ditta non è
     legittimata ad esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
     b) a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
     L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella comunicazione
     nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
     La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
     movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
     Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19,
     cioè come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in
     riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee
     contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di
     appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la
     dispersione di aerosol e di polveri.
     Nel caso in cui la Ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di
     messa in riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel
     caso in cui la Ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere
     mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.
     I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere
     mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS) ed EoW, su apposita area ben
     inpiduabile.
     L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento
     di approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni
     effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non
     costituisce variante allo strumento urbanistico. La Ditta deve, quindi, essere in possesso delle
     autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai
     fini dell’attività.
     Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente n. 1033 del 20/09/2018 (prot n. 61893
     del 21/09/2018).
     La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al
     Comune, all’Arpav - Dipartimento Provinciale di Vicenza ed all’Azienda Ulss n. 8 Berica.
     Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in
     alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
     notifica.
     Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti
     amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013)
     che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).

     Vicenza, 14/03/2019
                                      Sottoscritta dal Dirigente
                                      (MACCHIA ANGELO)
                                        con firma digitale
     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI

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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 399 DEL 14/03/2019


     OGGETTO: AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE
     IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA     ART.      214    D.LGS.   152/2006.
     ECO BORTOLI S.R.L. (P.I.: 05151140281) – STABILIMENTO DI VIA CORNOLEO DI
     SOPRA N. 6 IN COMUNE DI CAMISANO VICENTINO (VI).




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 15/03/2019.


     Vicenza, 15/03/2019




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




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