determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 399 DEL 14/03/2019
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE
IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.
ECO BORTOLI S.R.L. (P.I.: 05151140281) – STABILIMENTO DI VIA CORNOLEO DI
SOPRA N. 6 IN COMUNE DI CAMISANO VICENTINO (VI).
IL DIRIGENTE
Premesso che
- la Ditta Eco Bortoli S.r.l. (p.i.:05151140281) per lo stabilimento di via Cornoleo di Sopra n. 6 in
Comune di Camisano Vicentino (VI), risulta iscritta al n. 175 del Registro Provinciale delle imprese
che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con determinazione n. 1033 del
20/09/2018 (prot n. 61893 del 21/09/2018), per le tipologie di cui al punto 7.1 (R13-R5), 7.2 (R13)
e 7.6 (R13-R5) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al
11/10/2019 compreso compreso;
- con nota trasmessa dal SUAP, acquisita agli atti con prot. n. 36996 del 04/06/2018, la Ditta ha
presentato la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), per rinnovo del titolo attività
di recupero rifiuti;
- la Provincia di Vicenza, con nota prot. n. 48906 del 24/07/2018, ha comunicato alla Ditta la
necessità di presentare la domanda di verifica di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), come
previsto dall’art. 13 della Legge Regionale del Veneto n. 4/2016 per “Impianti di smaltimento e
recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante
operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9”;
- la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 14138 del 11/03/2019, ha chiesto un aumento della
quantità di stoccaggio dei rifiuti in messa in riserva istantanea (R13) da 345 tonnellate a 4050
tonnellate, e ha inviato il lay out aggiornato dello stabilimento;
Considerato che il quantitativo annuale di rifiuti trattati e la potenzialità di trattamento
dell’impianto rimangono invariate.
Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui le tipologie di cui al punto 7.1 (R13-R5), 7.2 (R13) e
7.6 (R13-R5) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione,
l’attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e
pertanto sussistono i presupposti per la modifica dell’iscrizione al Registro Provinciale delle
Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2018 come determinati dal
decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
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copia informatica per consultazione
Vista l’appendice di adeguamento dell’importo della polizza fideiussoria prevista dalla DGRV n.
2721 del 29/12/2014 con scadenza al 31/08/2023.
Visti:
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
D.M. n. 69 del 28/03/2018 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di
rifiuto di conglomerato bituminoso ex art. 184 -ter, c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006";
D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero” e s.m.i.;
D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione
in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti,
ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
regionale”;
L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e
di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla
corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi
degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio
dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1773 del 28/08/2012 “Modalità operative per la
gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i. n. 152 , L.R.
3/2000”;
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e
s.m.i.”;
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di
“Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
Delibera di Giunta Provinciale n. 270 di registro e n. 49409 di protocollo del 08/07/2008 “Impianti
di recupero rifiuti non pericolosi nuovi ed esistenti legittimati ad operare in procedura semplificata
(ex. art. 216 D.Lgs. 152/2006 e D.M. 05/02/1998) o autorizzati in procedura ordinaria (ex. art. 208
D.Lgs. 152/2006).– indirizzi operativi per la realizzazione delle aree su cui effettuare la messa in
riserva di rifiuti inerti“;
Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.);
DETERMINA
1) di aggiornare alla Ditta Eco Bortoli S.r.l. (p.i.:05151140281), per lo stabilimento di via Cornoleo
di Sopra n. 6 in Comune di Camisano Vicentino (VI), l’iscrizione al n. 175 del Registro Provinciale
delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per
le seguenti tipologie, attività ed operazioni:
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copia informatica per consultazione
Tipologia 7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le
D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1 traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie,
telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto
Codice C.E.R. 101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301
1) Attività di recupero 7.1.3 a (R13 - R5)
(D.M. 05/02/98)
Q.tà max di messa in riserva istantanea 4˙050 t
(espressa in tonnellate)
Q.tà max trattata all’impianto (espressa in 14˙000 t/anno
tonnellate/anno)
Tipologia 7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate
D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
Codice C.E.R. 010408 010410 010413
Attività di recupero Messa in riserva R13
2) (D.M. 05/02/98)
Q.tà max di messa in riserva istantanea 75 t
(espressa in tonnellate)
Q.tà max trattata all’impianto (espressa in 699 t/anno
tonnellate/anno)
Tipologia rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER
D.M. n. 69 del 28/03/2018 17.03.02 proveniente: 1) da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione
realizzate in conglomerato bituminoso; 2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in
conglomerato bituminoso;
Codice C.E.R. 170302
Attività di recupero R13-R5
D.M. n. 69 del 28/03/2018 1) produzione di granulato di conglomerato bituminoso per le miscele bituminose prodotte con
un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
3) 2) produzione di granulato di conglomerato bituminoso per le miscele bituminose prodotte con
un sistema di miscelazione a freddo;
3) produzione di granulato di conglomerato bituminoso per la produzione di aggregati per
materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade, in
conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
Q.tà max di messa in riserva istantanea 30 t
(espressa in tonnellate)
Q.tà max trattata all’impianto (espressa in 300 t/anno
tonnellate/anno)
con le seguenti prescrizioni:
a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili, in messa in riserva istantanea R13, nello
stabilimento è pari a 4155 tonnellate.
b) La quantità massima di rifiuti prodotti dall'attività è pari a 10,3 tonnellate di rifiuti non
pericolosi.
c) La Ditta è tenuta a presentare la documentazione relativa alla verifica di Valutazione di
Impatto Ambientale (V.I.A.) entro il 30/06/2019.
d) Il presente provvedimento ha validità fino al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale
(A.U.A.) e comunque non oltre il 11/10/2019 compreso.
2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del
TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
INFORMA CHE
Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal D.M. n. 69 del
28/03/2018 ove previsto, dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e
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copia informatica per consultazione
s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla Ditta.
Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n.
2721 del 29/12/2014; in particolare la Ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente
della Provincia, le copia di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario
e successiva restituzione. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale”
dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non
consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
In adempimento alle norme richiamate la Ditta è obbligata:
a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M.
350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la Ditta non è
legittimata ad esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
b) a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella comunicazione
nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19,
cioè come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in
riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee
contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di
appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la
dispersione di aerosol e di polveri.
Nel caso in cui la Ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di
messa in riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel
caso in cui la Ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere
mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.
I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere
mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS) ed EoW, su apposita area ben
inpiduabile.
L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento
di approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni
effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non
costituisce variante allo strumento urbanistico. La Ditta deve, quindi, essere in possesso delle
autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai
fini dell’attività.
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente n. 1033 del 20/09/2018 (prot n. 61893
del 21/09/2018).
La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al
Comune, all’Arpav - Dipartimento Provinciale di Vicenza ed all’Azienda Ulss n. 8 Berica.
Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
notifica.
Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti
amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013)
che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).
Vicenza, 14/03/2019
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
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copia informatica per consultazione
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 399 DEL 14/03/2019
OGGETTO: AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE
IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.
ECO BORTOLI S.R.L. (P.I.: 05151140281) – STABILIMENTO DI VIA CORNOLEO DI
SOPRA N. 6 IN COMUNE DI CAMISANO VICENTINO (VI).
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 15/03/2019.
Vicenza, 15/03/2019
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
copia informatica per consultazione