determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 969 DEL 03/09/2018

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: CERTIFICATO DI AVVENUTA BONIFICA (ART. 248 C. 2 D.LGS. 152/2006).
     EX PUNTO VENDITA CARBURANTI SHELL N. 96103 DI VIA RIVIERA BERICA N. 354
     IN COMUNE DI VICENZA. AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 2 –
     MAPPALE N. 1084.

                            IL DIRIGENTE

      Premesso che
       • l'area oggetto di interventi di bonifica corrisponde all'area su cui insisteva l’ex punto vendita
        carburanti Shell n. 96103 di via Riviera Berica n. 354 in Comune di Vicenza; l'area
        sottoposta ad interventi di bonifica è inpiduata al Catasto Terreni alle particelle: Foglio 2 –
        mappale n. 1084;
       • la società URS Italia S.pa. per conto di Shell Italia S.p.a. inviava il “Piano di indagine
        preliminare” redatto ai sensi della D.G.R.V. n. 3964/2004, al fine di verificare lo stato
        ambientale in previsione dello smantellamento del punto vendita carburanti e alla rimozione
        dei serbatoi e delle strutture interrate (agli atti con prot. n. 37186 del 21/05/2013).
      Visto che
       • la società URS Italia S.p.a. inviava i risultati delle indagini preliminari (agli atti con prot. n.
        56539 del 02/08/2013);
       • la società URS Italia S.p.a. inviava la “Relazione tecnica delle attività di campo: indagine
        preliminare e dismissione impianto carburanti”. Le analisi effettuate sui campioni di parete e
        fondo scavo hanno evidenziato alcuni superamenti delle concentrazioni soglia di
        contaminazione (CSC) per siti a destinazione residenziale nei terreni per idrocarburi
        leggeri, idrocarburi pesanti, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e BTEXs (agli atti con
        prot. n. 11925 del 17/02/2014);
       • la società URS Italia S.p.a. inviava la comunicazione di realizzazione di indagini integrative
        e il cambio di denominazione sociale della società Shell Italia S.p.a. in KRI S.p.a. (agli atti
        con prot. n. 80726 del 18/11/2014);
       • la società Aecom URS Italia S.p.a., per conto di KRI S.p.a., inviava il “Progetto Unico di
        Bonifica” redatto ai sensi del D.M. 31/2015 (agli atti con prot. n. 35134 del 23/05/2016);
       • con Determinazione n. 1532 del 19/07/2016 il Comune di Vicenza approvava “Progetto
        Unico di Bonifica” (agli atti con prot. n. 50964 del 27/08/2016);

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copia informatica per consultazione
      •  la società KRI S.p.a. inviava le garanzie finanziarie previste dall’art. 242 comma 7 del
         D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (agli atti con prot. n. 62219 del 16/09/2016).
     Considerato che
       • la società Aecom URS Italia S.p.a. inviava la “Relazione finale delle attività di bonifica”
         (agli atti con prot. n. 57057 del 10/08/2017);
       • la società Aecom URS Italia S.p.a. inviava la domanda per il rilascio del certificato di
         avvenuta bonifica, con allegata la “Relazione tecnica di fine lavori e regolare esecuzione” a
         firma del direttore dei lavori ing. Filippo Settimo ed il “Certificato di regolare esecuzione
         dei lavori” a firma del collaudatore Ing. Lucia Savignano (agli atti con prot. n. 20797 del
         28/03/2017).
     Dato atto che
       • la Provincia di Vicenza comunicava l’avvio del procedimento per l’emissione del certificato
         (agli atti con prot. n. 24644 del 13/04/2018);
       • ARPAV – Dipartimento Provinciale di Vicenza inviava la “Relazione tecnica di fine bonifica
         prevista dall'art. 248 – comma 2 – Parte IV del D.Lgs. 152/06” (agli atti con prot. n. 48467
         del 23/07/2018).
     Preso atto
       • dei contenuti della Relazione di fine lavori e regolare esecuzione, della Relazione di
         collaudo e della Relazione tecnica di fine bonifica di ARPAV da cui emerge la conformità
         degli interventi al progetto approvato e alle quali si rimanda per ogni dettaglio;
       • che il vigente strumento urbanistico del Comune prevede che l’area in oggetto è
         classificata: “P.I. ZTO B zona residenziale e mista di completamento B4”.
     Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”Norme in materia ambientale”,
     Visto il D.M. 31 del 12/02/2015 “Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione,
     messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del
     decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
     Vista la L.R. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i..
     Vista la L.R. 20/2007 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge
     finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”.
     Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
     dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
     EE.LL.).
     Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi
     dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012.

                          DETERMINA
     1) di certificare che gli interventi previsti dal progetto unico di bonifica sono stati completati e
     risultano conformi allo stesso;
     2) che il Comune di Vicenza è tenuto a riportare nel Certificato di Destinazione Urbanistica
     l’avvenuta bonifica che ha interessato il sito censito al foglio 2 – mappale n. 1084 del Comune di
     Vicenza;
     3) che la presente certificazione viene spedita alla Società KRI S.p.a., al Comune di Vicenza,
     all’ARPAV - Dipartimento Provinciale di Vicenza ed all’Ulss n.8 Berica;
     4) di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o
     indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del
     TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);

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copia informatica per consultazione
     5) di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
     all'albo pretorio on line.
                         INFORMA CHE
     Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in
     alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
     notifica.
     Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti
     amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n.37/2013)
     che è di giorni 90 (ID PROC. N 497).
     Il presente provvedimento costituisce titolo per lo svincolo della garanzia finanziaria n.
     8312/8200/00666521/375040/2827-2016 emessa da Banca Intesa San Paolo S.p.a..

     Vicenza, 03/09/2018

                                    Sottoscritta dal Dirigente
                                    (MACCHIA ANGELO)
                                      con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 969 DEL 03/09/2018


     OGGETTO: CERTIFICATO DI AVVENUTA BONIFICA (ART. 248 C. 2 D.LGS. 152/2006).
     EX PUNTO VENDITA CARBURANTI SHELL N. 96103 DI VIA RIVIERA BERICA N. 354
     IN COMUNE DI VICENZA. AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 2 –
     MAPPALE N. 1084.




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 04/09/2018.


     Vicenza, 04/09/2018




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




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