determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 339 DEL 28/02/2019

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE RIATTIVAZIONE IMPIANTO DI RECUPERO E
     TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI URBANI
     (PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DEL VERDE) E ALTRE MATRICI ORGANICHE,
     MEDIANTE COMPOSTAGGIO.
     DITTA: AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L.
     SEDE LEGALE: VIA STRADA ROMANA, 2 – COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
     STABILIMENTO: LOCALITÀ CANOVE – COMUNE DI ARZIGNANO

                            IL DIRIGENTE
     Premesso che:
       • la ditta Agno Chiampo Ambiente è titolare dell’autorizzazione n. 113/2014 del 25/06/2014
         per l’esercizio dell’impianto di trattamento della frazione organica preselezionata dei rifiuti
         urbani e di rifiuti speciali compostabili mediante compostaggio (operazioni R13 e R3) e
         dell’impianto di trattamento della frazione secca di rifiuti urbani e speciali non pericolosi
         mediante deposito prelimionare (operazione D15) con scadenza il 10/02/2023.
       • in data 09/07/2018, prot. n. 45239 la società Agno Chiampo Ambiente s.r.l. (A.C.A. s.r.l.) ha
         comunicato la conclusione della restituzione dell’impianto da parte di SIT S.p.A. in data
         05/07/2018 e la sospensione temporanea dell’attività.
     Dato atto che
       • con nota dell’11/07/2018, prot. n. 45940 la Provincia ha comunicato l’avvio del
         procedimento di revoca della citata autorizzazione all’esercizio fatta salva la comunicazione
         di proseguimento dell’attività da parte di A.C.A. S.p.A..
       • in data 26/07/2018, prot. n. 49489 la citata società ha comunicato la volontà di mantenere in
         esercizio l’impianto per le attività R13 già autorizzate (frazioni secco, umido e verde).
     Tenuto conto che in data 25/10/2018, prot. n. 70491 la società Agno Chiampo Ambiente ha
     comunicato, sulla base di quanto disposto dall’autorizzazione all’esercizio n. 113/2014, l’intenzione
     di ripristino parziale dell’impianto per le attività di seguito evidenziate:
       1. R13/R3 rifiuti Tabella 2 Allegato 1. Per il CER 200201 limitatamente ai rifiuti provenienti
         dalla raccolta del verde;
       2. R13 rifiuti CER 200108 “Rifiuti biodegradabili di cucine e mense” Tabella 1 Allegato 1;
       3. D15 CER 200301 “Rifiuti urbani non differenziati” e CER 200307 “Rifiuti ingombranti”
         Allegato 2.
     Considerato che in data 21/12/2018, prot. n. 84444, il gestore dell’impianto ha dettagliato le
     modalità di riavvio dell’impianto con le verifiche tecniche e i controlli da effettuare in fase di
     riattivazione.
     Dato atto che con nota provinciale n. 14/01/2019, n. 209 è stata comunicata la possibilità di
     riattivare la messa in riserva e il deposito preliminare di cui ai precedenti punti 2) e 3), oltre alla
     messa in riserva (R13) dei rifiuti del verde codice CER 200201 nell’area dell’impianto identificata




copia informatica per consultazione
     con il n. 3, e, contestualmente, sono state chieste integrazioni per il riavvio dell’impianto di
     compostaggio e di gestione delle attività di Messa in riserva e Deposito preliminare.
     Tenuto conto delle integrazioni presentate in data 31/01/2019, prot. n. 6488 relative:
       1. agli orari di apertura dell’impianto;
       2. alla potenzialità dell’impianto;
       3. al programma di monitoraggio e misura di efficienza del biofiltro;
       4. alle modalità di gestione delle acque di dilavamento;
       5. alle modalità di gestione dei rifiuti in ingresso;
       6. ai tempi di stoccaggio de rifiuti;
       7. alla revisione del lay out dell’impianto dell’area di stoccaggio secco, forsu e ingombranti.
     Dato atto che in data 07/02/2019 è stato presentato il nuovo lay out dell’impianto e che in data
     08/02/2019, prot. n. 8024 sono stati prodotti chiarimenti in merito alle variazioni del lay out
     apportate limitatamente alle aree di messa in riserva CER 20 01 08 e Deposito preliminare CER 20
     03 01 e CER 20 03 07.
     Valutato di non accogliere la richiesta di utilizzo di un’ulteriore area di stoccaggio, identificata in
     planimetria con il n. 32 “Stoccaggio rifiuti persi dal verde prima dell’utilizzo nel compostaggio”,
     alla luce delle integrazioni fornite, in quanto posta in una zona di movimentazione mezzi.
     Visti:
      •  il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
        vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
        province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
        rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
        ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
        acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i..”;
      •  la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
        materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
        modificandone le modalità di prestazione.
     Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
     Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.
     Visti l’art. 19 (sulle competenze della provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
     dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000,
     n° 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.
     Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
     succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della
     Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 ID PROC 478.
     Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
     Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato
     approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021.
     Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano
     Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021.

                          DETERMINA

       1. Che la ditta Agno Chiampo Ambiente S.p.A. è autorizzata alla riattivazione dell’impianto di
        compostaggio sito in località Canove in comune di Arzignano sulla base e nel rispetto della
        documentazione presentata in fase istruttoria come indicata in premessa.
       2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si applicano le
        disposizioni previste dall’autorizzazione all’esercizio n. 113/2014 del 25/06/2014.




copia informatica per consultazione
        3. Le comunicazioni relative all’avvio impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale,
         dovranno essere presentati con modalità analoghe a quelle previste dagli artt. n. 25 e n. 26
         della L.R. 3/2000.
                           AVVERTE CHE
        In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:
        a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
          provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
        b) a rispettare quanto previsto in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di catasto dei
          rifiuti e di registri di carico e scarico di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
        In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della
        ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista
        congiuntamente alla richiesta di variazione dell’autorizzazione in essere, trasmettendo
        tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell’atto notarile attestante l’avvenuta
        variazione sociale della Società.
        In caso di cambio del legale rappresentante:
        a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
        b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la
        dichiarazione di conformità dell’attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti
        soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
        L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
        condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
        l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
        nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
        Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
        seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.
        Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
        comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta
        impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività
        di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica,
        conformità degli impianti, ecc.
                           INFORMA CHE
     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
     giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
     Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
     situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
     modificato dalla Legge 213/2012).
     Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
     Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco pro tempore del Comune di
     Arzignano, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., alla società Acque
     del Chiampo S.p.A., al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.

     Vicenza, 28/02/2019

                                       Sottoscritta dal Dirigente
                                        (MACCHIA ANGELO)
                                         con firma digitale

     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea Baldisseri




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 339 DEL 28/02/2019


     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE RIATTIVAZIONE IMPIANTO DI RECUPERO E
     TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI URBANI
     (PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DEL VERDE) E ALTRE MATRICI ORGANICHE,
     MEDIANTE           COMPOSTAGGIO.
     DITTA:    AGNO    CHIAMPO    AMBIENTE    S.R.L.
     SEDE LEGALE: VIA STRADA ROMANA, 2 – COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
     STABILIMENTO: LOCALITÀ CANOVE – COMUNE DI ARZIGNANO




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 28/02/2019.


     Vicenza, 28/02/2019




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                         (BALASSO MARIA)
                                          con firma digitale




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