determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 52 DEL 11/01/2019
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI AL
RITIRO DALLE UTENZE ESCLUSIVAMENTE DOMESTICHE DEI RIFIUTI CON
CODICE CER 200301 “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” NON CONTEMPLATI
NEL PUNTO 4.2 DELL’ALLEGATO 1 AL D.M. 08/04/2008 E S.M.I.
DITTA: SORARIS S.P.A.
SEDE LEGALE: VIA GALVANI, 30/32 – COMUNE DI SANDRIGO
STABILIMENTO: VIA LEOPARDI – COMUNE DI CALDOGNO.
IL DIRIGENTE
Premesso che l’attività dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato è stata definita
dall'articolo 183 comma 1 lettera cc) (oggi lettera mm) del D.Lgs 152/2006, la cui attuazione è stata
data dal D.Lgs n. 4/2008 che determina i requisiti tecnico-gestionali dei centri di raccolta e li
definisce come “area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica,
per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee
conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”.
Visti
• il Decreto del il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data
08/04/2008 avente per oggetto: “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in
modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche”, modificato dal Decreto del
Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13/04/2009, in
particolar modo l’art. 2 comma 1, che recita: “La realizzazione o l'adeguamento dei centri di
raccolta di cui all'articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia
urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla
Regione e alla Provincia”;
• la DGRV n. 3043 del 20.10.2009, ad oggetto: “Nuove disposizioni regionali in materia di
centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato, in recepimento della nuova
disciplina introdotta con il D.M. 13 maggio 2009 che modifica il D.M. 8 aprile 2008”;
• le linee guida elaborate dalla Provincia di Vicenza del 07/10/2010 prot. n. 897/AMB
“Chiarimenti in merito alla gestione dei centri di raccolta comunali ed intercomunali
presenti in provincia di Vicenza alla luce delle disposizioni normative nazionali e delle
indicazioni regionali”.
Dato atto che il nuovo Centro di Raccolta Rifiuti di via Leopardi in comune di Caldogno opera in
base del progetto di ampliamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del
7/12/2016 con certificato di regolare esecuzione del 01/02/2018 da parte del direttore dei lavori
arch. Maurizio Longhini e certificato di agibilità del Comune di Caldogno del 09/02/2018 e che da
tale documentazione risulta che il Centro di raccolto è gestito dalla società Soraris S.P.A.
Tenuto conto che la citata DGRV prevede che i Comuni “hanno facoltà di chiedere alla Provincia
l’autorizzazione a ritirare dalle utenze esclusivamente domestiche le tipologie di rifiuto urbano i cui
codici CER di riferimento non sono contemplati nel punto 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008,
come modificato dal D.M. 13 maggio 2009”.
Preso atto che in data 06/03/2018, prot. Provincia n. 15122 il Comune di Caldogno ha trasmesso la
documentazione completa relativa al Centro di raccolta rifiuti di via Leopardi che attesta il riavvio
del CDR a seguito dei lavori di ampliamento.
Dato atto che la società Soraris S.p.A. in qualità di gestore del CDR in data 19/11/2018, prot. n.
75558 ha chiesto l’autorizzazione alla raccolta dei rifiuti non previsti dal D.M. 08/04/2008 per il
codice CER 200301 “rifiuti urbani non differenziati” provenienti da ritrovamenti stradali, dalla
pulizia delle aree pubbliche e dalla vuotatura dei cestini in tali aree, conferiti dal gestore del servizio
e per gli ausili da incontinenza conferiti sua dalle utenze domestiche che dal gestore del servizio
pubblico allegando il lay out dell’impianto.
Considerato che a seguito della comunicazione del 23/11/2018, prot. n. 77130 di avio del
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione richiesta non sono pervenute
osservazioni/integrazioni da parte dei Soggetti coinvolti nel procedimento entro i termini ivi
indicati.
Rilevato che al fine di evitare la presenza di odori, come prescritto negli altri Centri di raccolta i
tempi di permanenza della tipologia dei rifiuti oggetto del presente provvedimento dovrà essere
inferiore alle 72 ore e in ogni caso la gestione deve essere effettuata in modo tale da non causare la
presenza di odori.
Dato atto che il centro di raccolta rifiuti di via Piave è gestito dalla Società Soraris S.p.A. come
risulta dalla citata delibera comunale e, conseguentemente, l’autorizzazione deve essere rilasciata in
capo al medesimo gestore.
Visto il D.M. 08/04/2008 e s.m.i..
Vista la DGRV n. 3043 del 20/10/2009.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020.
Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020.
Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019.
DETERMINA
1. La società Soraris S.p.A. è autorizzata al ritiro presso il centro di raccolta di via Leopardi in
comune di Caldogno la seguente tipologia di rifiuti:
Codice CER 20 03 01 “Rifiuti urbani non differenziati” limitatamente a quelli
abbandonai su strade e aree pubbliche e/o derivanti dalla pulizia delle medesime e
conferiti dal Gestore del servizio e gli ausili da incontinenza conferiti anche dalle
utenze esclusivamente domestiche.
2. I rifiuti dovranno essere depositati in contenitori a tenuta e coperti e avviati agli impianti di
recupero/smaltimento al massimo entro 72 ore, ovvero in tempi inferiori qualora si rendesse
necessario, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene,
3. I contenitori destinati alla raccolta degli ausili da incontinenza a disposizione degli utenti
devono essere separati dal contenitore per il conferimento dei rifiuti urbani provenienti da
ritrovamenti stradali, pulizia e dalla vuotatura dei cestini posti in aree aree pubbliche che
deve essere accessibile al solo gestore del Servizio pubblico.
4. Il centro di raccolta comunale dovrà essere gestito secondo le disposizioni previste dal D.M.
08/04/2008 e s.m.i. e dalla DGRV n. 3043 del 20/11/2009, e dalle future nuove disposizioni
normative qualora emanate.
5. Alla scadenza dell’attuale contratto di Servizio dovrà essere presentato da parte del Gestore
il nuovo contratto, ovvero, lo stesso dovrà comunicare la cessazione del servizio.
6. Dovranno essere mantenute attive le garanzie finanziarie previste dalla D.G.R. Veneto n°
3043 del 20/10/2009.
7. Il presente provvedimento ha validità di 10 anni a partire dalla data di emanazione.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
modificato dalla Legge 213/2012).
Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
Il presente provvedimento viene inviato alla società Soraris S.p.A., al Sindaco pro tempore del
Comune di Caldogno, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V. ed
all’ULSS n.8 Berica.
Vicenza, 11/01/2019
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
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Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI