Allegato A) - Bozza contratto di comodato

Allegato A

              PROVINCIA DI VICENZA
    COMODATO GRATUITO DI EDIFICIO SITO IN COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

                       TRA

la PROVINCIA DI VICENZA, c.f. 00496080243, con sede a Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1,

in persona del Dirigente del Settore Economico-Finanziario – Dott.ssa Caterina Bazzan,

nata a Vicenza il 02.01.1965 e residente a Vicenza in Via Maccà n. 7, a ciò autorizzata in

forza dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 44 del vigente Regolamento

Provinciale dei Contratti

                        E

………………... (di seguito denominato Comodatario) – con sede legale a …………. c.f.

……………., rappresentato da …………….. nella veste di ……………….. nato a ………….

il …………. e residente a ……..., in Via ………..

                    PREMESSO

   che la Provincia di Vicenza è proprietaria dell’edificio ubicato in via Albereria n.3 a

    Bolzano Vicentino fraz. Lisiera censito al catasto fabbricati del Comune di Bolzano

    V.no al foglio 21, particella n.103 e al catasto terreni al foglio 21 mapp. n.25.

   che la Provincia, in esecuzione della delibera consiliare n. 05 del 29/03/2018 ha

    emesso un avviso di manifestazione di interesse al fine di selezionare soggetti

    interessati alla valorizzazione del complesso immobiliare sopra descritto e alla

    sottoscrizione contestuale del presente contratto di comodato dell’immobile che

    avrà decorrenza dal 20/11/2019;

   che con determinazione n. ….. del ……... il soggetto aggiudicatario a titolo definitivo

    è risultato essere …………. con sede in ……….. Via …………..;

   che la Provincia ha quindi deciso di concedere in comodato d'uso gratuito il citato

    edificio a ………. che lo utilizzerà come sede delle proprie attività socio –

    assistenziali e di riabilitazione di persone con disabilità;
   che il comodatario avrà l’onere nel corso della validità del comodato di svolgere di

    alcuni lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ampliamento

    sull’immobile nell’ottica di una contestuale valorizzazione dello stesso;

   che gli interventi migliorativi dell’immobile da eseguirsi a cura dell’offerente, come

    meglio dettagliati nella stima sommaria allegata (All.1 “Ipotesi progettuale e quadro

    economico di spesa”) non si configurano per la parte proprietaria come corrispettivo

    del beneficio concesso al comodatario.


         Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:


             ART. 1 – Identificazione dell’immobile

1. La Provincia di Vicenza, come sopra rappresentata, concede in comodato gratuito a

…………... con sede in ……... Via …….., che, come sopra rappresentato accetta, l’

immobile inpiduato catastalmente al foglio 21, particella n.103 del catasto fabbricati e al

foglio 21 mapp. n.25 del catasto terreni del Comune di Bolzano V.no come meglio

rappresentata nella planimetria allegata (All.2 “Planimetria dell’immobile”).


            ART. 2 – Caratteristiche del comodato d’uso

1. Il fabbricato potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento di attività di interesse della
Provincia in campo socio-assistenziale e finalizzate alla riabilitazione e cura di persone
con disabilità.

2. La Provincia di Vicenza si riserva di verificare in qualsiasi momento il pieno rispetto

delle clausole previste attraverso l’esercizio del diritto di accesso all’immobile mediante

propri incaricati all’uopo autorizzati e previo avviso al comodatario. In particolare allo

scadere dei primi 5 anni di durata contrattuale si provvederà alla verifica dello stato di

attuazione del progetto presentato. Si riserva, altresì, il diritto di accesso ai locali per

eseguire lavori che discrezionalmente ritenga necessari e per tutto il tempo necessario

alla loro durata senza che questo comporti in capo alla parte proprietaria alcun obbligo nei

confronti dell’occupante anche ove ciò comporti la limitazione o temporanea sospensione

del godimento dell’immobile.
3. Alla consegna dell’immobile sarà redatto apposito verbale sottoscritto da entrambe le

parti. Dal verbale di consegna dovrà risultare, in modo fedele e veritiero lo stato di

conservazione dei locali, nonché una dichiarazione che il comodatario ha preso visione dei

locali, degli impianti ivi presenti e delle loro condizioni.


             ART. 3 – Diritti e doveri del comodatario

1. E’ onere del comodatario aggiudicatario adeguare a propria cura e spese l’intero
immobile realizzando gli interventi presentati in sede di offerta e dettagliati nella stima
sommaria allegata (All.1 “Ipotesi progettuale e quadro economico di spesa”).

2. Il comodatario è costituito custode del bene ed esonera espressamente il comodante da
ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivagli dal fatto od
omissioni di terzi. I danni eventualmente arrecati saranno verbalizzati in contraddittorio tra
il concedente e il comodatario all’atto della riconsegna o recupero dell’immobile, anche
mediante comparazione con il verbale di consegna.

3. Il comodatario non potrà concedere a terzi l’utilizzo dei locali assegnati in comodato in
alcun modo e con qualunque forma neppure in parte, né esercitare attività commerciali,
salvo espressa autorizzazione da parte della Provincia di Vicenza che valuterà di volta in
volta la compatibilità dell’uso alle finalità generali su richiamate. Rimane inteso che il
comodatario potrà, qualora le future esigenze associative e l’evoluzione della normativa
nazionale relativa al “terzo settore” richiedessero e/o consentissero una variazione
dell’assetto associativo e sociale, fermo restando il primario scopo volontaristico e di utilità
sociale (ONLUS), potrà mettere in atto tutte le iniziative necessarie per ottimizzare la
propria organizzazione, delle quali in ogni caso renderà edotta la Provincia;

4. Il comodatario è autorizzato ad effettuare i lavori sia sulla struttura che sugli impianti
attenendosi alla legislazione vigente e soltanto dopo aver richiesto ed ottenuto le
autorizzazioni o concessioni necessarie tra cui il relativo permesso edilizio.

5. Qualora il comodatario abbia eseguito lavori di miglioria o innovazione non autorizzati,
questi rimarranno di diritto acquisiti alla Provincia di Vicenza, senza che il comodatario
possa asportarli o pretendere corrispettivi per l’opera eseguita. Resta salvo il diritto del
concedente di chiedere al comodatario di rimettere in pristino l’immobile a sue spese. In
caso di inadempimento o rifiuto vi provvederà direttamente il concedente, addebitandone
la spesa al comodatario.

6. Sono a carico del comodatario le spese per le utenze d’uso di acqua, gas, energia
elettrica e telefono nonché la tariffa di igiene ambientale. A tal fine il comodatario
provvederà a stipulare direttamente con le aziende erogatrici dei servizi i singoli contratti di
fornitura ed a sottoscrivere le volturazioni che si rendessero necessarie.

7. Il comodatario deve conservare con cura, con pieto di darne copia o originale ad
estranei, le chiavi relative all’edificio avute in consegna.

8. Il comodatario deve segnalare a chi di competenza con tempestività l’insorgere di guasti
ed eventuali danni arrecati all’edificio e alle cose ivi esistenti, il cattivo funzionamento degli
impianti suddetti e degli infissi, il deterioramento di parti interne ed esterne dell’immobile
nonché alle Forze dell’Ordine l’insorgere di movimenti o rumori sospetti.



                  ART. 4 – Manutenzioni

Sono a carico del comodatario sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria
dell’attuale immobile e dei successivi ampliamenti e il mantenimento degli impianti in
conformità con la normativa vigente nonché delle aree facenti parte del complesso.
Tenuto conto dello stato manutentivo, della localizzazione, della dimensione dei locali, la
struttura necessita di interventi manutentivi per consentirne l’utilizzo di cui il comodatario

dichiara di essere già al corrente e disposto a sopportarne il relativo onere.



           ART. 5 – Durata del contratto – revoca e rinuncia

1. Il periodo contrattuale, decorrente dalla data del 20/11/2019, avrà una durata di ……..
(………..) anni e cioè fino al ………...

2. Alla scadenza del termine espressamente convenuto nel contratto il comodatario è
obbligato a restituire l’immobile libero da persone e cose e in normali condizioni di
manutenzione e funzionalità.
3. La Provincia di Vicenza può concedere, su richiesta del comodatario fatta pervenire
almeno sei mesi prima della scadenza del termine del comodato il diritto a godere
dell’immobile anche oltre tale data per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).

4. La parte proprietaria può revocare il comodato sull’immobile con preavviso di 6 (sei)
mesi per giusta causa. Senza voler considerare l’elencazione tassativa sono considerati
casi di giusta causa i seguenti motivi:
a)  il comodatario impieghi l’immobile per fini non conformi alle attività descritte al
    punto 2 comma 1;
b)  il comodatario non osservi con carattere di continuità le condizioni per la gestione,
    l’uso e la manutenzione dei locali;
c)  il comodatario non si serva dell’immobile con la diligenza del buon padre di famiglia
    o se ne serva, anche parzialmente, per uso perso da quelli indicati al punto 2 del
    presente contratto;
d)  il comodatario apporti modificazioni non autorizzate ai locali, nonché agli impianti;
e)  il comodatario non ottemperi nel godimento dei locali e relative pertinenze alle
    prescrizioni impartite con particolare riferimento agli interventi manutentivi
    obbligatori;
f)  il comodatario conceda a terzi senza permesso l’uso anche parziale dell’area
    assegnata o vi svolga attività non autorizzate;
g)  il comodato è stato ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci o su documenti
    risultati falsi;
h)  il comodatario non utilizzi i locali assegnati;
i)  il comodatario sia debitore moroso verso la Provincia di Vicenza.

5. La revoca dovrà essere comunicata al destinatario mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, o tramite PEC. La stessa conterrà il termine a partire dal quale il
comodato si intende revocato.

6. Nel caso in cui l’immobile non sia rilasciato entro i termini di cui sopra si procederà con
l’esecuzione forzata ed il risarcimento danni, e il comodatario sarà obbligato a pagare a
titolo di penale per ciascun giorno di indebita occupazione un importo pari a € 30,00 (euro
trenta/00).
Anche al di là dei casi previsti dai punti precedenti (recesso per giusta causa) il
comodatario potrà recedere dal contratto dando un preavviso alla controparte di 180
(centottanta) giorni, decorrenti dalla data del ricevimento della lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC. In caso di interruzione anticipata ad iniziativa della Provincia di
Vicenza, che non potrà essere data prima del compimento della metà della durata
contrattuale, questa potrà avvenire solo in caso di inpiduazione di altro immobile similare
da utilizzare da parte del comodatario per le medesime finalità.
                        ART. 6 – Prelazione

Al comodatario spetta il diritto di prelazione sui locali occupati nel caso in cui la proprietà li

voglia affittare alla scadenza naturale del comodato. In questo caso il comodatario avrà 30

giorni di tempo dalla comunicazione effettuata dalla proprietà per far pervenire una

proposta almeno equivalente a quella di un eventuale soggetto terzo interessato ai locali.



                       ART. 7 – Assicurazione

Il Comodatario provvederà alla stipula di idonea polizza assicurativa che comprenda il

rischio locativo e il rischio proprietario in caso di incendio e scoppio relativo al fabbricato

insistente sul mappale n. 913 del foglio n. 78 con massimale pari all’importo di

ricostruzione a nuovo del fabbricato. E’ richiesta anche un’assicurazione specifica a

copertura della responsabilità civile per danni a terzi. Per consentire l’applicazione dell’art.

1806 c.c. il valore dell’immobile è quantificato in € 2.400.00,00 (euro duemilioniquattro-

centomila/00) e dovrà essere adeguato tenendo conto del valore dell’immobile al termine

degli interventi di cui all’ipotesi progettuale presentata dal soggetto in sede di offerta.


                     ART. 8 – Rimborso imposte

Il comodatario si impegna a rimborsare ogni anno alla Provincia di Vicenza l’IMU se
dovuta.



                       ART. 9 – Registrazione

Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico del comodatario.



Vicenza,

  Per il Comodatario                         Per la Provincia di Vicenza
                                   Dott.ssa Caterina Bazzan

Allegati:

- All. 1: Ipotesi progettuale e quadro economico di spesa (All. C);
- All. 2: Planimetria dell’immobile (All. B);
- All. 3: Valutazione offerta (All. D).