Regolamento accesso civico

         P ro v i n c i a d i Vi c e n z a




       REGOLAMENTO IN MATERIA DI
A CCESSO CIVICO E ACCESSO G ENERALIZZATO

Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 dell''8 giugno 2017

           Entrato in vigore il 9 giugno 2017
                     Indice


Art. 1  Definizioni                  pag.  3
Art. 2  Oggetto                    pag.  3
Art. 3  Accesso generalizzato e accesso documentale  pag.  3
Art. 4  Legittimazione soggettiva           pag.  4
Art. 5  Istanza di accesso civico e generalizzato   pag.  4
Art. 6  Responsabili del procedimento         pag.  5
Art. 7  Soggetti Controinteressati           pag.  5
Art. 8  Termini del procedimento            pag.  6
Art. 9  Eccezioni assolute all’accesso generalizzato  pag.  7
Art. 10  Eccezioni relative all’accesso generalizzato  pag.  8
Art. 11  Richiesta di riesame              pag.  10
Art. 12  Motivazione del diniego all’accesso      pag.  10
Art. 13  Impugnazioni                  pag.  11




                       -2-
                       Art. 1
                      Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) “decreto trasparenza” il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n.
      97/2016;
    b) “accesso documentale” l’accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990;

    c)  “accesso civico” (o accesso civico “semplice”) l’accesso ai documenti oggetto degli
      obblighi di pubblicazione, previsto dall’art. 5, c. 1, del decreto trasparenza;
    d) “accesso generalizzato” l’accesso previsto dall’art. 5, c. 2, del decreto trasparenza.




                        Art. 2
                       Oggetto
   1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l’effettivo
esercizio dei seguenti diritti:
    - l’accesso civico che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le
      informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo
      ai sensi del decreto trasparenza;
    - l’accesso generalizzato che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati,
      documenti ed informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad
      obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.




                      Art. 3
             Accesso generalizzato e accesso documentale
   1. L’accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990,
resta disciplinato da tali norme; la Provincia ne dà attuazione in conformità a tali disposizioni ed
a quelle regolamentari appositamente adottate con delibere del Consiglio Provinciale nn.
8545/19 del 3 marzo 1998 e nn. 28752/51 del 2 giugno 1998.
   2. La finalità dell’accesso documentale ex legge n. 241/1990 è quella di porre i soggetti
interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive -
che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono
titolari. L’accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti persi da quelli
afferenti l’accesso civico (generalizzato e non).
   3. Il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello civico, è riconosciuto allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo
delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.



                        -3-
                       Art. 4
                  Legittimazione soggettiva
   1. L’esercizio dell’accesso civico e dell'accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale
diritto indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
   2. L’istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi
recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze
non devono essere generiche, ma consentire l’inpiduazione del dato, del documento o
dell’informazione di cui è richiesto l’accesso.
   3. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali
informazioni l’Amministrazione dispone.



                       Art. 5
              Istanza di accesso civico e generalizzato
  1. L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le
modalità previste dal «Codice dell’amministrazione digitale», di seguito denominato CAD.
Le istanze presentate per via telematica sono valide se:
  a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato
    è rilasciato da un certificatore qualificato;
  b) l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale
    (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
  c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
  d) trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica
    certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa
    identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con
    regole tecniche adottate ai sensi del CAD, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
    messaggio o in un suo allegato.
   2. Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente
presso gli uffici e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita
nel fascicolo.
   3. Se l’istanza ha per oggetto l’accesso civico “semplice” deve essere presentata al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono
indicati nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale della Provincia
(http://www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/accesso-civico). Ove tale
istanza venga presentata ad altro ufficio della Provincia, il responsabile di tale ufficio provvede
a trasmetterla al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel più
breve tempo possibile.
   4. Nel caso di accesso generalizzato, l’istanza va indirizzata all’ufficio indicato
dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale


                        -4-
(http://www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/accesso-civico)
   5. L’istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna.
   6. Tutte le richieste di accesso pervenute all’Amministrazione locale dovranno essere
registrate in ordine cronologico in una banca dati accessibile ai Dirigenti/Responsabili degli
uffici, al RPCT e all’OIV, con indicazione:
   -  dell’ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;
   -  dei controinteressati inpiduati;
   -  dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire
     l'accesso nonché l’esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai
     controinteressati
   7. Il RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull’esito delle istanze.


                      Art. 6
                 Responsabili del procedimento
  1. I Dirigenti/Responsabili degli uffici della Provincia garantiscono il tempestivo e
regolare flusso delle informazioni da pubblicare.
   2. Responsabile dei procedimenti di accesso di cui al precedente art. 2 è il
Dirigente/Responsabile dell’ufficio che riceve l’istanza, il quale può affidare ad altro dipendente
l’attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento, mantenendone
comunque la responsabilità.
   3. I Dirigenti/Responsabili dell’Amministrazione provinciale ed il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza controllano ed assicurano la regolare attuazione
dell’accesso sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento.
   4. Nel caso di istanze per l’accesso civico il Responsabile della prevenzione della
corruzione e trasparenza ha l’obbligo di segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di
inadempimento o adempimento parziale all’ufficio di disciplina della Provincia ai fini
dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare; la segnalazione degli inadempimenti
viene effettuata anche al vertice politico dell’amministrazione e all’OIV ai fini dell’attivazione
dei procedimenti rispettivamente competenti in tema di responsabilità. Se il documento,
l’informazione o il dato richiesti risultino essere già pubblicati sul sito istituzionale dell’ente nel
rispetto della normativa vigente, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al
richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.



                       Art. 7
                  Soggetti Controinteressati
  1. L’ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso generalizzato, se inpidua soggetti
controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della stessa,
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano
acconsentito a tale forma di comunicazione.



                         -5-
   2. I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici
dei seguenti interessi privati:
  a) protezione dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003;

  b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione;

  c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto
    d’autore e i segreti commerciali.
  3. Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne all’amministrazione
provinciale (componenti degli organi di indirizzo, dirigenti, P.O., dipendenti, componenti di altri
organismi).
   4. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono
presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso
tale termine, l’Amministrazione provinciale provvede sulla richiesta di accesso, accertata la
ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.
   5. La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l’istanza
riguardi l’accesso civico, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione
obbligatoria.



                      Art. 8
                  Termini del procedimento
  1. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e
motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del
relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi
nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma
per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della
comunicazione).
  2. In caso di accoglimento, l’ufficio competente di cui all’art. 5 del presente Regolamento
provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel
caso in cui l’istanza riguardi l’accesso civico, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i
documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso,
indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
  3. Qualora vi sia stato l’accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante
l’opposizione del controinteressato, la Provincia è tenuta a darne comunicazione a quest’ultimo.
I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici
giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine
di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al
difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.
  4. Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, la Provincia deve motivare l’eventuale
rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti
dalla normativa vigente.




                        -6-
                       Art. 9
              Eccezioni assolute all’accesso generalizzato
  1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso:
   1.1.) nei casi di segreto di Stato e nei casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina
      vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (tra cui la disciplina
      sugli atti dello stato civile, la disciplina sulle informazioni contenute nelle anagrafi
      della popolazione, gli Archivi di Stato)
      Inoltre è escluso:
      a) per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di pieto di
        pulgazione espressamente previsti dalla legge;
      b) nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che
        li regolano;
      c)  nei confronti dell’attività dell’Ente diretta all’emanazione di atti normativi,
        amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali
        restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;nei
        procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti
        informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
   1.2.) nei casi di pieti di accesso o pulgazione previsti dalla legge tra cui:
      -   il segreto militare;
      -   il segreto statistico;
      -   il segreto bancario;
      -   il segreto scientifico e il segreto industriale;
      -   il segreto istruttorio;
      -   il segreto sul contenuto della corrispondenza;
      -   i pieti di pulgazione connessi al segreto d'ufficio;
      -   i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui
         si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di
         patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle
         condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
      -   i dati idonei a rivelare la vita sessuale;
      -   i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è
         possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla
         situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
   2. Tale categoria di eccezioni all’accesso generalizzato è prevista dalla legge ed ha
carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni la Provincia è tenuta a rifiutare l’accesso
trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione
preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a
quello del diritto alla conoscenza diffusa.


                         -7-
   3. Nella valutazione dell’istanza di accesso, la Provincia deve verificare che la richiesta
non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto
ricadenti in una delle fattispecie indicate al primo comma.
   4. Per la definizione delle esclusioni all’accesso generalizzato di cui al presente articolo, si
rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione, che si intendono qui integralmente richiamate.


                      Art. 10
             Eccezioni relative all’accesso generalizzato
   1. I limiti all’accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e
privati di particolare rilievo giuridico che la Provincia deve necessariamente valutare con la
tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla pulgazione generalizzata
e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento.
  2. L’accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio
concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:
   a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico. In particolare sono sottratti all’accesso, ove
     sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i verbali e le informative
     riguardanti attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine
     pubblico, nonché i dati, i documenti e gli atti prodromici all’adozione di
     provvedimenti rivolti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
     l’incolumità e la sicurezza pubblica;
   b) la sicurezza nazionale;

   c) la difesa e le questioni militari. In particolare sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata
     la sussistenza del pregiudizio concreto, gli atti, i documenti e le informazioni
     concernenti le attività connesse con la pianificazione, l’impiego e l’addestramento
     delle forze di polizia;
   d) le relazioni internazionali;

   e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

   f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. In particolare, sono sottratti
     all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:
     - gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura
      civile, penale e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall’Autorità giudiziaria e
      comunque atti riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali;
     - i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della Corte dei
      Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente inpiduati
      soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative,
      contabili o penali;
   g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi
     conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell’Ente. In
     particolare sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio
     concreto:
     - gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di

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    privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando
    non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento
    abbiano assunto carattere di definitività,, qualora non sia possibile soddisfare prima
    l’istanza di accesso senza impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento
    dell’azione amministrativa o compromettere la decisione finale;
  - le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed i tempi
    del suo svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o
    sull'attività di enti pubblici o privati su cui l'ente esercita forme di vigilanza;
  - verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo
    preveda la segretezza dei lavori;
  - verbali   ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti
    amministrativi condotti su attività e soggetti privati nell’ambito delle attribuzioni
    d’ufficio;
  - pareri legali redatti dagli uffici provinciali, nonché quelli di professionisti esterni
    acquisiti, in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa
    corrispondenza.
3. L’accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un
  pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
  a)  la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in
     materia, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9. In particolare, sono
     sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i
     seguenti atti, documenti ed informazioni:
    -  documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante
      notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi
      riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
    -  relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali,
      personali, familiari di persone assistite, fornite dall’Autorità giudiziaria e
      tutelare o ad altri organismi pubblici per motivi specificatamente previsti da
      norme di legge;
    -  la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni;
    -  notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla
      corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell’attività
      amministrativa;
  b) la libertà e la segretezza della corrispondenza. In particolare sono sottratti
    all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti,
    documenti ed informazioni:
    -  gli atti presentati da un privato, a richiesta della Provincia, entrati a far parte
      del procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia
      di tutela dell’integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato
      chiede che siano riservati e quindi preclusi all’accesso;
    -  gli atti di ordinaria comunicazione tra enti persi e tra questi ed i terzi, non
      utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere

                       -9-
                       Art. 1
                      Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) “decreto trasparenza” il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n.
      97/2016;
    b) “accesso documentale” l’accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990;

    c)  “accesso civico” (o accesso civico “semplice”) l’accesso ai documenti oggetto degli
      obblighi di pubblicazione, previsto dall’art. 5, c. 1, del decreto trasparenza;
    d) “accesso generalizzato” l’accesso previsto dall’art. 5, c. 2, del decreto trasparenza.




                        Art. 2
                       Oggetto
   1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l’effettivo
esercizio dei seguenti diritti:
    - l’accesso civico che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le
      informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo
      ai sensi del decreto trasparenza;
    - l’accesso generalizzato che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati,
      documenti ed informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad
      obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.




                      Art. 3
             Accesso generalizzato e accesso documentale
   1. L’accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990,
resta disciplinato da tali norme; la Provincia ne dà attuazione in conformità a tali disposizioni ed
a quelle regolamentari appositamente adottate con delibere del Consiglio Provinciale nn.
8545/19 del 3 marzo 1998 e nn. 28752/51 del 2 giugno 1998.
   2. La finalità dell’accesso documentale ex legge n. 241/1990 è quella di porre i soggetti
interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive -
che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono
titolari. L’accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti persi da quelli
afferenti l’accesso civico (generalizzato e non).
   3. Il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello civico, è riconosciuto allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo
delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.



                        -3-
                      Art. 13
                     Impugnazioni
   1. Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di
riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente l’accesso generalizzato può proporre
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale con le modalità stabilite dalla legge. Il termine
previsto dal Codice del processo amministrativo, qualora il richiedente l’accesso generalizzato
si sia rivolto al difensore civico provinciale/regionale, decorre dalla data di ricevimento, da
parte del richiedente, dell’esito della sua istanza allo stesso
   2. In alternativa il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della
richiesta di accesso generalizzato, può presentare ricorso al difensore civico competente per
ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito la competenza è attribuita al
difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore). Il ricorso deve
essere notificato anche all’Amministrazione interessata.
   3. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il
difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo
comunica all’Amministrazione. Se l’Amministrazione non conferma il diniego o il differimento
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è
consentito.
   4. Se l’accesso generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati
personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il difensore civico provvede
sentito il Garante per la protezione dei dati personali il quale si pronuncia entro dieci giorni
dalla richiesta.
   5. Nel caso in cui la richiesta riguardi l’accesso civico (dati, informazioni o documenti
oggetto di pubblicazione obbligatoria), il RPCT ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui
alla normativa in materia di trasparenza.




                       - 11 -
                                                                  ACCESSO CIVICO
                                                           Provincia di Vicenza – Modello 1


                   RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
                     art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 e
           Regolamento della Provincia di Vicenza approvato con delibera n.                    __/2017


  Il/la sottoscritto/a cognome* ___________________________                       nome*___________________
  nato/a*____________________________________ (prov.__) il__________________________
  residente in*_________________________________________________________ (prov.__)
  via_________________________________________________________________ n.________
  e-mail                                                                   _______
  cell.___________________________ tel._________________________fax ___________________

  Considerata
[ ] l’omessa pubblicazione                      ovvero                [ ] la pubblicazione parziale

  del seguente documento/informazione/dato che in base alla                     normativa vigente non risulta
  pubblicato sul sito del Provincia di Vicenza.1
  …..................................................................................................................................................…

  …......................................................................................................................................................

                         CHIEDE
  ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013, e del Regolamento dell’Ente, la
  pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione al/alla medesimo/a dell’avvenuta
  pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza.

  Indirizzo per le comunicazioni _____________________________________________________2[
                        DICHIARA
  □ di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
  “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
  amministrativa”(1);


  (luogo e data)_________________________
                                                _________________________
                                                (firma per esteso leggibile)
(Si allega copia del proprio documento d’identità)

  * Dati obbligatori
(1) Art. 75, D.P.R. n. 445/2000: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui
1   Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a
    conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.
2   Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.
  all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
  eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.”
  Art. 76, D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
  previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
  L’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le
  dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
  indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi
  1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una
  professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici
  o dalla professione e arte”.
(2) Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo
  effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.


Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003)

Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dalla Provincia di Vicenza per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali in relazione al procedimento avviato.

Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio
al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello
stesso.

Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e
manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di
profili degli utenti del servizio.

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
 Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i
 soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali
 soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere
 comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di
 regolamento che lo preveda.

Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti,
erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma
anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.

Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Vicenza con sede in Contrà Gazzolle, 1.
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile del Settore.
                                                         ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
                                                              Provincia di Vicenza – Modello 2


                RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
                       art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e
           Regolamento della Provincia di Vicenza approvato con delibera n.                         /2017

                                                     Al Segretario Direttore Generale
                                                     della Provincia di Vicenza



Il/la sottoscritto/a cognome* _______________________________                         nome*_______________________
nato/a*__________________________________________ (prov.____) il__________________________
residente in*_______________________________________________________________(prov.)_______
via_________________________________________________________________________ n.________
e-mail __________________________________________________________________________________
cell.______________________________________tel._________________________fax__________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, e del Regolamento dell’Ente, disciplinanti il
diritto di accesso generalizzato a dati e documenti detenuti dall’Ente,

                                      CHIEDE
□ il seguente documento
…................................................................................................................................…................…

□ le seguenti informazioni
………………………………………………………………………………..…...............…......…

□ il seguente dato
….......................................................................................................................................................
                      DICHIARA
□ di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”(1);
□ di voler ricevere quanto richiesto, personalmente presso la Provincia, oppure al proprio indirizzo di
posta elettronica ______________________________________________________, oppure al seguente
n. di fax____________________________, oppure che gli atti siano inviati al seguente indirizzo
______________________________________________________________ mediante raccomandata
con avviso di ricevimento con spesa a proprio carico. (2)

(luogo e data)_________________________
                                                   _________________________
                                                   (firma per esteso leggibile)
(Si allega copia del proprio documento d’identità)

*Dati obbligatori
(1) Art. 75, D.P.R. n. 445/2000: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui
  all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
  eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.”
  Art. 76, D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
  previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
  L’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le
  dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
  indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi
  1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una
  professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici
  o dalla professione e arte”.
(2) Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo
  effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003)

Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dalla Provincia di Vicenza per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali in relazione al procedimento avviato.

Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio
al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello
stesso.

Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e
manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di
profili degli utenti del servizio.

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
 Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i
 soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali
 soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere
 comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di
 regolamento che lo preveda.

Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti,
erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma
anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.

Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Vicenza con sede in Contrà Gazzolle, 1.
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile del Settore.
                                COMUNICAZIONE AI SOGGETTI CONTROINTERESSATI
                                               Provincia di Vicenza – Modello 3




           COMUNICAZIONE AI SOGGETTI CONTROINTERESSATI
                     art. 5, c. 5, D.Lgs. n. 33/2013 e
         Regolamento della Provincia di Vicenza approvato con delibera n. _____/2017


Prot. n. ______

                                           Al Sig/ Alla Ditta


Oggetto: Richiesta di accesso generalizzato - Comunicazione ai soggetti controinteressati ai sensi
     dell’art. 7 del vigente regolamento sull’accesso civico ad atti e documenti (art. 5, c. 5,
     D.Lgs. n. 33/2013)



       Si  trasmette  l’allegata  copia   della  richiesta  di  accesso   generalizzato   del  sig.
_________________________________________, pervenuta a questo Ente in data ______________,
prot. ________________, per la quale Lei/la spett. Società da Lei rappresentata è stata inpiduata quale
soggetto controinteressato ai sensi delle vigenti disposizioni (1).


       Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, le SS.LL., quali soggetti
controinteressati, possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di
accesso trasmessa.


       Si fa presente che decorso tale termine senza che alcuna opposizione venga prodotta,
l’Amministrazione provvederà comunque sulla richiesta di accesso.



                                Il Dirigente/Responsabile del procedimento




Allegato: Richiesta prot. _____
_____________________________________________________________________________
(1)I soggetti controinteressati, sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi
privati di cui all’art. 5-bis, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013:
a) protezione dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003;
b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art. 15 Costituzione;
c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
                       Art. 4
                  Legittimazione soggettiva
   1. L’esercizio dell’accesso civico e dell'accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale
diritto indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
   2. L’istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi
recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze
non devono essere generiche, ma consentire l’inpiduazione del dato, del documento o
dell’informazione di cui è richiesto l’accesso.
   3. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali
informazioni l’Amministrazione dispone.



                       Art. 5
              Istanza di accesso civico e generalizzato
  1. L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le
modalità previste dal «Codice dell’amministrazione digitale», di seguito denominato CAD.
Le istanze presentate per via telematica sono valide se:
  a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato
    è rilasciato da un certificatore qualificato;
  b) l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale
    (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
  c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
  d) trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica
    certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa
    identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con
    regole tecniche adottate ai sensi del CAD, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
    messaggio o in un suo allegato.
   2. Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente
presso gli uffici e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita
nel fascicolo.
   3. Se l’istanza ha per oggetto l’accesso civico “semplice” deve essere presentata al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono
indicati nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale della Provincia
(http://www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/accesso-civico). Ove tale
istanza venga presentata ad altro ufficio della Provincia, il responsabile di tale ufficio provvede
a trasmetterla al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel più
breve tempo possibile.
   4. Nel caso di accesso generalizzato, l’istanza va indirizzata all’ufficio indicato
dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale


                        -4-