su_1170_2019_dete.pdf
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 1170 DEL 02/08/2019
Servizio VIA VINCA
OGGETTO: ESCLUSIONE PROCEDURA DI VIA ART. 19 D.LGS. 152/2006 E S.M.E I. -
DITTA: INCOS ITALIA SPA
PROGETTO: SCREENING EX ART. 13 L.R. 4/2016 PER ATTIVITÀ ESISTENTE DI
RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI (INERTI).
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO: COMUNE DI VICENZA
IL DIRIGENTE
Vista la documentazione presentata con nota in data 16 maggio 2019 prot. n. 27290, da parte della
ditta Incos Italia spa con sede legale e operativa in comune di Vicenza in via dell’Economia n.90,
relativa al progetto di un “Screening ex art. 13 L.R. 4/2016 per attività esistente di recupero rifiuti
non pericolosi (inerti)..” richiedendo, contestualmente, l’attivazione della procedura di verifica ai
sensi dell’art.19 del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare dell’art.13 LR 4/2016.
Dato atto che il progetto proposto rientra nella tipologia progettuale indicata al punto 7. progetti di
infrastrutture, lettera z.b) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità
complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9,
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” dell'allegato IV della parte seconda
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e i..
Tenuto conto che la verifica per tali progetti rientra tra le competenze inpiduate in capo alla
Provincia dalla Legge Regionale n. 4/2016 (Allegato A), con riferimento alla tipologia degli
interventi, come inpiduati negli allegati III e IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 19 c.2 del D.Lgs 152/2006, è stata effettuata tempestiva
pubblicazione sul sito provinciale dello studio preliminare ambientale e che ne è stata data
informativa al pubblico sul sito web della Provincia in data 27-05-2019 , contestualmente alla
comunicazione di avvio procedimento alle amministrazioni e agli enti interessati per le opportune
valutazioni di competenza.
Considerato che il citato art. 19 prevede che l'autorità competente, verificato che il progetto non
abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente, dispone l'esclusione dalla procedura di
valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni, ovvero, se il progetto ha
possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente, applica le disposizioni del comma 9 del
presente articolo.
Tenuto conto che sono pervenute, ai sensi dell'art.19 c.4 del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti
osservazioni.
- comune di Vicenza, prot 36147 del 02/07/2019 , trasmesse al proponente per le considerazioni di
copia informatica per consultazione
pertinenza, con nota n.37357 del 8-7-2019, all’interno della comunicazione con la quale è stata
inoltrata la richiesta di integrazione;
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, prot 36441 del 03/07/2019, trasmesse al proponente
per le considerazioni di pertinenza, con nota n.37357 del 8-7-2019, all’interno della comunicazione
con la quale è stata inoltrata la richiesta di integrazione;
- Autorità di bacino Alpi Orienrtali, prot 37191 dell’8-7-2019, trasmesse al proponente per le
considerazioni di pertinenza, con nota n.37684 del 9-7-2019.
Dato atto che il Comitato tecnico provinciale VIA, nella seduta del giorno 1-08-2019, ha disposto
l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale con le prescrizioni contenute nel parere
n.18/2019 allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
Ritenuto di far proprie le citate prescrizioni/raccomandazioni al fine di mitigare gli impatti
ambientali e monitorare nel tempo la situazione aziendale.
Dato atto che non è oggetto della presente procedura la verifica della conformità urbanistica/edilizia
dell'intervento e tenuto conto che rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali
pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati necessari per l'autorizzazione
dell'intervento.
Vista l’istruttoria del Comitato tecnico provinciale VIA conservata agli atti.
Viste le norme di procedura di VIA di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della
Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 ID PROC 45.
Vista la Legge Regionale 4 del 18 febbraio 2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021.
Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;
DETERMINA
1. che il progetto della ditta Incos Italia spa con sede legale e operativa in comune di Vicenza
comune di Vicenza in via dell’Economia n.90 relativa al progetto di un “ “Screening ex art.
13 L.R. 4/2016 per attività esistente di recupero rifiuti non pericolosi (inerti)..”” è escluso
dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06 e alla
L.R. 4/2016 e s.m.i. con le prescrizioni riportate nel parere n.18/2019 allegato alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. che il Responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione del presente
provvedimento sul sito di questa Provincia e, in modo sintetico, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto;
3. che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 33/2013;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta e consulente, al comune di Vicenza, ad
ARPAV, all’ULSS n.8 Berica, al Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, al Consorzio di
Bonifica Alta Pianura veneta, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo
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Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e
Vicenza, a Viacqua spa
5. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
6. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
INFORMA
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
del presente atto, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione del presente atto.
Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta,
autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento.
Vicenza, 02/08/2019
Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
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RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI (INERTI).
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO: COMUNE DI VICENZA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 02/08/2019.
Vicenza, 02/08/2019
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
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AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contra’ Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Incos Italia S.p.A.
PARERE N. 18/2019
Oggetto: Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi costituiti da inerti e rocce da scavo (art. 13
L.R. 4/2016).
PROPONENTE: Incos Italia spa
SEDE LEGALE: Via dell’Economia n. 90 – Vicenza
SEDE INTERVENTO: Via dell’Economia n. 90 – Vicenza
TIPOLOGIA ATTIVITÀ: Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi.
PROCEDIMENTO: Verifica di assoggettabilità ex art.19 del D.Lgs. 152/2006.
MOTIVAZIONE V.I.A: ALLEGATO IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - 7. Progetti di
infrastrutture z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non
pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante
operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
COMUNE INTERESSATO: \\\
DATA DOMANDA: 16 maggio 2019
DATA PUBBLICAZIONE: 27 maggio 2019
DATA INTEGRAZIONI: 25 luglio 2019
DOCUMENTAZIONE TECNICA ED ELABORATI GRAFICI PRESENTATI
- Allegato 1 Autorizzazioni in essere/Certificazioni in essere.
- Allegato 2 Catastale/CDU
- Allegato 3 Planimetria
- Allegato 4 Valutazione impatto acustico
- Allegato E Relazione DGR 1400.17 – verifica di incidenza ambientale.
- Relazione ex art. 13.
PREMESSE ED UBICAZIONE
La Società INCOS ITALIA SPA ha sede legale ed operativa nel Comune di Vicenza (VI), in Via
dell’Economia, n. 90; l’oggetto principale dell’attività è “la costruzione, la ristrutturazione, il restauro, la
manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici civili, commerciali, direzionali, industriali e monumentali,
completi di impianti, opere connesse ed accessorie, comprese le opere speciali in cemento armato e le
fondazioni speciali; la lottizzazione di terreni nonché la realizzazione in proprio o per conto terzi, anche in
appalto, delle opere di urbanizzazione primaria” ed effettua anche le attività di recupero di rifiuti inerti,
provenienti dai propri cantieri, classificati speciali non pericolosi, per un massimo di 6.000 ton/anno e per
una quantità massima di messa in riserva di 6.000 tonnellate.
Il rinnovo di questa ultima attività obbliga la ditta a presentare una domanda di verifica di assoggettabilità
alla V.I.A., in quanto, ai sensi dell’art 13 “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni” della Legge Regionale n.
4 del 18 febbraio 2016
L’attività di recupero, nel sito interessato, è autorizzata in regime semplificato dal 2006, al recupero di rifiuti
inerti, classificati speciali non pericolosi, provenienti da attività edili della ditta stessa e riconducibili alla
tipologia di recupero 7.1 (rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non,
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comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie,
telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto).
La Società non chiede alcuna modifica per la quantità di rifiuti trattati (6.000 ton/anno), ma intende ridurre
la quantità di rifiuti in messa in riserva a 2.000 tonnellate
L’area inpiduata è composta da
- superfici drenanti: aree verdi, aree di deposito materiali da cava e materiale che ha cessato la qualifica di
rifiuto;
- superfici non drenanti: capannoni, piazzali dove avvengono attività di produzione conglomerato
cementizio e recupero rifiuti, parcheggi (sotto tettoia)
La zona per lo stoccaggio dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto e la lavorazione dei rifiuti
inerti ha un’area complessiva di circa 3000 m 2 .
L’area di pertinenza di INCOS ITALIA S.p.A. si trova all’interno della Zona Industriale di Vicenza Ovest e vi
si accede da Via dell’Economia. In fregio al sito, passa la Roggia Dioma.
Ortofoto del sito
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ESAME ISTRUTTORIO
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
In riferimento alla procedura inpiduata dall'art. 13 della L.R. 4/2016, la DGR 1979/2016 definisce i
contenuti della relazione da allegarsi all'istanza , così come inpiduati nella DGR 1020/2016, indicando la
necessita di prevedere anche una descrizione degli impatti sulle matrici ambientali interessate connessi
all'esistenza dell'opera, all'utilizzazione delle risorse naturali, all'emissione di inquinanti, alla creazione di
sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti, finalizzata all'inpiduazione delle eventuali misure di
mitigazione necessarie.
L’inpiduazione delle matrici ambientali interessate potrebbe essere utilmente integrata attraverso l’analisi
della strumentazione Programmatoria/Pianificatoria che in prima istanza, visto il contesto, potrebbe essere
rappresentata dalle sensibilità evidenziabili dall’esame del:
Piano di Gestione Rischio Alluvioni
Da verifiche fatte la zona a ridosso della Roggia Dioma risulta interna ad aree interessate a classi di rischio e
classi di altezza idrica.
Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)
Da verifiche fatte tutta l’area interessata dall’impianto è inpiduata come area P2 - Pericolosità idraulica
media.
Piano di Tutela delle Acque
. A pag. 24 della Relazione si afferma solo che “ … Ai sensi della normativa regionale sul Piano di Tutela
delle Acque e delle modalità di gestione del deposito dei rifiuti, la ditta raccoglie e recupera le acque
meteoriche per l’utilizzo nell’impianto di produzione di calcestruzzo. … “.
PAT
Nel cap 4.4 SUOLO E SOTTOSUOLO, sono stati riportati degli estratti, senza alcun commento, delle tavole e
relative legende su Carta Geolitologica e Carta Idrogeologica, senza alcun commento alle stesse.
Da notare che la tavola “P.A.T. - Carta Idrogeologica” inpidua l’area interessata dall’impianto come area
soggetta ad inondazioni periodiche.
Nell’analisi della Carta delle Invarianti non si mette in rapporto l’impianto con l’invariante di natura
ambientale “corsi d’acqua e principali arginature artt. 11 e 12” presente ai margini dell’area interessata.
Nell’analisi della Carta delle Fragilità si evidenzia il fatto che l’area interessata dall’impianto “ si trova su
terreni idonei a condizione, art. 14 cod. 01 nonché in aree identificate come esondabili o a ristagno idrico.”, si
riportano le relativi norme ma non si mette in relazione l’impianto con dette fragilità.
Nell’analisi della Carta delle Trasformabilità si afferma che “La roggia Dioma è l'unico elemento di rilievo
ambientale nell'area, identificato anche come corridoio ecologico principale” ma non si mette in relazione l’impianto
con detta peculiarità.
Si ritiene opportuno, a riguardo, richiedere che si verifichino le suddette criticità, al fine di inpiduare
eventuali priorità nell’identificazione della proposta delle misure di mitigazione.
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
L’attività di recupero, nel sito interessato, è autorizzata in regime semplificato dal 2006, ai sensi del D.M. 5
febbraio 1998 e s.m.i., al recupero di rifiuti inerti, classificati speciali non pericolosi, provenienti da attività
edili della ditta stessa.
La ditta è titolare delle seguenti autorizzazioni/iscrizioni:
con provvedimento N. Registro 205/Acqua Suolo Rifiuti/ 2015 del 04/12/2015 è iscritta al numero 11/2006
del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero in regime semplificato, con
scadenza il 03/10/2020.
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La tipologia di recupero rifiuti, per la quale la ditta è iscritta, è la 7.1, i cui codici CER autorizzati sono
elencati nella tabella sottostante.
7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese
le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie,
telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto
TABELLA
7.1.3 Attività di recupero
Messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l’edilizia mediante
fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e
separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l’ottenimento di frazioni inerti di natura
lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in
allegato 3 al presente decreto [R5].
7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti
Materie prime secondarie per l’edilizia con caratteristiche conformi all’allegato C della Circolare del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.
La quantità massima trattata dall’impianto per la tipologia 7.1 è 6.000 tonnellate all’anno, mentre
la quantità massima di messa in riserva per la tipologia 7.1 è di 6.000 tonnellate.
La Società non chiede alcuna modifica per la quantità di rifiuti trattati (6.000 ton/anno).
Invece, intende ridurre la quantità di rifiuti in messa in riserva a 2.000 tonnellate.
Il valore di quantità massima per la tipologia 7.1 è ricompreso nei limiti quantitativi riportati nell’Allegato 4,
Suballegato 1, “Determinazione delle Quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all’Allegato 1,
Suballegato 1 del D.M. 5/2/1998”, ai sensi del DM del 5 aprile 2006, n. 186, art. 1, comma 1, lettera n).
La classe di appartenenza è la numero 4: superiore o uguale a 6.000 ton e inferiore a 15.000 ton.Quantità e
tipologia dei rifiuti.
Il processo di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi si sviluppa nelle seguenti fasi:
Arrivo dei rifiuti, senza necessità di un settore di conferimento in quanto i rifiuti da recuperare
provengono esclusivamente da cantieri propri, dove sono preventivamente, preparati, verificati ed
accompagnati da tutta la documentazione necessaria;
Messa in riserva in area apposita, inpiduata in planimetria con la dicitura “messa in riserva da attività di
demolizione”;
Carico del materiale nella tramoggia del frantoio attraverso idonei escavatori o pale meccaniche;
Vagliatura del materiale attraverso un tappeto vibrante, con sottovaglio direttamente convogliato nel
nastro trasportatore, mentre il materiale più grossolano entra nella bocca di carico;
Macinazione del materiale in un frantoio a mascelle;
Scarico del materiale frantumato in un nastro trasportatore;
Selezione del materiale ferroso attraverso una calamita;
Uscita del materiale dal nastro trasportatore;
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Stoccaggio del materiale su area pavimentata, cumulo 1R in planimetria, al fine di conseguire la conformità
del materiale ai sensi della Circolare Ministeriale del 15 luglio 2005, n.UL/2005/5205.
Tutte le fasi sopra descritte avvengono su area pavimentata e dotata di sistema di raccolta delle acque
meteoriche.
L’impianto di macinazione/selezione/vagliatura è costituito dall’impianto MERCURIO, fornito alla INCOS
ITALIA SPA dalla Officine Meccaniche di Ponzano Veneto S.p.A.
La macchina ha una produzione massima di 70 t/h e pesa 20 t.
Lo stoccaggio dei materiali avviene sul piazzale aziendale, che, come già anticipato, è sudpiso in zone a
seconda della tipologia di materiali stoccati.
Tutto ciò che riguarda la gestione dei rifiuti, stoccaggio e lavorazioni, si trova all’interno di una zona
pavimentata in asfalto, dotata di una pendenza tale per cui le acque meteoriche che insistono sull’area sono
convogliate in una canaletta afferente ad una vasca interrata di capacità 10 m3.
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Da questa vasca (visibile in planimetria) l’acqua, tramite un sistema di pompe, è trasferita e stoccata nelle
vasche deputate alla realizzazione del calcestruzzo.
Nella zona, con area di circa 3000 m2, evidenziata in planimetria, si trovano:
Messa in riserva per la tipologia 7.1
Area di lavorazione rifiuti
Area stoccaggio materiale in attesa di conformità alla circolare del luglio 2005
Area stoccaggio materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto.
Integrazioni da richiedere alla Ditta in materia di rifiuti:
specificare le modalità di verifica dei rifiuti in ingresso, in particolare se entrano con analisi oppure
secondo i criteri previsti, per rifiuti da demolizione selettiva, dalla D.G.R. Veneto n. 1773 del 28
agosto 2012 “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attivita' di costruzione e demolizione.
D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152; L.R. 3/2000”;
dichiarare il quantitativo giornaliero massimo dell’attività di recupero (in tonnellate/giorno);
chiarire il motivo per cui è stato richiesto il rifiuto con codice EER 101311 “rifiuti della produzione
di materiali compositi a base di cemento, persi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10”,
considerato che il capitolo 10 riguarda i “rifiuti provenienti da processi termici” e 10 13 “rifiuti della
fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali”;
compilare ed inviare le schede della modulistica vigente relativa all’attività di recupero rifiuti in
procedura semplificata, scaricabile dal sito internet della Provincia di Vicenza:
http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente/procedura-semplificata-per-attivita-di-
recupero
inviare l’attestazione del pagamento dei diritti di iscrizione al Registro Provinciale per l'anno 2019,
ai sensi del D.M. n. 350/1998;
compilare e trasmettere lo schema di calcolo della polizza fideiussoria scaricabile dal sito della
Provincia all’indirizzo di cui sopra;
valutare l’opportunità di adeguare la polizza fideiussoria ai nuovi quantitativi di messa in riserva
istantanea pari a 2000 tonnellate (la polizza attuale copre un importo di € 40200 riferito a 6000
tonnellate e scade 06/11/2020).
QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Aria
Le emissioni, provenienti dal recupero e lavorazione inerti, sono emissioni diffuse.
L’impianto di frantumazione è dotato di un sistema di abbattimento delle polveri, che consiste in una linea
di ugelli, posti lungo i nastri trasportatori, che nebulizzano acqua sul materiale in lavorazione, in modo che
questo rimanga umido e non porti alla generazione di polveri.
Alcune zone dell’area, dove insistono le lavorazioni e gli stoccaggi, sono periodicamente bagnate manual-
mente.
Acque
L’attività di recupero rifiuti non necessita di acqua di lavorazione, non essendoci trattamenti ad umido, ma
solo trattamenti a secco e le acque, prelevate da acquedotto, sono utilizzate per evitare fenomeni di
polverosità come descritto nel sottocapitolo riguardante le emissioni; mediamente, il consumo d’acqua si
attesta su un valore annuo di circa 50 metri cubi.
L’attività di recupero rifiuti inerti non prevede lo scarico di acque di lavorazione.
Per le gestione delle acque meteoriche di dilavamento, invece, le zone dedicate alla messa in riserva ed alla
attività di recupero sono dotate di una pavimentazione in asfalto, con la raccolta totale di tali acque, raccolte
tramite un sistema di vasche interrate e riutilizzate nella produzione del conglomerato cementizio.
Di seguito, si illustra il sistema di gestione delle acque:
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raccolta delle acque di dilavamento della zona di messa in riserva, lavorazione dei rifiuti, e stoccaggio del
materiale in attesa di conformità, mediante convogliamento delle stesse all’interno di una canaletta che le
invia ad una vasca interrata;
tramite un sistema di pompe, le acque sono convogliate nelle vasche a servizio dell’impianto di
conglomerato cementizio;
riutilizzo delle acque nella produzione di conglomerato cementizio.
Suolo e sottosuolo
Il suolo e il sottosuolo non sono interessati dall’attività della ditta. I rifiuti e le lavorazioni afferenti sono su
una superficie in asfalto che protegge il suolo ed il sottosuolo dalla penetrazione di possibili sostanze
inquinanti. Si fa comunque presente che i rifiuti trattati sono classificati speciali non pericolosi e quindi, per
loro natura, non contengono sostanze nocive per l’ambiente, oltre soglie definite; è presente un pozzetto a
tenuta per la raccolta di eventuali spanti nell’area di stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi, all’interno del
capannone.
Le sostanze liquide potenzialmente contaminanti o pericolose sono stoccate all’interno di contenitori a
doppia camera o in contenitori dotati di bacino di contenimento, dotati di un indicatore visivo di livello ed
opportunamente provvisti di etichettatura di sicurezza.
Rumore
La rumorosità delle lavorazioni è data dai macchinari e dalla movimentazione mezzi.
Il clima acustico in cui si inserisce l’attività è definito dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale,
approvato con delibera comunale n. 12 del 23.02.2011.
Il sito si trova in area acustica di classe V – aree prevalentemente industriali.
Il giorno 21 novembre 2012, è stata effettuata una indagine sula rumorosità derivante dalla lavorazione di
frantumazione inerti e le conclusioni dell’indagine sono le seguenti:
- le posizioni a cui fare riferimento per i limiti di emissione, cioè in prossimità della sorgente, sono la n. 1 e la
n. 2 e tali limiti, per il periodo diurno, sono rispettati (per la classe V sono 65 dBA);
- i limiti di immissione per il periodo diurno, misurati o calcolati in prossimità dei ricettori A e B, sono
rispettati (per la classe V sono 70 dBA);
- la differenza, tra rumore ambientale e residuo dei valori calcolati in facciata ai recettori, non supera i 5
dBA, pertanto si può ritenere che anche i limiti per la valutazione del criterio differenziale siano rispettati.
Paesaggio
Il presente aspetto ambientale non risulta trattato e se ne chiede analisi e valutazione.
Viabilità
I mezzi che insistono nel sito, con una portata superiore alle 10 tonnellate e fino alle 44 tonnellate, dedicati al
trasporto dei rifiuti da trattare dai propri cantieri, sono mediamente in numero di 1 al giorno (nella
condizione attuale, di crisi del settore dell’edilizia, i mezzi sono circa 1 la settimana).
Il sito è ubicato in Comune di Vicenza, all’interno della Zona Industriale Ovest, in Via dell’Economia, n. 90,
con accesso dal casello di Vicenza Ovest, tramite l’autostrada A4, da Est e da Ovest.
Da Est, vi si accede anche tramite la ”tangenziale Sud” di Vicenza, Viale Annecy.
Da Nord, vi si accede tramite Viale del Sole/Viale degli Scaligeri.
L’attività non cambia e, vista la rete stradale e autostradale, che si sviluppa presso il sito, si reputa che il
traffico, provocato dai mezzi della ditta per il trasporto di rifiuti, abbia un’incidenza assolutamente
trascurabile sul traffico complessivo dell’area industriale.
Risorse naturali, Flora, Fauna, V.Inc.A.
Il presente aspetto ambientale non risulta trattato e se ne chiede analisi e valutazione.
Salute dei Lavoratori e delle persone
Il presente aspetto ambientale non risulta trattato e se ne chiede analisi e valutazione.
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MISURE MITIGATIVE PROPOSTE
Gli apprestamenti implementati dalla ditta fin dal suo insediamento si rilevano indubbiamente a tutt’oggi
efficaci sotto il profilo ambientale e, data l’assenza di criticità e anche considerata la concreta modesta
consistenza dell’impianto in questione, non risulterebbe necessaria l’implementazione di ulteriori interventi
di mitigazione.
In relazione alle possibili misure mitigative richieste dalla nuova procedura di verifica introdotta dall’art.13
della L.R. n.04/2016, tuttavia, la ditta ha proposto, per migliorare l'inserimento ambientale dell'attività di
trattamento rifiuti, fungendo non solo da mascheramento visivo, ma anche come contributo al
miglioramento della qualità dell'aria, assorbendo anidride carbonica e fungendo da barriera per le eventuali
polveri fuggitive verso le aree più sensibili, poste ad est, un miglioramento vegetazionale ed un inserimento
di nuove essenze arboree in un'area all'interno della proprietà in prossimità della roggia Dioma.
In particolare la piantumazione di essenze arboree ed arbustive è prevista nell'area identificata in
planimetria, per un totale di circa 700 m2, al confine S-E della committente.
Si prospetta la sistemazione della vegetazione esistente, ripulendo il fondo da specie invasive come il rovo
ed eliminando specie alloctone come l'ailanto. Nell'area libera, si prospetta di piantare alcune specie arboree
idonee all'area in continuità con la vegetazione presente lungo la roggia Dioma al fine di rafforzare la
struttura ecotonale del corridoio ecologico da essa rappresentato; tra le specie prescelte si indicano alcune
essenze con particolari caratteristiche di assorbimento di CO2 ed altri inquinanti.
La sequenza di impianto sarà a discrezione del fornitore in base alle caratteristiche di fitoconsociazione, di
esposizione e di necessità trofiche ed idriche, con il vincolo di seguire l'alternanza di specie.
v
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Il progetto necessita delle seguenti integrazioni:
1) è opportuna la presentazione di un elaborato specifico che illustri la planimetria di progetto, ed i i sesti di
impianto, oltre ad un computo metrico estimativo della sistemazione a Verde che riporti
genere e specie delle piante arboree utilizzate
le loro idonee dimensione (crf fusto non inferiore a 18-20 cm per gli alberi; H minima 150 cm per
gli arbusti)
costi di manutenzione per un periodo di almeno tre anni.
2) L'acqua meteorica raccolta dalla zona "rifiuti" è portata a vasca di stoccaggio utilizzata per la produzione
di calcestruzzo: si chiede di specificare il punto di scarico del “troppo-pieno”.
3) Quali verifiche di tenuta siano previste, relativamente alle cisterne di gasolio.
4) Documentazione di Valutazione di Impatto Acustico aggiornata, riferibile e contestuale alla richiesta in
esame per la valutazione degli impatti relativi alla matrice rumore relativi al caso specifico. Analisi e valuta -
zioni del dato per norma di legge non devono essere superiori ad un periodo superiore ai tre anni (a seconda
della complessità del caso, delle possibili fluttazioni delle emissioni sonore caratteristiche delle sorgenti pre-
senti nell’area di indagine e delle possibili eventuali sovrastime/sottostime dei livelli sonori da verificarsi da
parte dei tecnici competenti), la documentazione presentata dai tecnici competenti riportava verifiche con-
dotte nel 2012.
Le integrazioni fornite hanno soddisfatto quanto richiesto, anche in relazione alle osservazioni pervenute e
trasmesse al proponente.
VALUTAZIONE FINALE D’IMPATTO
CONCLUSIONI
La presente procedura riguarda un’attività esistente in fase di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio,
secondo quanto introdotto dall’art.13 della L.R. n.04/2016.
Non si ravvedono condizioni di contrasto ovvero ostative circa i vincoli territoriali vigenti.
Il grado di approfondimento documentale, la tipologia degli elaborati e l’accuratezza degli elementi ivi
riportati possono essere considerati adeguati alle finalità che il proponente intende conseguire e conformi a
quanto previsto dalla DGRV 1020/2016.
Non sussistono osservazioni contrarie alla prosecuzione dell’attività.
La considerazione degli impatti, riferibili alle specifiche attività oggetto dell’istanza, porta a ritenere come il
progetto non comporta pressioni o effetti/impatti significativi sull'ambiente determinati dall’esercizio
dell’impianto ovvero la possibilità di interventi mitigativi particolari rispetto alla realtà esistente consolidata.
Il progetto non determina, inoltre, alcun impatto aggiuntivo e/o significativo rispetto all’esercizio corrente.
Rispetto al territorio circostante l’iniziativa in esame va interpretata positivamente, sussistendo un’assenza
di rischi ambientali, sanitari ed ecologici.
Tutto ciò premesso si propone di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
al non assoggettamento alla V.I.A. con le prescrizioni di seguito citate.
1. L’azienda è comunque impegnata ad acquisire il rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.).
2. Entro il 31 dicembre 2019 dovrà essere dato conto dello stato di avanzamento delle opere di mitigazione
proposte, con eventuale crono-programma di completamento dei lavori.
3. Con frequenza triennale dovrà essere effettuata l’indagine acustica di verifica del rispetto del criterio
differenziale e del limite di emissione, mirata ai ricettori presenti in prossimità dell’impianto.
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- le modalità di effettuazione delle misurazioni, sia con riguardo al campionamento spaziale (scelta dei punti
di misura), sia con riguardo al campionamento temporale (scelta dei tempi di misura), saranno comunicate
con congruo preavviso ad Arpav;
- nel caso i valori non siano rispettati, dovranno essere messi in opera i correttivi necessari, mediante una
specifica progettazione da presentarsi all’Amministrazione comunale ed ARPAV, a cui, nel frattempo,
saranno stati comunicati i risultati delle analisi.
Il monitoraggio – con gli impianti, macchinari e mezzi funzionanti a pieno regime, comprendendo verifiche
fonometriche anche rivolte all’analisi del traffico indotto dai mezzi aziendali (soprattutto pesanti) sulle
strade afferenti l’attività indagata e/o presso i ricettori esposti alle emissioni acustiche prodotte dall’attività
stessa nel suo complessivo operare, al fine di un’eventuale inpiduazione di ulteriori modalità operative o
interventi strutturali finalizzati alla limitazione delle criticità laddove si potessero riscontrare livelli di
emissione acustica superiori ai limiti di legge.
Si ponga inoltre, particolare attenzione alla verifica del criterio differenziale in funzione delle indicazioni
suddette; e si indica fin d’ora che dichiarazioni circa la verifica del criterio differenziale (da effettuare per
indicazione normativa in ambiente interno) relative ai livelli presunti, calcolati per il confronto con il limite
verificato a finestre chiuse non è accettato, bensì solo a finestre aperte che nel caso di effettiva impossibilità
di accesso ai vani del fabbricato, può essere assimilato al calcolo in facciata più esposta alle emissioni sonore .
Vicenza, 01 agosto 2019
F.to Il Segretario F.to Il Presidente
Dott.ssa Silvia Chierchia Andrea Baldisseri
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